Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11109 del 05/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9360-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE,

130, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TERENZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO BARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.4243/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata 1’08/10/2015;

al quale è stato riunito il ricorso 9363-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GRAN BAZAR DI R.G. SAS, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE,

130, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TERENZIO, rappresentata e

difesoadall’avvocato ANGELO BARONE;

– controricorrenti –

nonchè contro

R.G., F.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4241/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata l’08/10/2015;

ed il ricorso 9379-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE,

130, presso lo studio dell’avvocato ANDREA TERENZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO BARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4242/01/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata l’08/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/03/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza nei confronti della Gran Bazaar di R.G. s.a.s. venivano emessi avvisi di accertamento (portanti maggiori IVA ed IRAP) ai danni della predetta Società e conseguenti avvisi, ai fini dell’Iperf, nei confronti delle socie R.G. e F.A..

Gli avvisi venivano impugnati dalla Società e dalle socie con distinti ricorsi che venivano accolti con distinte ma coeve sentenze della stessa Commissione Tributaria Provinciale.

Proposti autonomi appelli da parte dell’Agenzia delle Entrate gli stessi venivano rigettati, con le sentenze indicate in epigrafe sostanzialmente di identico contenuto, dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale, pur riconoscendo la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, riteneva che la socia F. avesse fornito idonee giustificazioni circa i versamenti operati sul conto corrente bancario a lei intestato, vincendo così la presunzione legale relativa.

Avverso dette sentenze l’Agenzia delle entrate ha proposto autonomi ricorsi per cassazione affidati a due motivi.

La Società e le socie resistono con controricorsi nei rispettivi giudizi.

A seguito di proposte ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni, ed i controricorrenti hanno depositato memorie.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del presente provvedimento nella forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio ritiene, sussistendone i presupposti di legge, di riunire al ricorso n. 9360/2016 gli altri due ricorsi indicati in epigrafe in ossequio al principio espresso da Cass. n. 3830 del 18/02/2010.

Sempre preliminarmente va rigettata l’eccezione sollevata nei controricorsi (e ribadita nelle memorie) secondo cui il decisum del primo Giudice in ordine all’illegittimità dell’avviso di accertamento sarebbe stato confermato dalla C.T.R. e, pertanto, in mancanza di impugnazione, sul punto vi sarebbe giudicato. Invero, il Giudice di appello, procedendo alla disamina nel merito dell’avviso di accertamento, ha implicitamente accolto il relativo motivo di appello concernente, per l’appunto, la declaratoria di illegittimità dell’atto impositivo, pronunciata dalla C.T.P..

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, è fondato.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (tra le tante, le più recenti Cass. Sez. 5, n. 26111/2015; id. n. 16896/2014, n. 4829/2015) in tema di accertamento delle Imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.

Di recente, è stato ribadito (Cass. n. 15857 del 29/07/2016) che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.

La sentenza impugnata – ritenendo idonee dichiarazioni di terzi non suffragate da ulteriori elementi probatori e non corrispondenti ad ogni singola operazione – si è discostata da tale consolidato orientamento.

Ne consegue, in accoglimento del primo motivo dei ricorsi, assorbito il secondo, la cassazione delle sentenze impugnate ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia per il riesame e per il regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

Riuniti i ricorsi n. 9363/2016 e n. 9379/2016 a quello portante il n. 9360/2016, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA