Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11109 del 19/05/2011
Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 19/05/2011), n.11109
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
D.D.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Vigna di
Morena 69/A, presso Rossi Anna Maria, rappresentata e difesa
dall’avv. Felice Amato per procura in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli in data 15 marzo
2008, nella causa iscritta al n. 3516/2007 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in
data 13 dicembre 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, Dott. FUCCI Costantino, che nulla ha osservato;
LA CORTE:
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al
Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente.
Il Consigliere relatore;
letti gli atti depositati;
Fatto
RITENUTO IN FATTO
CHE:
1. D.D.G. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo avverso il decreto della Corte di appello di Napoli in data 15 marzo 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;
1.1. il Ministero della Giustizia intimato non ha svolto difese;
OSSERVA:
2. con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della liquidazione delle spese del giudizio di merito e in particolare dell’erronea applicazione della tariffa relativa ai procedimenti in camera di consiglio, anzichè di quella attinente al contenzioso; il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, nè rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi (Cass. 2008/25352);
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;
che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Ministero della giustizia al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352);
ritenuto altresì che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero soccombente e che e che le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione devono essere distratte in favore del difensore della ricorrente, avv. Felice Amato, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 806,00, di cui Euro 311,00 per competenze ed Euro 50.00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Condanna inoltre il Ministero soccombente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 595,00 di cui Euro 495.00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore della ricorrente, avvocato Felice Amato, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011