Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11106 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 27/04/2021), n.11106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 119/2017 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER,

52, presso lo studio dell’avvocato SAVINO GUGLIELMI, che lo

rappresentata e difende;

– ricorrente principale –

TRAPANI SERVIZI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati FRANCO CAMPO, PASQUALE PERRONE;

– controricorrente – ricorrente principale –

avverso la sentenza n. 618/2016 della CORTE D’APPELLO di PALEREMO,

depositata il 28/06/2016 R.G.N. 955/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. B.R. adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani esponendo di avere lavorato presso la Trapani Servizi s.p.a. in forza di un contratto di somministrazione a tempo determinato decorrente dal 7 marzo 2005 e in seguito più volte prorogato sino al 30 settembre 2010; di essere stato poi riassunto dalla stessa società con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi in esecuzione di un accordo transattivo del 15 marzo 2011, con cui egli aveva rinunciato ai diritti nascenti dal pregresso rapporto di lavoro, nella prospettiva di una riassunzione a tempo indeterminato, aspettativa non realizzatasi. Conveniva in giudizio la società Trapani Servizi s.p.a. per l’accertamento della nullità dell’accordo transattivo e del termine apposto ai contratti di somministrazione e per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della convenuta e per la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dall’interruzione del rapporto (settembre 2010) sino alla effettiva riammissione in servizio, oltre al risarcimento dei danni.

2. Il Giudice di primo grado, accogliendo l’eccezione di parte resistente, dichiarava inammissibile la domanda di conversione del rapporto per intervenuta decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32 e dichiarava la nullità della domanda risarcitoria per indeterminatezza del petitum.

3. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 618/16, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, rigettava le domande proposte da B.R., argomentando – in sintesi – come segue:

a) Non è maturata la decadenza dall’azione, dovendo sul punto essere riformata la sentenza impugnata, avuto riguardo all’interpretazione offerta dalla sopravvenuta sentenza delle S.U. della S.C. n. 4913/2016 in ordine al differimento di efficacia del termine di decadenza per le impugnazioni (anche dei contratti a termine e somministrazione) di cui della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1-bis, introdotto dal D.L. 225 del 2010, conv. in L. n. 10 del 2011. Nel caso di specie, il lavoratore impugnò il rapporto di somministrazione concluso il 30 settembre 2010, comunicando in data 7

ottobre 2010 la richiesta di tentativo di conciliazione; a tale impugnazione stragiudiziale fece seguito, entro il prescritto termine di 270 giorni decorrente dal 1 gennaio 2012 (per effetto del suddetto differimento di efficacia), il deposito del ricorso.

b) Stante l’insussistenza della eccepita decadenza, le domande, riproposte dall’appellante, devono essere esaminate nel merito.

c) E’ pacifico che le parti intesero definire la controversia riguardante il rapporto di somministrazione e la pretesa del lavoratore di essere assunto a tempo indeterminato stipulando un accordo transattivo, nel quale era prevista la stipula di un nuovo contratto a termine della durata di dodici mesi a decorrere dal 23 marzo 2011. Tale accordo venne siglato su istanza dello stesso lavoratore, che ne ha poi lamentato la nullità assumendo che il diritto all’assunzione sarebbe indisponibile e che egli sarebbe stato indotto a sottoscrivere l’accordo per violenza morale.

d) Le censure del ricorrente sono infondate: a) non vi è alcun concreto elemento volto a suffragare l’ipotesi della violenza morale, circostanza smentita proprio dalla incontestata iniziativa assunta dal lavoratore a volere procedere ad una transazione; b) è valida la proposta transattiva contenente la proposta di stipulazione di un contratto a termine, essendo il diritto all’assunzione un diritto disponibile, come ogni diritto patrimoniale, purchè di tale ulteriore contratto sussistano le condizioni formali e gli elementi di specificazione richiesti dalla normativa vigente.

e) Pertanto, ogni questione relativa alla denunciata nullità del rapporto di somministrazione concluso il 30 settembre 2010 è stata risolta con tale accordo, con cui il lavoratore ha sostanzialmente rinunciato a far valere eventuali violazioni dei propri diritti.

f) Non è possibile esaminare la validità del successivo contratto di lavoro a tempo determinato, atteso che in primo grado il ricorrente non aveva mosso alcuna doglianza in merito alla nullità del termine finale del 22 marzo 2012. Solo tardivamente in primo grado il ricorrente prospettò l’assenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per cui è da ritenere inammissibile la riproposizione in appello della questione, ormai preclusa in quanto non tempestivamente dedotta in giudizio.

g) Non può essere validamente richiamato l’art. 421 c.p.c., poichè il rilievo d’ufficio della nullità va contemperato con il principio della domanda, che in concreto era diretta a far valere l’invalidità del negozio transattivo e la nullità della somministrazione. La medesima sanzione di inammissibilità va estesa alla pretesa relativa all’indennità omnicomprensiva, formulata ex novo in grado di appello. Restano assorbite le censure relative alla legittimità del contratto di somministrazione e la pretesa risarcitoria.

4. Per la cassazione di tale sentenza B.R. ha proposto ricorso principale, affidato a tre motivi. La Trapani Servizi s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.

5. La società Trapani Servizi ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositando in allegato l’avviso di ricevimento della notifica del controricorso con ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

6. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 1965,1966 e 2113 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la sentenza impugnata debitamente considerato che il negozio transattivo richiede ai sensi dell’art. 1966 c.c., lo scambio di reciproche concessioni, sicchè, ove manchi tale elemento essenziale, l’accordo è da ritenere nullo. Nel caso in esame, la Trapani Servizi non aveva fatto alcuna concessione, pretendendo che il lavoratore rinunciasse a tutti gli effetti economici derivanti dalla pregressa situazione lavorativa, approfittando delle sue condizioni di bisogno. Con lo stesso motivo si contesta che possano essere oggetto di disponibilità i diritti derivanti dai pregressi contratti di somministrazione.

7. In ordine alla prima censura, che investe l’accertamento dell’aliquid datum e dell’aliquid retentum, è assorbente rilevare la novità della contestazione, di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata e della quale il ricorrente non illustra i termini della sua eventuale introduzione in giudizio (cfr. Cass. n. 2038 del 2019, 20518 del 2008; v. pure Cass. 15430 del 2018). La stessa è dunque inammissibile, vertendo su una contestazione che doveva essere sottoposta al giudice di merito.

8. Quanto alla seconda censura, sostiene il ricorrente che, ai sensi dell’art. 2113 c.c., le rinunzie e transazioni che abbiano ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo sono affette da invalidità e che, anche a norma dell’art. 1966 c.c., comma 2, la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

9. La censura è infondata.

10. Dal tenore complessivo della sentenza impugnata risulta che la transazione intervenne allo scopo di evitare l’insorgere o comunque porre fine alla controversia in ordine al rapporto di lavoro pregresso, a seguito dell’inutile esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. e che con lo stesso accordo transattivo fu prevista la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, che ebbe poi regolare esecuzione tra le parti. Dunque, sotteso al ragionamento della Corte di appello sta il rilievo che le parti, mediante l’accordo, avessero perseguito la finalità di porre fine all’incertus litis eventus, ai sensi dell’art. 1965 c.c..

11. Il regime di eventuale annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti dal norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall’art. 2113 c.c., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre il diritto ancora controverso in quanto oggetto di una pretesa giudiziale non può ritenersi già acquisito nel patrimonio del rinunciante (cfr. Cass. n. 1846 del 1983; Cass. 8 luglio 1988 n. 4529; Cass. 19 gennaio 1999 n. 477 e, tra le più recenti, Cass. n. 12227 del 2013). Per la validità della transazione è necessaria la sussistenza della res litigiosa, ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l’esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di una lite e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione (Cass. n. 1846 del 1983, n. 11142 del 2003, n. 8301 del 2006).

12. Immune da violazioni di legge è poi l’affermazione del giudice di appello secondo cui la rinuncia da parte del lavoratore aveva comunque ad oggetto diritti disponibili. Questa Corte ha affermato che il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro facendone oggetto di rinunce o transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell’art. 2113 c.c., che considera invalidi e perciò impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi; e, infatti, l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro rientra nell’area della libera disponibilità (cfr. Cass. n. 13134 del 2000; nello stesso senso, Cass. n. 5940 del 2004; Cass. n. 304 del 1998). L’ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all’art. 2118 c.c. (Cass. n. 4780 del 2003; v. pure Cass. n. 22105 del 2009, n. 6265 del 2014).

13. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte di appello ritenuto tardiva la contestazione, formulata ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, della legittimità del contratto a tempo determinato stipulato per la durata di dodici mesi con decorrenza dal 22 marzo 2011. Sostiene il ricorrente che dal tenore dell’atto introduttivo era possibile evincere che tale contestazione venne formulata, per cui spettava alla parte datoriale dimostrare la legittimità dell’apposizione del termine al nuovo contratto di lavoro.

14. Il motivo è infondato.

15. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico-decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 11103 del 2020).

16. Nel caso in esame, il motivo di ricorso, in relazione alla denuncia formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, appare riferibile ad una erronea qualificazione giuridica dei fatti allegati nell’atto introduttivo. Sebbene la rubrica del motivo denunci la violazione dell’art. 437 c.p.c., lo sviluppo argomentativo – all’evidenza e in tutti i suoi passaggi – è teso a prospettare un vizio di interpretazione dell’originario ricorso ex art. 414 c.p.c., poichè assume il ricorrente che vi erano elementi testuali per ritenere inclusa nella domanda anche la denuncia di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato.

17. Tuttavia, contrariamente a tale assunto, non si rinviene nella esposizione del motivo del ricorso per cassazione alcun elemento utile a supportare il denunciato errore di interpretazione e/o sussunzione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che tutti i passaggi testuali riferiti alla domanda originaria si riferiscono alla somministrazione irregolare D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 27, in relazione agli artt. 20 e 21 dello stesso Decreto, mentre nessun cenno è svolto con riguardo alla non conformità del contratto a tempo determinato al modello legale di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1. Lo stesso passaggio testuale in cui si allude alla “apposizione del termine al contratto di lavoro”, soggiunge “così come ognuna delle proroghe ad esso apportate”, confermante che la contestazione verteva sul contratto di somministrazione a termine e sulle sue successive proroghe.

18. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1421 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, poichè il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità del termine apposto al contratto stipulato con decorrenza dal 22 marzo 2011.

19. Il motivo sembra evocare l’orientamento per cui il giudice innanzi al quale sia proposta una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d’ufficio l’esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desumibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l’unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto (v. tra le più recenti, Cass. n. 26495 del 2019; v. pure Cass. S.U. n. 26242 del 2014).

20. Il motivo è infondato.

21. La Corte di appello ha ritenuto improprio il richiamo dell’art. 1421 c.c., osservando che il rilievo d’ufficio della nullità va contemperato con il principio della domanda, che in concreto era diretta a far valere esclusivamente l’invalidità dell’accordo transattivo e la nullità della somministrazione. Tale soluzione è giuridicamente corretta. Il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità di un atto giuridico va coordinato con il principio della domanda, fissato negli artt. 99 e 112 c.p.c..

22. In disparte ogni altra considerazione circa l’ambito e la portata applicativa dei principi evocati da parte ricorrente, nel caso in esame è sufficiente osservare che, come già rilevato in precedenza, la questione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in esecuzione dell’accordo transattivo non era stata in alcun modo formulata nel ricorso introduttivo, per cui la sua tardiva formulazione in corso di giudizio ha precluso in radice – come correttamente affermato dalla Corte di appello – l’esame di qualsivoglia profilo di nullità.

23. Il ricorso principale va dunque rigettato.

24. Il ricorso incidentale proposto dalla società verte su violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 2, ultimo periodo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Assume la società che la Corte di appello avrebbe esaminato l’eccezione di decadenza sotto il profilo della tempestività del deposito del ricorso nel termine di 270 giorni decorrente dal 1 gennaio 2012, per effetto del differimento stabilito della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1-bis, ma non avrebbe esaminato e deciso l’altra eccezione di decadenza, che pure era stata debitamente sollevata nelle precedenti fasi di giudizio. Deduce che sia nella memoria di costituzione di primo grado, sia nell’atto di costituzione in appello era stato eccepito che, ai sensi della predetta norma, qualora la conciliazione o l’arbitrato siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo e che, nel caso di specie, il procedimento di conciliazione, avviato dinanzi al competente ufficio del lavoro con istanza del 7 ottobre 2010, si era concluso con verbale di mancato accordo del 14 dicembre 2010, per cui il lavoratore avrebbe dovuto depositare il ricorso entro il 12 febbraio 2011, dovendosi pure considerare che dell’art. 32, comma 1-bis, è entrato in vigore in vigore il 27 febbraio 2011, ossia dopo che si era già compiuto l’anzidetto termine decadenziale di sessanta giorni.

25. La parte richiama il principio enunciato da Cass. n. 5456 del 2009, secondo cui, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale. Il principio è stato ribadito da Cass. S.U. 7381 del 2013, nonchè da Cass. n. 4619 del 2015, n. 6138 del 2018.

26. La Corte di appello, affermando che parte appellante non era decaduta dall’azione L. n. 183 del 2010, ex art. 32 e che il dies a quo del termine decadenziale era fissato al 1 gennaio 2012, ha implicitamente statuito su tutti i profili sottesi alla questione giuridica della decadenza, ben avendo presente l’iter dell’impugnativa (anche stragiudiziale). Deve pertanto ritenersi che si versi in un’ipotesi di decisione implicita sulla questione oggetto del ricorso incidentale, con la conseguenza che lo stesso deve qualificarsi come condizionato e va considerato assorbito nel rigetto del principale.

27. In conclusione, va rigettato il ricorso principale, assorbito l’incidentale

28. Il ricorrente principale va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

29. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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