Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11112 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.F. ((OMISSIS)), domiciliato in Roma, viale
delle Milizie 19, presso gli avv. Cattaneo L. e G. Scalia, che lo
rappresentano e difendono come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Scotti Finanziaria s.p.a. in liquidazione ((OMISSIS)),
domiciliata in Roma, via Panama 48, presso gli avv. Fauda G. e G.
Lemme, che la rappresentano e difendono, come da mandato in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3084/2006 della Corte d’appello di Milano,
depositata il 20 dicembre 2006;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
uditi i difensori, avv. Cattaneo per il ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso, e avv. Fauda e Lemme, per la resistente,
che ne hanno chiesto il rigetto.
Udite le conclusioni del P.M., Dr. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che
ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano si è pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di cassazione nella controversia promossa dalla Scotti Finanziaria s.p.a. nei confronti di taluni suoi amministratori, tra i quali F.F..
Risulta dalla sentenza impugnata che la domanda proposta dalla società era stata respinta in entrambi i precedenti gradi di merito.
Ma la Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società, aveva disposto un nuovo giudizio di merito, dichiarando altresì assorbito il ricorso con il quale anche F. F. aveva censurato la precedente regolamentazione delle spese di causa.
La decisione di cassazione era stata pubblicata il 24 agosto 2004. E il giudizio di rinvio era stato riassunto da F.F. il 7 ottobre 2005;
ma il giudice del rinvio ne ha dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione delle spese, che avrebbe presupposto una decisione nel merito non sollecitata da nessuna delle parti.
Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione F.F. e propone un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso la Scotti Finanziaria spa in liquidazione. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente deduco violazione degli artt. 394 e 91 c.p.c., e nullità della sentenza impugnata.
Sostiene che, secondo quanto dispone l’art. 394 c.p.c., nel giudizio di rinvio le parti assumono la medesima posizione avuta nel giudizio in cui era stata pronunciata la sentenza impugnata. Sicchè, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, non era necessario che egli chiedesse l’accertamento negativo della propria responsabilità, postulata dalla società attrice nel giudizio di merito.
Il ricorso è infondato.
Come correttamente rileva lo stesso ricorrente, invero, il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione è la fase rescissoria del giudizio di legittimità; e in esso le parti assumono il ruolo processuale originario, di attore e di convenuto, risultando ormai superata la prospettiva posta dalle impugnazioni di merito e di legittimità da esse in precedenza proposte. Sicchè le spese di causa vanno regolate in ragione dell’accoglimento o del rigetto delle rispettive pretese di merito delle parti. E il giudizio può essere riassunto solo sulla base della riproposizione di tali originarie pretese. Non è ammissibile una riassunzione dei giudizio di rinvio intesa solo a una pronuncia sulle spese, non connessa a una richiesta di accoglimento o di rigetto delle domande contrapposte. Nel caso in esame F., nel riassumere il giudizio di rinvio, non intese chiedere in via principale una pronuncia sul merito della causa, perchè confidava evidentemente nella rinuncia della società attrice a far valere le sue domande. Chiese pertanto solo in via subordinata una pronuncia sulle domande che la società attrice avesse eventualmente, e tempestivamente, riproposto. Ma in via principale invocò solo una pronuncia sulle spese. Correttamente pertanto i giudici del rinvio hanno dichiarato inammissibile la domanda accessoria sulle spese, in quanto non formulata in via consequenziale rispetto a una domanda di pronuncia sul merito della causa.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010