Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11107 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARO 56, presso lo studio dell’avvocato LUIGI TRETOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENTILE FRANCESCO, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5502/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9/10/09, depositata il 26/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MAURO RICCI per delega

dell’Avvocato ALESSANDRO RICCIO che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che conferma la relazione.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Napoli, depositato il 21.12.2005, C.P., premesso di aver lavorato alle dipendenze della John Crane s.p.a. e di essere stato continuamente esposto al contatto con fibre di amianto, chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto al ricalcolo dei contributi ai fini pensionistici ai sensi della L. n. 257 del 1992.

Con sentenza in data 14.12.2006 il giudice adito accoglieva la domanda con riferimento all’intero periodo lavorativo.

Avverso questa sentenza proponeva appello l’Inps.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 9.10/26.11.2009, rigettava il gravame ritenendo la genericità dello stesso.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con un motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso l’intimato.

Col predetto ricorso l’Istituto ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 434 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4).

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la genericità dell’appello, avendo in realtà l’Istituto appellante lamentato la erroneità della decisione del primo giudice che aveva disposto la rivalutazione contributiva non già in relazione al limitato periodo di esposizione del lavoratore all’asbesto, ma in relazione all’intero periodo di lavoro svolto da controparte in costanza di obbligo assicurativo Inail.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è infondato.

Ed invero nel vigente sistema processuale, se pure il requisito della specificità dei motivi di appello prescritto dall’art. 342 c.p.c. non può essere definito in via generale ed assoluta, è necessaria pur sempre, per quanto in forma succinta, la specificazione delle ragioni sulle quali si fonda il gravame, risolvendosi altrimenti lo stesso – come verificatosi nella fattispecie in esame – nella richiesta di un’affermazione di principio, assolutamente pacifica.

E pertanto nel caso di specie l’appellante, avendo lamentato la erroneità della sentenza del giudice di primo grado che aveva disposto la rivalutazione contributiva in relazione all’intero periodo di lavoro svolto dal ricorrente, avrebbe dovuto non già limitarsi alla generica affermazione di principio che la chiesta rivalutazione contributiva spettava solo in relazione al limitato periodo di esposizione del lavoratore all’asbesto, ma evidenziare – a sostegno del proprio assunto – i periodi in cui siffatta esposizione si sarebbe in concreto verificata, avuto riguardo altresì alla circostanza che, per come si legge nell’impugnata sentenza, il lavoratore aveva rilevato di essere stato esposto “continuamente” al contatto con fibre di amianto.

A tali principi non si è attenuto l’Istituto appellante, e pertanto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l’inammissibilità del gravame per genericità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Nessuna statuizione va adottata sulle spese, non risultando la prova del perfezionamento della notifica del controricorso, effettuata a mezzo del servizio postale, e segnatamente della consegna del plico raccomandato al destinatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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