Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11111 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PICONE SALVATORE,

GULINO ALFONSO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’INPS, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI ANTONIETTA, COSSU BENEDETTA, CORRERA FABRIZIO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

M.G., FALLIMENTO TEKNE S.N.C. (P.I. (OMISSIS));

– intimati –

sul ricorso 21833-2005 proposto da:

M.G. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARONNA ANDREA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.P., R.C.;

– intimati –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Ufficio Legale dell’INPS, rappresentato

e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, COSSU BENEDETTA, CORRERA’

FABRIZIO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 950/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 10-15 maggio 2000 dichiarò il fallimento della s.n.c. TEKNE e dei soci illimitatamente responsabili R.C. e M.G..

Questi ultimi, il R. con atto del 6 giugno 200 ed il M. con atto del 9 giugno 2000, proposero innanzi al Tribunale di Palermo distinte opposizioni per chiedere la revoca della sentenza di fallimento, deducendo anzitutto che la società aveva cessato la sua attività nel 1990, ben prima del termine annuale posto dalla L. Fall., art. 10, e nel merito che il credito dell’INPS, unico creditore istante, era insussistente avendo la società presentato domanda di regolarizzazione contributiva ed effettuato i relativi pagamenti. Chiesero altresì la condanna del menzionato istituto al risarcimento dei danni.

Il Tribunale, disposta la riunione del giudizi, nella contumacia del curatore, respinse le opposizioni con sentenza del 5 dicembre 2001 che i predetti soci impugnarono separatamente innanzi alla Corte d’appello di Palermo.

Quest’ultimo giudice, con sentenza n. 950 depositata il 19 agosto 2004, ha confermato la precedente statuizione sostenendo, per quel che ancora rileva, che:

1.- in relazione all’applicabilità della L. Fall., art. 10, la società TEKNE non risultava cancellata dal R.I. bensì cessata d’ufficio per decorso del termine e comunque aveva continuato la sua attività oltre la data prevista per la sua scadenza, come risultava dal fatto che aveva emesso due fatture nel 1991 ed entrambi i soci avevano esercitato il recesso nel 1996.

2.- l’insolvenza risultava confermata dalle risultanze dello stato passivo. A prescindere dall’effettiva sussistenza del credito dell’INPS, risultavano ammessi in via definitiva crediti per un importo di L. 13.600.000 e con riserva crediti per L. 171.000.000.

Avverso questa sentenza R.C. e M.G. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione in base a tre mezzi resistiti dall’Inps. La curatela intimata non ha spiegato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In linea preliminare, ricorrendo il presupposto previsto dall’art. 335 c.p.c., si dispone la riunione al ricorso n. 21036/2005 di quello iscritto al n. 21833/2008 proposto da M.G. avverso la medesima decisione.

Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 10 e 147, con richiamo alle sentenze nn. 66/1999 e 312/2000 di questa Corte.

I ricorrenti lamentano che la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la loro opposizione e revocare il fallimento della società in quanto la sua declaratoria era intervenuta oltre il termine annuale, posto dalla L. Fall., art. 10, ben dieci anni dopo la cancellazione della società dal R.I., disposta d’ufficio in data 31.12.90 per scadenza del termine, e basandosi erroneamente sulla constatata prosecuzione dell’attività, desunta dall’emissione di due fatture nel 1991 per la cessione di attrezzature di poco valore che dimostravano, di contro, la cessazione dell’attività sociale.

Ascrivono alla Corte distrettuale errore consistito nel ritenere che il provvedimento della CCIA che ha dichiarato cessata d’ufficio la società per decorso del termine non potesse qualificarsi cancellazione dal registro delle imprese, incorrendo pertanto nella violazione del disposto dell’art. 2272 c.c..

Il resistente replica al motivo deducendone infondatezza ed inammissibilità.

Col secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione della L. Fall., art. 5, sostengono che alla data della dichiarazione di fallimento la società non versava in stato d’insolvenza poichè il credito dell’INPS, creditore istante, dovevasi ritenere estinto avendo la società provveduto alla presentazione della domanda di condono ed ai relativi versamenti. Peraltro le cartelle esattoriali relative a credito erariale per IRPEF, impugnate personalmente, sono state in parte annullate dal giudice tributario adito.

Col terzo motivo deducendo violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 21, denunciano omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni formulata nei confronti del creditore istante.

Il resistente replica ai motivi rilevandone l’infondatezza.

Il primo motivo appare fondato e perciò meritevole d’accoglimento.

La Corte territoriale ha dato atto della circostanza dedotta in causa, che la società Tekne era stata cancellata d’ufficio in data 31 dicembre 1990, rilevando che essa aveva continuato ad operare almeno fino al 1991, o desumendo la prosecuzione della sua attività sino a tale epoca dalle date indicate nelle fatture in atti, ed infine che i due soci, che ne esaurivano la compagine, erano receduti nell’anno 1996; nondimeno ha ritenuto che il fallimento, dichiarato con sentenza del maggio del 2000, fosse intervenuto entro il termine annuale posto dalla L. Fall., art. 10. Ciò perchè, nonostante questo contesto fattuale, la cancellazione, disposta d’ufficio per scadenza del termine previsto nel contratto sociale, non precludeva la prosecuzione dell’attività sociale e quindi di una proroga tacita della società ai sensi dell’art. 2273 c.c..

Secondo questo apprezzamento di merito compiuto dalla Corte d’appello, la sopravvivenza dell’impresa societaria deve ammettersi in tesi nonostante la cancellazione, ed in punto di fatto emerge dalle due operazioni registrate nella sua contabilità alle date indicate, vagliate nel quadro complessivo dell’ulteriore elemento che ne avrebbe avvalorato la sopravvivenza per un tempo, quanto meno contenuto entro il limite dell’anno previsto dalla norma fallimentare.

La critica indirizzata a tale ricostruzione ne coglie il palese errore.

Ordinata sintesi degli elementi indicati, condotta sotto l’egida delle disposizioni di legge che governano le situazioni esaminate, consente di ribadire che la cancellazione della società ancorchè disposta d’ufficio, secondo orientamento di questa Corte consolidatosi nel vigore del previgente regime applicabile al caso di specie ratione temporis, segna il dies a quo per il computo dell’anno posto dalla L. Fall., art. 10, per la dichiarazione di fallimento.

Il criterio dell’effettività della cessazione dell’attività d’impresa, definitivamente abbandonato dopo le modifiche introdotte prima dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e quindi dal cd. decreto correttivo n. 169/2007, non rappresentava infatti già più idoneo parametro di riferimento a partire dall’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 319 del 2000, ne aveva fatto giustizia, quanto meno con riguardo all’impresa collettiva e poi anche con riguardo all’imprenditore individuale – ordd. n. 361/2001 e n. 131/2002 -, sancendo la decorrenza del termine annuale dalla cancellazione dal R.I., quale unico evento idoneo a rendere efficace l’estinzione verso i terzi, assunto a valore di certezza delle posizioni giuridiche ed a canone presuntivo juris tantum di effettiva cessazione dell’attività d’impresa. Su tale solco, come si è accennato, il testo riformato della L. Fall., art. 10, estende ora espressamente la regola a tutti gli imprenditori, anche individuali, e chiarisce che il termine decorre dalla cancellazione dell’impresa dal R.I., ammettendo nondimeno la prova circa l’effettività della cessazione dell’attività d’impresa, attraverso il recupero del criterio predicato nel precedente regime, ma con riguardo solo all’impresa individuale ovvero a quella collettiva cancellata d’ufficio, che può essere offerta con ogni mezzo, e consentendola esclusivamente al creditore istante ovvero al PM.- novità questa introdotta dal correttivo -, dunque precludendola al debitore, cui è perciò inibita la facoltà di dimostrare che la sua attività sia cessata prima della cancellazione.

Nel caso di specie, governato dal previgente regime, la Corte di merito ha correttamente assunto in tesi l’ammissibilità della prova contraria alle risultanze formali, ed ha condotto la sua indagine in questa chiave prospettica anche in ragione del fatto che la cancellazione d’ufficio è intervenuta in epoca anteriore all’istituzione del Registro delle Imprese – cass. n. 4105/2007.

Ancora correttamente in linea di principio, ha ritenuto tale prova legittimata, essendovi stata cancellazione d’ufficio della società per decorso del tempo per cui fu contratta, dal disposto dell’art. 2273 c.c., che prevede la proroga della società a tempo indeterminato se i soci continuano a compiere nuove operazioni.

Nondimeno le conseguenze che ne ha tratto appaiono viziate dall’errore denunciato.

Posto che il decorso del termine annuale sancito nella L. Fall., art. 10, si computa, se, pur essendo intervenuta la cancellazione si deduca nondimeno la prosecuzione dell’attività d’impresa, dalla effettiva dismissione dell’esercizio dell’attività economica, intesa come “completo e assoluto” ritiro dell’imprenditore dal contesto in cui operava – per tutte Cass. n. 9897/2007 -, secondo quanto ha accertato il giudice d’appello, tale momento coincide con l’esecuzione delle operazioni documentate dalle fatture in atti, peraltro riconducibili secondo l’assunto dei ricorrenti alla fase di liquidazione della società, che sono precedenti di ben nove anni la sentenza di fallimento. Il principio dell’effettività, operante nel senso d’attribuire la qualità d’imprenditore commerciale a chi in concreto ne esercita la tipica attività, e per converso di dismetterla in caso di mancato compimento di operazioni ad essa intrinsecamente corrispondenti, è stato in sostanza predicato dalla Corte territoriale, ma non è stato assunto a fondamento della motivazione che omette ogni considerazione circa la verifica della durata del lasso di tempo intercorso tra i prescritti dati di riferimento, ed incorre in ulteriore omissione con riguardo agli effetti dello scioglimento della società per il venir meno della pluralità dei soci intervenuta nel 1996 e la sua mancata ricostituzione entro il termine di sei mesi- art. 2323 c.c.. Indubbio che tale ultimo evento non comporta ex se l’estinzione della società, che consegue piuttosto all’esaurimento effettivo della liquidazione dei rapporti giuridici pendenti – Cass. n. 15924/2006 -, la Corte territoriale non ha verificato se dopo il suo scioglimento la società avesse compiuto ulteriore attività riconducibile al suo fine istituzionale entro l’anno antecedente la sentenza di fallimento.

In punto di fatto, quale che sia il parametro cronologico di riferimento operante nella specie, resta accertato che le uniche operazioni economiche riferibili all’attività sociale successive alla cancellazione furono eseguite nel 1991 e che la società si sciolse nel 1996 per dissidio insanabile tra i soci e non compì ulteriori operazioni oltre tale momento, neppure rientranti nella fase di liquidazione, non prevista necessariamente per le società di persone. La Corte di merito non ha tenuto conto di alcuno di tali elementi seppur da essi emergesse che alla data del fallimento il termine annuale era comunque ormai decorso.

La doglianza dei ricorrenti espressa nel motivo in esame risulta perciò fondata.

Resta assorbito il secondo motivo.

La decisione impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania che dovrà pronunciare sulla domanda di risarcimento danni formulata dai ricorrenti nei confronti del creditore istante, e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte: riunisce al presente ricorso il ricorso iscritto al n. 21833/2005 del R.G. e li accoglie.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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