Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11108 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO DELLA FIN. COM. FINANZIARIA COMMISSIONARIA S.P.A. (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Curatore avv. Z.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso

l’avvocato IANNOTTA GREGORIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EUROSWISS FIDUCIARIA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 88, presso l’avvocato PIERETTI MARIA CRISTINA, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente -contro

MIRAS S.R.L., V.G.C., SAN BERNINA IN LIQUIDAZIONE

S.A., V.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2728/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GREGORIO IANNOTTA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIORGIO D’ALESSIO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento FIN. COM. Finanziaria Commissionaria s.p.a. (nel seguito: fallimento) cito’ la s.p.a. Euro-swiss Fiduciaria e la Miras s.r.l. rappresentata dal suo legale rappresentante avv. V. P. davanti al Tribunale di Roma, e chiese accertarsi che il capitale sociale della s.r.l. Miras era solo apparentemente uscito dal patrimonio della s.p.a. FIN. COM. Finanziaria Commissionaria, societa’ dichiarata fallita il (OMISSIS), con le statuizioni consequenziali ed accessorie del caso. La Euroswiss si costitui’ resistendo alla domanda e sostenendo che le quote sociali della Miras erano state vendute dalla FIN. COM. s.p.a. il 7 giugno 1991 alla s.a.

Bernina, che le aveva poi a sua volta cedute il 31 ottobre 1991 al signor V.G.C.. Questi si associo’ a tale impostazione difensiva, intervenendo in causa con il medesimo atto di costituzione dell’Euroswiss. La Miras non si costitui’. Fu chiamata in causa la s.a. San Bernina, che espose una versione dei fatti coincidente con quella dell’Euroswiss.

Con separato atto lo stesso fallimento chiamo’ in giudizio la Euroswiss e la Miras chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivati dall’illecita condotta diretta a sottrarre al fallimento la somma rappresentata dall’illecito capitale sociale della Miras. Le due cause furono riunite, e il tribunale, con sentenza 25 luglio 2000 accolse la domanda attrice di accertamento della titolarita’ del capitale sociale della Miras, e di condanna di Euroswiss e Miras al pagamento di L. 13.000.000.000, oltre agli interessi, e rimise la causa in istruttoria per le altre domande.

Contro la sentenza proposero appello sia la Miras s.r.l. e il V. P. in proprio, e sia la Euroswiss e il V.G.. Il giudizio, interrotto per la morte del V.P., fu riassunto dall’Euroswiss. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 16 giugno 2005, accerto’ che il V.P. non era legittimato all’impugnazione, e che l’appello della Miras era ammissibile sebbene la societa’, gia’ costituita ed appellante, a seguito della riassunzione non si fosse formalmente costituita con nuova comparsa, essendo stata presente all’udienza per mezzo del suo procuratore. Nel merito la corte territoriale escluse che il fallimento avesse dato la prova della sua titolarita’ del capitale sociale della Miras s.r.l., e in riforma della sentenza impugnata respinse tutte le domande proposte in causa.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre il fallimento FIN. COM. Finanziaria Commissionaria con quattro mezzi d’impugnazione, illustrati anche con memoria.

Resiste la Euroswiss fiduciaria s.p.a. con controricorso notificato il 19 ottobre 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, allegando l’intervenuta violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. il fallimento ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione d’improcedibilita’ dell’appello della s.r.l. Miras, per non avere questa riassunto il giudizio dopo l’interruzione dichiarata in seguito alla morte del signor V.P., e di conseguente passaggio in giudicato tra le parti della sentenza di primo grado.

Il motivo e’ infondato. E’ da premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte in tema di riassunzione del processo interrotto, i soggetti gia’ costituiti nella fase precedente all’interruzione, i quali, a seguito della riassunzione per opera di altra parte, si presentino all’udienza per mezzo del loro procuratore, non possono essere considerati contumaci, ancorche’ non abbiano depositato nuova comparsa di costituzione, atteso che il processo tempestivamente riassunto continua (art. 50 c.p.c.), e che le parti mantengono la posizione assunta nella fase iniziale (Cass. 5 agosto 1968 n. 2798; 28 ottobre 1994 n. 8917; 23 settembre 2003 n. 14100). Se dunque la parte che, a seguito della riassunzione fatta da altri, omette di depositare una nuova comparsa di costituzione non puo’ essere dichiarata contumace, perche’ mantiene la posizione assunta nella fase iniziale, a maggior ragione deve escludersi che possa ritenersi decaduta da un’impugnazione, posto che l’improcedibilita’ dell’appello allegata dal ricorrente fallimento non e’ sancita da alcuna norma, come si richiederebbe per la tassativita’ delle cause d’improcedibilita’; e cio’, anche a voler trascurare l’ulteriore dato, offerto dalla fattispecie oggi all’esame della corte, che la parte, lungi dal disertare il processo dopo la sua riassunzione, vi ha preso parte attiva comparendo all’udienza.

L’omesso passaggio in giudicato della sentenza di primo grado non e’, a sua volta, che una conseguenza della persistente pendenza dell’appello.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione di norme processuali sulla produzione di documenti in appello. Si censura l’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, dell’ammissibilita’ delle nuove produzioni documentali dell’appellante Euroswiss.

Il motivo e’ inammissibile. Vero e’ che, come questa corte ha affermato a sezioni unite con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilita’ di mezzi di prova nuovi – la cui ammissione, cioe’, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali. Il vizio denunciato, tuttavia, traducendosi nell’utilizzazione di prove indebitamente raccolte, e’ apprezzabile esclusivamente sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vale a dire come vizio di motivazione della sentenza, che sia stata decisivamente influenzata dalle prove documentali illegittimamente raccolte. La parte ricorrente, conseguentemente, aveva l’onere di indicare specificamente i documenti nuovi che erano stati prodotti in appello, riportandone il contenuto, e di illustrare le ragioni per le quali quei documenti avrebbero rivestito importanza decisiva sull’esito dell’appello.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione di norme sull’onere della prova delle domande proposte dal curatore per far valere l’inopponibilita’ e l’inefficacia, nei confronti del fallimento di atti privi di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, nonche’ delle domande di rivendica; nonche’ l’esistenza di vizi di motivazione sul punto. Si deduce che nelle azioni di rivendica, anche mobiliare, l’onere della prova dell’attore va interpretato in relazione alle peculiarita’ della fattispecie, e, in relazione alle difese del convenuto, non implica necessariamente la prova dell’acquisto a domino.

La corte territoriale, premesso che agendo in rivendica il curatore avrebbe dovuto dimostrare la proprieta’ del capitale di Miras in capo alla Fin COM. Finanziaria Commissionaria in base ad acquisto fattone a domino in epoca certa ed anteriore al fallimento, ha motivato la sua decisione sul punto controverso osservando che era logicamente arbitrario considerare riferimento temporale certo della titolarita’ di FIN. COM. la data di un’attivita’ negoziale (cessione a terzi del capitale) disconoscendone gli effetti di uscita del bene dal patrimonio sociale, non avendo il fallimento proposto domande di accertamento della simulazione o revocatorie idonee a paralizzare gli effetti dell’attivita’ medesima nei confronti della massa. Il ragionamento della corte territoriale e’ affetto dal vizio denunciato.

Dalla stessa ricostruzione della vicenda processuale, che si legge nell’impugnata sentenza, risulta: che la curatela agiva per far accertare che il capitale della Miras s.r.l., sebbene intestato all’Euroswiss, non era mai uscito dal patrimonio della societa’ fallita, e per ottenere la condanna alla restituzione del bene; – che nelle loro difese i convenuti Euroswiss e V.G., costituitisi con il medesimo atto, avevano eccepito che questi aveva acquistato la titolarita’ del bene a titolo derivativo dalla S.a. San Bernina, a sua volta avente causa direttamente dalla s.p.a. Fin. Com.; – e che tale ricostruzione dei passaggi di titolarita’ era confermata in giudizio dalla stessa S.a. San Bernina.

Sulla base di queste premesse di fatto, l’azione intrapresa dalla curatela doveva essere qualificata, non gia’ propriamente come rivendica, e ancor meno come azione di accertamento dell’inefficacia della cessione di un bene a norma della L. Fall., art. 45, bensi’ semplicemente come azione personale di restituzione. Laddove, infatti, alle richieste di colui che si afferma legittimo titolare del bene conteso il convenuto non opponga un titolo di possesso autonomo rispetto all’attore, bensi’ un titolo di acquisto risalente, ancorche’ attraverso passaggi intermedi, all’attore medesimo, dal quale conseguentemente egli deriva la sua stessa legittimazione sostanziale, il thema decidendum resta circoscritto all’esistenza di validi titoli in forza dei quali il rifiuto di restituzione del bene ricevuto sia giustificata, dovendosi escludere che l’attore sia tenuto a provare il suo acquisto a titolo originario. Ne’ a diversa conclusione puo’ indurre la circostanza che la parte convenuta, mentre invoca un titolo derivativo dallo stesso attore, si difenda chiedendo che l’attore provi il suo diritto sul bene: la mancanza di una tale prova, infatti, non vale a fondare il suo rifiuto di restituzione del bene, al quale non puo’ vantare un diritto poziore.

Ne deriva l’erroneita’ dell’argomento decisivo che la corte territoriale ha creduto di trarre dalla mancata prova, da parte del fallimento, del suo acquisto a domino, vale a dire di un titolo di legittimazione sostanziale che nella concreta fattispecie non poteva essere contestato dai convenuti, dichiaratisi aventi causa sia pure indirettamente dalla stessa societa’ fallita.

La fondatezza di questo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, e il rinvio alla medesima corte territoriale, in altra composizione, per un nuovo esame, nel quale, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, si accertera’, con riferimento a ciascuna delle posizioni delle parti, l’esistenza di titoli validi ed opponibili alla curatela, che giustifichino il rifiuto di restituzione, e in relazione a cio’ la fondatezza delle diverse domande proposte in causa.

Deve invece essere respinto il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione, ex art. 2909 c.c. del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1944/05 pronunciata dalla corte d’appello di Roma in altro giudizio promosso da Ecerno s.p.a. contro lo stesso Fallimento FIN. COM. Finanziaria Commissionaria, Miras s.r.l. e Euroswiss Fiduciaria. La formazione del giudicato ex art. 324 c.p.c., per quella sentenza, e’ contestata dalla resistente Euroswiss s.p.a., secondo la quale l’Ecerno avrebbe impugnato la sentenza per Cassazione, e non e’ altrimenti provata.

PQM

LA CORTE Rigetta i primi due motivi ed il quarto; accoglie il terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma in altra composizione.

Cosi’ deciso a Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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