Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11113 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/04/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 19/04/2019), n.11113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22752-2013 proposto da:

M.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CARLINO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO PROSPERI

MANGILI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8084/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/10/2012 R.G.N. 7354/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 20/10/2012 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda proposta da M.R., nei confronti dell’INPS, volta a vedersi applicata la tabella contenuta nel D.M. 19 febbraio 1981 ai fini della liquidazione della quota di capitalizzazione della propria pensione a carico del Fondo Volo, avente decorrenza anteriore al 1 luglio 1997.

La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 vertendosi in ipotesi di adeguamento di prestazione già riconosciuta.

Con riferimento alla questione oggetto della controversia, e consistente nello stabilire quale fosse il coefficiente da utilizzare per la capitalizzazione della quota della pensione de qua, la Corte territoriale ha rilevato che la questione controversa era stata affrontata e risolta da Cass. S.U. 20 ottobre 2009, n. 22154 e n. 22156, in base alla quale doveva essere disattesa la tesi del ricorrente dovendo trovare applicazione i coefficienti di cui alla tabella allegata al R.D. n. 1403 del 1922.

2. M.R. ricorre per la cassazione della sentenza prospettando due motivi ed in subordine solleva questione di legittimità costituzionale e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in riferimento alla L. n. 859 del 1965, art. 34, della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503; nonchè dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 42 Cost., art. 111 Cost., comma 1, art. 117 Cost., comma 1, e dell’art. 6, comma 1 CEDU (diritto ad un processo equo), dell’art. 14 (divieto di discriminazioni)in relazione all’art. 1 Protocollo n 12 alla convenzione (divieto generale di discriminazioni) del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione (protezione della proprietà).

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 859 del 1965, art. 34 e del R.D. n. 1403 del 1922.

In subordine si chiede che sia sollevata questione di costituzionalità della L. n. 859 del 1965, art. 34 come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenze n. 22154 e 22157 del 2009.

Infine il ricorrente richiede rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di accertare la conformità della normativa italiana a quella comunitaria.

4. Premesso che secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, la domanda oggetto di causa era stata presentata anteriormente al 1 luglio 1997 (vedi pag. 2) la questione da decidere consiste nello stabilire quale sia il coefficiente da utilizzare per la capitalizzazione della quota della pensione de qua; in particolare, si tratta di decidere se siano applicabili i coefficienti adottati dall’INPS, che sono quelli elaborati dall’Istituto per la compilazione del bilancio tecnico del Fondo Volo (prima nel 1967 e poi nel 1988), oppure i coefficienti previsti dai richiamati decreti ministeriali, elaborati per il calcolo della riserva matematica in caso di omissione contributiva ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 6.

La questione è stata risolta alla stregua dell’orientamento affermato da S.U. n. 11907 del 28 maggio 2014 (poi ribadito da numerose successive sentenze conformi: Cass. 23066 del 30 ottobre 2014; Cass. 26603 del 17 dicembre 2014; Cass. nn. 26408 e 26409 del 16 dicembre 2014; Cass. nn. 26317 e 26318 del 15 dicembre 2014; Cass. n. 25681 del 4 dicembre 2014; Cass. n. 25385 del 1 dicembre 2014; Cass. n. 22 del 6 gennaio 2015 e da ultimo n. 4623/2018).

5. Con la predetta sentenza n. 11907 del 28/05/2014 le SU hanno statuito che “ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista della L. 13 luglio 1965, n. 859, art. 34 a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l’INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1 gennaio 1980, a norma della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 503, – quale norma di sanatoria dell’autodeterminazione, ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo – non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con Delib. 4 agosto 2005, n. 302 pur senza il parere del “Comitato amministratore”, ma anche quelli determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con Delib. 8 marzo 1988, in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata Delib. Consiglio di Amministrazione dell’INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei ” coefficienti di capitalizzazione in uso”, richiamati dall’art. 34, quelli previsti per il calcolo della riserva matematica di qui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, all’art. 13, comma 6, come pure quelli contemplati nelle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all’epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

6. La conseguenza trattane dalla sentenza in esame – che, in parte qua ha rettificato la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con le pronunce del 20 ottobre 2009 (nn. 22154, 22155, 22156 e 22157) – è che, per le domande di liquidazione di una quota in capitale della pensione presentate da un iscritto al Fondo Volo in data precedente il 10 luglio 1997, come è nel caso di specie, devono trovare applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con Delibn. 8 marzo 1988, mentre, per quelle presentate successivamente al 10 luglio 1997, valgono (come già stabilito dalle Sezioni Unite nel 2009) i coefficienti adottati con Delib. Consiglio di amministrazione dell’INPS 4 agosto 2005, n. 302.

Nel caso in esame devono quindi trovare applicazione i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con Delib. 8 marzo 1988.

7. Tali conclusioni rettificano, in parte qua, la soluzione precedentemente adottata dalle Sezioni Unite con le pronunce prima ricordate (segnatamente Cass. S.U. 20 ottobre 2009 nn. 22154, 22155 e 22157) per i trattamenti pensionistici (tra cui il trattamento pensionistico dell’odierno ricorrente) aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1997, ossia quelli ai quali non si applicano i coefficienti aggiornati con la più volte citata Delib. 4 agosto 2005, n. 302 del Consiglio di amministrazione dell’INPS; secondo le decisioni da ultimo citate, infatti, per i suddetti trattamenti pensionistici occorrerebbe far riferimento unicamente alla normativa previgente con la conseguenza che la sanatoria voluta dal legislatore avrebbe raggiunto solo in parte il suo scopo perchè riguarderebbe unicamente alcune erogazioni di quote di capitale di pensione (quelle relative ai trattamenti pensionistici successivi al 1 luglio 1997) e non già tutte (anche quelle relative ai trattamenti pensionistici precedenti al, 1 luglio 1997); vi sarebbe pertanto una distinzione da fare basata su un criterio temporale. Siffatta distinzione lascerebbe inalterata la normativa vigente prima dello ius superveniens, che non autorizzava l’autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione con la conseguenza che i “coefficienti in uso” andavano ricercati in una fonte eteronoma, ossia tra quelli che all’epoca erano “vigenti” in quanto previsti dalla normativa primaria o regolamentare.

8. La soluzione accolta prevede invece che la successiva norma di sanatoria operi “a tutto campo” sovrapponendosi alla disciplina previgente e rendendola irrilevante nella materia in esame con l’ulteriore conseguenza che si rende del tutto superfluo esaminare argomentazioni esegetiche che possano indurre a rivedere l’orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro e dalla giurisprudenza di merito che si è uniformata. Inoltre – come già rilevato – la norma sopravvenuta comunque reca la prescrizione, con efficacia retroattiva, che “i coefficienti di capitalizzazione” sono (e cioè devono essere) specifici del Fondo volo perchè caratterizzati dalla connotazione di essere “determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo”.

9. In definitiva la domanda del ricorrente deve essere ritenuta infondata e pertanto il ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale deve essere rigettato. Pur dovendo essere integrata la motivazione della sentenza impugnata con il principio di diritto dettato dalle Sez. Unite n. 11907 del 28 maggio 2014, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.: ” Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dalla L. n. 859 del 1965, art. 34 a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, istituito presso l’INPS, devono essere utilizzati, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 1.1.1980, a norma della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503, (legge finanziaria 2008) – quale norma di sanatoria dell’autodeterminazione, ad opera dell’INPS e del Fondo volo, dei coefficienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo – non solo i coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con Delib. 4 agosto 2005, n. 302 pur senza il parere del “Comitato amministratore”, ma anche i coefficienti di capitalizzazione determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con Delib. 8 marzo 1988 in quanto comunque recepiti nella successiva menzionata Delib. Consiglio di Amministrazione dell’INPS, dovendosi conseguentemente escludere dal novero dei “coefficienti di capitalizzazione in uso”, richiamati dall’art. 34, i coefficienti previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 6, come pure quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite presso quella che all’epoca era la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.”

10. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 859 del 1965, art. 34,comma 1, e della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 503, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. va ribadito quanto già affermato da questa Corte (cfr Cass. n 23066/2014, n 22/2015) secondo cui la norma di cui si tratta nel presente giudizio non travalica i limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo al fine della legittima emanazione di norme retroattive, anche in materia previdenziale.

Si è affermato, altresì, che la norma non viola il principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., nonchè degli artt. 36 e 38 Cost. atteso che:

a)il regime pensionistico su cui è intervenuta la norma retroattiva in oggetto era un regime di favore rispetto a quello ordinario;

b) la norma stessa non ha inciso su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, non ravvisabili in mancanza di una consolidata giurisprudenza al riguardo, e comunque ha lasciato inalterata la possibilità per il singolo pensionato di conoscere i coefficienti di capitalizzazione di fatto “in uso” presso il Fondo Volo e scegliere se avere l’intero trattamento pensionistico erogato nei modi ordinari, più favorevole del trattamento in regime di a.g.o. (assicurazione generale obbligatoria) perchè comprensivo del trattamento integrativo, ovvero convertire una quota dello stesso”; c) la norma medesima è stata dettata per la finalità inequivoca di razionalizzare e rendere chiara la disciplina della materia, onde superare la preesistente situazione di oggettiva incertezza interpretativa evidenziata, in modo emblematico, dai plurimi discordanti interventi in materia delle Sezioni unite, dando base legale alla autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione.

11. In conclusione, deve escludersi che sussistano contrasti della L. n. 244 del 2007 con i citati parametri costituzionali per la principale ragione del carattere di favore del regime pensionistico di cui si tratta, oltre che per la possibilità di scelta riservata agli interessati e per la finalità razionalizzatrice della norma retroattiva in parola.

12.Infine con riferimento alla richiesta di avvio, ai sensi dell’art. 234 (oggi: 267) TFUE, di una procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea sulla conformità dell’indicato art. 34, come interpretato dalle Sezioni unite, “alla normativa Europea in materia di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, in particolare relativamente alla L. n. 241 del 1990, art. 1 da considerare direttiva Europea” nonchè alle disposizioni Europee riguardanti l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di impiego e occupazione si richiama quanto già esposto da questa Corte (cfr Cass. 23066/2014, n 22/2015) circa la mancanza di una controversia sul diritto dell’Unione nonchè l’assenza di uno specifico quesito che il ricorrente intende sottoporre alla Corte di Giustizia.

13. Tenuto conto dell’esito dei giudizi, della complessità della fattispecie e delle oscillazioni giurisprudenziali che si sono verificate nella materia, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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