Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11111 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 10/06/2020), n.11111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23258-2015 proposto da:

T.G., T.A., domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALESSANDRO MACCHI;

– ricorrenti –

contro

V.L., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

V.L. difensore di sè medesimo;

– controricorrente –

nonchè contro

F.M., G.G., GRUMBLE INVESTMENTS SA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2351/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A. e T.G. ricorrono, con atto articolato su quattordici motivi e notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 14/09/2015 al creditore procedente ed a mezzo p.e.c. agli altri contraddittori, per la cassazione della sentenza n. 2351 del 03/06/2015 della Corte di appello di Milano, notificata il 15/07/2015, con cui è stato dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dal primo, disatteso in motivazione anche quello proposto dal secondo, avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Como – la n. 981 in data 01/07/2013 – resa sull’opposizione ai sensi dell’art. 619 c.p.c. dispiegata con ricorso 07/12/2010 dalla Grumble Investments s.a. avverso l’esecuzione immobiliare intentata ai danni degli odierni ricorrenti e di M.T. da V.L., iscritta ai nn. “192-243/03” r.g.e. di quel tribunale, nella quale erano intervenuti pure F.M. e G.G..

2. In particolare, reclamata dal terzo opponente la proprietà di due unità immobiliari in un edificio sito al n. (OMISSIS) e descritti dai ricorrenti come contraddistinti dai nn. (OMISSIS), l’adito tribunale, nella contumacia dei debitori T.G. e M.T., rigettò le pretese della Grumble Investments s.a., dichiarando, a quanto è dato ricavare dagli atti legittimamente accessibili da parte di questa Corte, “incidentalmente la simulazione assoluta dell’atto con cui i debitori esecutati avevano ceduto a Grumble le porzioni di fabbricato” rivendicate.

3. Degli intimati resiste con controricorso il solo V.L., mentre, ricevuto avviso di fissazione dell’adunanza camerale del 09/01/2020, il difensore dei ricorrenti fa pervenire comunicazione di conferma intervenuta rinuncia ad ogni mandato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che nessun effetto sulla rituale prosecuzione del giudizio – a maggior ragione di quello di legittimità, dominato dall’impulso ufficioso – può avere la rinuncia al mandato da parte del difensore dei ricorrenti, finchè non ne sia stato nominato altro.

2. Ciò posto, il ricorso non può trovare accoglimento, anche a prescindere dall’esaustività o meno delle indicazioni dei dati indispensabili per la comprensione del contesto in cui la controversia ha avuto origine e sviluppo e quindi dalla questione del rispetto – o meno – del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

3. Infatti, l’infondatezza del primo dei motivi di doglianza (illustrato a partire dalla pag. 15 del ricorso) può implicare l’assorbimento di tutti gli altri, comunque a loro volta inammissibili o infondati.

4. In particolare, col primo dei motivi di ricorso sono lamentate “violazione L. n. 742 del 1969, artt. 1-3 e art. 92 ord. giud. e falsa applicazione art. 325 c.p.c.”: ed al riguardo si deduce essere stato erroneamente applicato il principio dell’apparenza e comunque la regola dell’esenzione dalla sospensione feriale, perchè la causa decisa avrebbe pacificamente ad oggetto il tema di una simulazione di un contratto di compravendita.

5. Già potrebbe rilevarsi come una simile doglianza sia inammissibile, perchè nel ricorso – neppure potendo, com’è noto, valere alcuna eventuale successiva sua integrazione – non viene trascritto il tenore della sentenza di primo grado e degli atti dell’opposto – e creditore procedente – V. per valutare se il thema decidendum involgesse un’eccezione o una domanda riconvenzionale e, quindi, se potesse o meno trovare applicazione il principio generale (su cui, per tutte, v. Cass. 11/07/2014, n. 15892, oppure Cass. 31/03/2016, n. 6235) per il quale, dispiegata in uno a domanda esente da sospensione feriale altra connessa invece a questa soggetta, è di norma (salvo il caso del carattere meramente accessorio di quest’ultima o la sua mancata disamina in quanto subordinata o assorbita) esteso alla prima il regime ordinario di applicazione della sospensione.

6. Anche solo per tale mancanza, l’asserzione della qui gravata sentenza sull’esenzione dalla sospensione, che si fonda su elementi testuali non specificamente o idonea mente contestati, costituirebbe corretta e puntuale applicazione del principio dell’apparenza, in base al quale la qualificazione comporta pure il regime di sospensione feriale applicabile (tra le altre: Cass. ord. 11/01/2012, n. 171).

7. E tuttavia può rilevarsi come il motivo sia – in via dirimente infondato, benchè non sia possibile in questa sede la qualificazione della difesa dell’opposto, il cui esatto tenore non è percepibile con chiarezza dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, quale mera difesa od eccezione riconvenzionale o perfino quale autonoma domanda riconvenzionale sulla quale sia stata chiesta e finanche intervenuta specifica pronuncia del giudice dell’opposizione di terzo.

8. Infatti, la contestazione della validità od efficacia del fatto costitutivo dedotto dal terzo opponente ai sensi dell’art. 619 c.p.c. a fondamento del diritto autodeterminato di proprietà sul bene staggito, fatto costitutivo consistente nell’atto di acquisto di quello, integra comunque l’oggetto principale proprio ed appunto dell’opposizione di terzo, incidendo in via immediata e diretta sulla pronuncia tipica di quest’ultima, relativa – com’è noto – alla sussistenza o meno dell’incompatibile vantato diritto (in genere, ma non necessariamente, reale) sul bene reso oggetto dell’esecuzione.

9. Pertanto, anche a seguito della deduzione della simulazione del titolo di acquisto e a dispetto anzi di essa, l’opposizione di terzo non trasmoda in una causa diversa e quella difesa – comunque articolata – non introduce una domanda differente e connessa o ulteriore: sicchè la giurisprudenza invocata dai ricorrenti, in ordine alla non operatività dell’esenzione dalla sospensione feriale delle opposizioni esecutive in caso di cause connesse (e purchè appunto in concreto esaminate, come si deduce essere qui accaduto), non può attagliarsi alla fattispecie, visto che l’opposizione non cessa di riguardare in via immediata e diretta l’accertamento del valido od efficace acquisto del diritto autodeterminato di proprietà sul bene staggito, condizionando intrinsecamente la fondatezza della proposta opposizione.

10. Se ne deve inferire che le ragioni di speditezza processuale poste a base dell’esenzione dalla sospensione feriale restano quindi pienamente sussistenti e che la corte territoriale ha correttamente rilevato la conseguente tardività dell’appello, in applicazione del seguente principio di diritto: “poichè nell’opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall’art. 619 c.p.c. la contestazione del fatto costitutivo del diritto dell’opponente sul bene staggito non muta l’oggetto della causa neppure in caso di replica, da parte dell’opposto, della simulazione dell’atto di acquisto di quel diritto, nè introduce una domanda diversa o differente nemmeno ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, le esigenze di speditezza poste a fondamento dell’esenzione della causa dalla sospensione feriale regolata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, permangono immutate ed i termini processuali rimangono quindi non sospesi durante il periodo feriale”.

11. Tanto implica l’assorbimento in senso tecnico dei successivi tredici motivi: dei quali però pare comunque opportuna una sommaria disamina, attesa la particolare connotazione del contenzioso tra le parti, quale desumibile non solo e non tanto dai relativi accenni negli atti di causa, quanto pure e soprattutto dalla consultazione anche ufficiosa dei registri di cancelleria di questa Corte (ravvisandosi, tra le altre: Cass. 25/05/2018, n. 13085; Cass. 25/05/2018, n. 13084; Cass. 18/07/2016, n. 14661; Cass. 07/07/2016, n. 13923; Cass. 26/07/2012, n. 13204; Cass. 28/06/2012, n. 10877; Cass. 08/05/2012, n. 6928; Cass. 09/11/2011, n. 23287; Cass. 09/11/2011, n. 23286; Cass. 01/10/2009, n. 21079; Cass. 01/10/2009, n. 21066; Cass. 30/01/2009, n. 2473; Cass. 18/09/2008, n. 23847; Cass. 17/07/2008, n. 19711).

12. Col secondo motivo (da pag. 22 del ricorso) si lamenta “violazione dell’art. 111 Cost.”, sostenendosi, tra l’altro, che il provvedimento di autoassegnazione dell’affare denotava l’intenzione di qualificare l’affare come opposizione di terzo e sottrarla al giudice naturale, sicchè, ad ogni buon conto, sul punto la motivazione deve considerarsi meramente apparente; ma si tratta di censura assorbita dalla valutazione di correttezza della declaratoria di inammissibilità per tardività – dell’appello, ove non rilevino l’estrema genericità della doglianza o la sua infondatezza dinanzi all’adeguatezza della motivazione censurata, basata su di una corretta qualificazione della domanda.

13. Col terzo motivo (da pag. 23 del ricorso) si denuncia invece “violazione degli artt. 331-101-102 c.p.c.”: ribadendosi che il contraddittorio non era integro, nei confronti di M.T., quanto meno in appello sulla domanda di simulazione invece posta in primo grado a base della reiezione dell’opposizione, con conseguente erroneità della conclusione di irrilevanza della circostanza in appello.

14. Non vi è bisogno di valutare la correttezza della conclusione, fondata su orientamento pure espressamente richiamato dalla qui gravata sentenza (Cass. 951/75), dell’inutilità anche in appello dell’integrazione del contraddittorio dinanzi ad attività processuali superflue, perchè la tardività dell’appello di T.A., la censura avverso la quale è stata mossa col primo dei motivi odierni ma è stata riscontrata inammissibile, preclude il rilievo anche dell’eventuale non integrità del contraddittorio ed assorbe quindi in senso tecnico la censura oggetto del terzo motivo.

15. Col quarto motivo (da pag. 28 del ricorso) si lamenta una “violazione dell’art. 111 Cost.”, per il carattere solo apparente della motivazione addotta per disattendere la doglianza sulla non integrità del contraddittorio: ma anche una simile doglianza è assorbita, ove non si voglia rilevarne l’inammissibilità per genericità del richiamo, che si risolve in una contestazione, non consentita e comunque infondata, dell’adeguatezza della motivazione, invece con ogni evidenza sussistente ed articolata su di un argomento bene identificato e congruente (nemmeno più censurabile in questa sede).

16. Col quinto motivo (pag. 29 del ricorso) si denuncia la “violazione – falsa applicazione degli artt. 344-343 c.p.c.”, perchè sarebbe stata erronea la qualificazione di T.G. quale intervenuto anzichè in senso proprio e pieno appellante; ma la censura è inammissibile per difetto di interesse, poichè la qualificazione non ha di per sè sola e di per se stessa comportato alcun nocumento ed anzi è espressamente superata o assorbita dall’applicazione delle sanzioni processuali di inammissibilità dell’appello.

17. Col sesto motivo (da pag. 31 del ricorso) si adduce “violazione degli artt. 342-343 c.p.c.”, perchè malamente sarebbe stato qualificato inammissibile l’appello quanto meno di T.G., il quale invece non era generico e quindi non assoggettato all’art. 342 c.p.c., ma al successivo art. 343 (compiutamente trascrivendosi la comparsa).

18. Può tralasciarsi la pure non marginale questione dei requisiti di forma dell’appello incidentale dopo la riforma dell’art. 342 c.p.c., attesa la sufficienza dell’ulteriore ratio decidendi di inammissibilità per tardività, non utilmente revocata in dubbio per l’inammissibilità del successivo settimo motivo.

19. Con questo, infatti (da pag. 43 del ricorso), si deduce sì la “violazione – falsa applicazione dell’art. 325,326, 143 e 147 c.p.c.”, poichè male si sarebbe reputato tardivo l’appello di T.G. per ritenuta validità della notifica della sentenza ai sensi dell’art. 143 c.p.c., richiamata l’eccezione formulata già in appello pure con comparazione con altra relata in differente occasione.

20. Ma, al riguardo, il ricorso non rispetta i requisiti dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in punto di precisa indicazione, trascrizione e individuazione della sede processuale di produzione degli atti coinvolti, del resto neppure risultando la proposizione della querela di falso in ordine alla relata di notifica sulle attività infruttuose di ricerca da parte dell’ufficiale giudiziario notificante quali presupposto della successiva notifica ai sensi dell’art. 143 del codice di rito.

21. Con l’ottavo motivo (da pag. 45 del ricorso) si lamenta una “violazione dell’art. 101 c.p.c.” per essere rimasto T.G. ignorato nel corso del giudizio di appello, tranne che in sentenza, sicchè questa ha deciso su questioni mai ritualmente sottoposte alle parti: ma la doglianza è inammissibile perchè la sua posizione processuale è stata correttamente esaminata con valutazione preliminare ed assorbente di inammissibilità, benchè contestata, la quale non va neppure in via preventiva sottoposta, come tutte le questioni di mero rito, al previo contraddittorio delle parti (e dovendo l’ammissibilità del gravame di T.G. appunto anche di ufficio essere presa in considerazione almeno in sentenza).

22. Col nono motivo (da pag. 47 del ricorso) si prospetta una “violazione dell’art. 112 c.p.c.” per omessa pronuncia sull’appello di T.G.: ma è evidente che la carenza di espressa menzione in dispositivo della sorte di tale impugnazione non elide la chiara presa di posizione nel corpo della motivazione, sicchè – del resto risultando la decisione dalla combinazione tra motivazione e dispositivo – resta irrilevante la mera carenza di riproduzione di quanto espressamente ivi contenuto anche in ordine al gravame di quella parte.

23. Col decimo motivo (da pag. 47 del ricorso), poi, ci si duole di “violazione – artt. 283 – 351”, quanto ad una immotivata pretermissione di un’istanza di sospensione, malamente dichiarata assorbita anche perchè non reiterata in udienza di trattazione: ma, a tacer d’altro, la ratio della mancata riproposizione è irrilevante perchè chiaramente addotta come sovrabbondante e comunque la mancata disamina dell’istanza di sospensione è correttamente assorbita una volta contestualmente definita in pieno la controversia nel merito.

24. Con l’undicesimo motivo (da pag. 49 del ricorso) si prospetta un’articolata “violazione degli artt. 111-97 Cost., art. 158 c.p.c., art. 6-13 CEDU, art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo”, in particolare poichè le numerose variazioni tabellari hanno distolto dal giudice naturale precostituito per legge e hanno comportato nullità del giudizio e della sentenza di appello: ma il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, perchè si infrange contro la regola generale per la quale non integra mai un vizio del provvedimento la violazione, quand’anche effettiva, dei criteri di assegnazione degli affari interna agli uffici giudiziari (da ultimo, v. Cass. ord. 26/04/2019, n. 11332, che ricorda come una questione di rituale applicazione delle tabelle di composizione dell’ufficio o di ripartizione degli affari all’interno del medesimo non comporti mai un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente, a norma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, comma 1, ultimo periodo).

25. Pertanto, precisato che il giudice naturale precostituito per legge – dal quale non si può essere distolti anche secondo la previsione della Costituzione – è l’ufficio giudiziario e non già certo il singolo magistrato identificato al suo interno (a tutela dei cui eventuali abusi sono previsti differenti istituti), nessuna benchè minima lesione può configurarsi dei principi costituzionali – o sovranazionali di simile contenuto – allegati.

26. Col dodicesimo motivo (da pag. 55 del ricorso) si adduce poi una “violazione dell’art. 2909 c.c…., artt. 75,82, 86 e 91 c.p.c.; L. n. 2248 del 1865, all. E, artt. 4 e 5”, perchè l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato da parte del V. sarebbe stato riconosciuto nella sentenza n. 957/10 della Corte d’appello di Milano, con conseguente nullità degli atti da lui compiuti: ma sul punto, a prescindere dalla non configurabilità di un giudicato in senso tecnico sullo ius postulandi, istituzionalmente riferibile al singolo processo in cui sarebbe intervenuto, giammai le questioni sull’eventuale irritualità dell’iscrizione all’albo si riverberano sull’attività svolta dall’iscritto e, in ogni caso, basti qui un integrale richiamo a quanto al riguardo tra le stesse parti già motivato da Cass. 13084/18.

27. Col tredicesimo motivo (da pag. 59 del ricorso) si lamenta “violazione falsa applicazione art. 91 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014; violazione degli artt. 112 e 100 c.p.c.”, sia perchè erroneamente sarebbe stato applicato il regime della soccombenza, visto che almeno sull’appello di T. G. non c’era stata pronuncia, sia perchè non è stata analitica la determinazione delle spese, sia perchè, per F., erano stati malamente chiesti onorari e diritti in luogo dei compensi e quindi l’istanza andava rigettata.

28. Un simile motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato e, rispettivamente: nella parte relativa alla liquidazione, per carenza di specifica ed analitica contestazione sulla violazione dei limiti; quanto al resto, perchè la pronuncia sull’appello di T.G. c’era stata e perchè sulla liquidazione di compensi dinanzi a richiesta di diritti e onorari si deve evidentemente, al di là di rigidi e ingiustificabili formalismi, reinterpretare la domanda come in concreto è stato fatto dalla qui gravata sentenza.

29. Infine, col quattordicesimo motivo (da pag. 61 del ricorso) si lamentano “violazione dell’art. 91 c.p.c. e violazione falsa applicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 17 e 18 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater”, perchè male sarebbe stato applicato il c.d. raddoppio del contributo unificato, essendo il giudizio iniziato in primo grado prima dell’entrata in vigore della normativa.

30. Il motivo è inammissibile, essendo preclusa in questa sede ogni questione sulla correttezza o meno del capo della sentenza che si limita a dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione di quella norma, ove non si voglia rilevare che la censura è singolarmente incurante del tenore testuale di quest’ultima, che riferisce la propria applicabilità al momento in cui è stato introdotto il grado di impugnazione, che, nella specie, è pacificamente iniziata dopo il 30/01/2013.

31. Rigettato il primo motivo ed assorbiti tutti gli altri, il ricorso va senz’altro respinto.

32. Segue la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido per il pari interesse in causa, alle spese del giudizio di legittimità come in dispositivo ed in applicazione, quale corretto scaglione di riferimento, di quello corrispondente al valore del bene reclamato e non già soltanto delle spese di lite, cui si vorrebbe limitato il thema disputandum.

33. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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