Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11111 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 27/04/2021), n.11111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3729/2017 proposto da:

D.M.E., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

GIANICOLENSE 233, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA CERRONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato WILLIAM LIMUTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato AURELIO RICHICHI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE

MALCANGIO;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il 16/12/2016

R.G.N. 5219/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con decreto del 16 dicembre 2016, il Tribunale di Treviso, nella causa di opposizione allo stato passivo promossa con ricorso di D.M.E. nei confronti della Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.r.l in liquidazione già Mokarabia S.r.l.) rigettava la richiesta del D.M. di ammissione al passivo del Fallimento per crediti maturati a titolo di provvigioni per i mesi di giugno, luglio e dicembre 2014 e di gennaio e settembre 2015 nonchè a titolo di indennità suppletiva di clientela e corrispettivo del patto di non concorrenza stimato sulla scorta del fatturato;

– che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto il carattere assorbente dell’eccezione impeditiva tempestivamente dedotta dal Fallimento della mancanza di data certa anteriore al fallimento, inammissibile la prova testimoniale richiesta, prive di valenza probatoria le fatture e così, impossibile calcolare le provvigioni, considerato anche il difetto di allegazione degli esercizi commerciali con i quali erano stai conclusi dal D.M. i contratti per conto di Mokarabia ostativo all’ammissibilità della richiesta di esibizione, nonchè calcolare l’indennità suppletiva di clientela mentre quanto al patto di non concorrenza non è dovuto alcunchè in quanto non stipulato in forma scritta e comunque venuto meno per il fallimento della Società;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il D.M., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Fallimento.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’errata interpretazione della norma invocata nella parte in cui ha ritenuto che la forma scritta ad probationem richiesta dalla norma medesima per il contratto di agenzia presupponga la prova della data certa anteriore al fallimento;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1748,1751 bis, 2704, c.c., L. Fall., artt. 98 e 99, imputa alla Corte territoriale l’error in procedendo dato dalla mancata ammissione dei mezzi di prova offerti motivato dal rilievo per cui il principio di inopponibilità delle scritture private prive di data certa ad un soggetto estraneo al rapporto giuridico del quale esse costituiscono prova scritta

non sarebbe da intendersi in senso assoluto operando esso alla stregua dell’interpretazione da questa Corte accolta dell’art. 2704 c.c., “soltanto quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data conseguire effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell’atto”;

che i due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, dovendo ritenersi il rilievo nella specie attribuito alla prova della data certa coerente con l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., n. 3024/2002, citata dallo stesso ricorrente) per cui le scritture private prive di data certa sono inopponibili ai soggetti, come il curatore del fallimento, estraneo al rapporto giuridico di cui esse costituiscono prova scritta, ove, in relazione alla loro data, si vogliano conseguire effetti negoziali propri della convenzione, come è nella specie in cui il ricorrente intende derivare dai contratti di agenzia esibiti gli effetti conseguenti al pagamento del corrispettivo convenuto, delle indennità di fine rapporto e del corrispettivo ivi previsto in relazione al convenuto patto di non concorrenza questo all’inammissibilità della prova per testi o per presunzioni dell’anteriorità al fallimento della data di stipula dei predetti contratti essa è fondata sulla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., n. 5165/2015 oltre a Cass. n. 3347/1994, citata dallo stesso ricorrente) che si è così espressa con riguardo all’ipotesi, nella specie riscontrabile ai sensi dell’art. 1742 c.c., con riguardo al contratto di agenzia, che la forma scritta del contratto sia prescritta “ad probationem”;

– che il ricorso va dunque rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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