Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11108 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.A.L. (OMISSIS), S.A.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GUIDO ALPANI 29, presso lo

studio dell’avvocato PANETTA GIANMARCO, rappresentate e difese

dall’avvocato FAUGNO MASSIMO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8923/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10/12/08, depositata il 29/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per la ricorrente l’Avvocato FAUGNO MASSIMO che si riporta agli

scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che conferma la relazione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, depositato il 30.3.2004 G.A.L. e B.A., premesso di essere state assunte con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a., la prima dal 3 maggio 1999 al 31 maggio 1999 e la seconda dal 1 giugno 1999 al 30 ottobre 1999, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso, ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevavano la illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, i contratti si erano convertiti in contratti a tempo indeterminato. Chiedevano pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Il Tribunale adito, con sentenza in data 30.9.2004, rigettava le domande aderendo all’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso sollevata dalla società datoriale.

Avverso tale sentenza proponevano appello le lavoratrici suddette lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 10.12.2008/29.10.2009, rigettava il gravame, confermando l’intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione le lavoratrici con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

Con il predetto motivo le ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’art. 1372 c.c., rilevando la erroneità dell’impugnata sentenza che aveva ritenuto la risoluzione del rapporto per mutuo consenso sulla base del mero decorso del tempo, e non considerando che la mera inerzia del lavoratore non era sufficiente a far ritenere la risoluzione consensuale del rapporto.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

La società intimata ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Preliminarmente rileva il Collegio che non può trovare accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Poste Italiane s.p.a. avuto riguardo al contenuto assolutamente generico di tale eccezione con la quale la società predetta ha rilevato che le critiche mosse da parte ricorrente si risolvevano essenzialmente nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di giudizio di legittimità.

Posto ciò, osserva il Collegio che il ricorso è fondato.

Devesi invero evidenziare, in relazione alla censura di parte ricorrente, che secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr, in particolare, Cass. 17.12.2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata -sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione del contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo. Orbene, nel caso in esame la Corte di merito ha fondato la propria statuizione sull’avvenuto decorso del tempo rilevando che l’intervallo di un congruo lasso temporale fra la cessazione del rapporto e l’atto di costituzione in mora fosse indicativo della intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

L’assunto non è fondato ove si osservi che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, in assenza di qualsiasi altra circostanza univoca, non è sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso non potendosi da tale fatto desumere l’esistenza di una volontà chiara e certa di dismissione del rapporto.

La decisione della Corte di merito, sul punto, non è pertanto conforme al suddetto principio di diritto.

Il ricorso proposto va di conseguenza accolto, e va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà tenendo conto dei principi sopra affermati, e provvederà altresì, ex art. 385 c.p.c., sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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