Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11110 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo STUDIO AVVOCATI ANTONIO

D’ALESSIO E GIANCARLO VIGLIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VISCARDI ALFONSO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

06/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALFONSO VISCARDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

quanto segue:

G.M.C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli dep. il 6.4.07 con cui veniva respinta la domanda di equo indennizzo ex Lege n. 89 del 2001, per l’eccessiva durata di un giudizio proposto innanzi al Tribunale di Salerno giudice del lavoro e durato in unico grado 5 anni e 5 mesi, sulla base della ritenuta consapevolezza della infondatezza della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura il decreto impugnato laddove ha escluso l’equo indennizzo per danno morale assumendo la consapevolezza della infondatezza delle difese di essa resistente.

Il motivo del ricorso è manifestamente fondato.

La Corte d’appello ha negato l’esistenza del danno morale sull’assunto della consapevolezza da parte del ricorrente dell’infondatezza della domanda riconvenzionale e della fondatezza invece della domanda dell’attrice alla quale non erano stati versati gli emolumenti dovuti e che era stata licenziata oralmente ed alla quale era stata rilasciata una busta paga recante importi superiori a quelli corrisposti. Questa Corte,invero, ha ripetutamente ritenuto che le situazioni concrete in cui le conseguenze pregiudizievoli, sotto il profilo della sofferenza psicologica della pendenza del processo, vanno escluse, sono quelle in cui il protrarsi del giudizio risponde ad un interesse della parte o questo è comunque destinato a produrre conseguenze che la parte percepisce a sè favorevoli (Cass. 1338/04) mentre, più in generale, può dirsi che la piena consapevolezza nella parte processuale civile della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità rende inesistente il danno non patrimoniale, perchè tale consapevolezza fa venire meno l’ansia ed il malessere correlati all’incertezza della lite, essendo con gli stessi incompatibile (v., in tal senso, Cass, 11 dicembre 2002 n. 17650; 18 settembre 2003 n. 13741).

La consapevolezza della infondatezza della propria domanda deve peraltro, essere desunta sulla base di elementi indiziari precisi e concordanti.

Nel caso di specie la Corte d’appello si è limitata a ritenere la consapevolezza della infondatezza delle difese della ricorrente e della domanda riconvenzionale in base all’esito della lite, senza dare ulteriori motivazioni in ordine alle posizioni assunte dalle parti ed al contenuto delle difese proposte dalla ricorrente nonchè alle valutazioni espresse dal tribunale di Salerno.

La mancanza di tali elementi rende del tutto immotivata la decisione impugnata risultando la stessa basata sostanzialmente sul solo esito negativo della lite e ciò in contrasto con la giurisprudenza di questa corte che ha ritenuto che la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacchè l’esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo (Cass. 24107/09); circostanza quest’ultima da doversi escludere nel presente caso stante la rilevata mancanza di motivazione sul punto del decreto impugnato.

Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale.

Il secondo è infondato.

La Corte d’appello ha rilevato che nessuna prova era stata fornita in ordine alla sussistenza di danni patrimoniali. La ricorrente nulla deduce in ordine alla avvenuta presentazione delle prove in questione onde la censura non può trovare accoglimento. I ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo liquidato in euro 2650,00 sulla base della eccessiva durata di tre anni e mesi cinque accertata dalla Corte d’appello e di una liquidazione di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di euro mille per ciascun anno successivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in ragione della censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 2650,00 in favore della ricorrente oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate per l’intero in Euro 800,00 per onorari oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 900,00 di cui Euro 450,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge. Spese distratte in favore dell’avv.to antistatario.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA