Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11106 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROIVLA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato MICALI

FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta

mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS (OMISSIS) – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, RICCIO ALESSANDRO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1067/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

16/7/09, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito per il controricorrente l’Avvocato RICCI MAURO che si riporta

agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che conferma la relazione.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza in data 17.4.2007 il Tribunale, giudice del lavoro, di Messina accoglieva la domanda di D.M.F. diretta al riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità, e, ritenuta l’esistenza di una invalidità nella misura del 74%, condannava l’inps alla erogazione della prestazione da giugno 2005, data della domanda di iscrizione nelle liste di collocamento.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’originaria ricorrente deducendo che il CTU nominato nel giudizio di primo grado aveva ritenuto l’esistenza della invalidità, nella misura del 75%, dal dicembre 2004.

La Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 16.7/16.9.2009, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’esistenza in capo all’appellante di una invalidità nella misura del 75%, confermando la decorrenza della chiesta prestazione dalla predetta data del giugno 2005.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione D.M. F. con due motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Inps.

Il Ministero intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la decorrenza della chiesta prestazione previdenziale dalla data della domanda di iscrizione nelle liste di collocamento atteso che, alla luce della normativa applicabile in materia, la “incollocazione al lavoro” deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione della capacità di lavoro, senza che sia necessaria alcuna iscrizione o domanda di iscrizione nelle liste di collocamento.

Col secondo motivo di ricorso lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

In particolare rileva che la Corte territoriale non aveva dato piena e coerente contezza del ragionamento logico seguito per giungere alla statuizione finale in materia di fissazione della decorrenza, essendosi limitata ad affermare che lo stato di incollocamento al lavoro esige una prova qualificata che è costituita esclusivamente dalla certificazione dei competenti organi pubblici.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è infondato.

Ed invero, secondo consolidato indirizzo di questa Corte, che si ritiene di condividere, in relazione al diritto all’assegno previsto dalla legge n. 118 del 1971, art. 13, il requisito dell’incollocazione al lavoro rappresenta – al pari della ridotta capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale di cui agli artt. 12 e 13 della citata legge – un elemento costitutivo del diritto alla prestazione, la cui prova è a carico del soggetto richiedente la prestazione (Cass. n. 13279 del 2003), e la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. n. 4910 del 2001; Cass. sez. lav., 10.11.2009 n. 23762).

Questa stessa Corte ha precisato che al fine di attestare l’anzidetto requisito dell’incollocazione per il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile è sufficiente anche la mera domanda di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, indipendentemente dall’esito della visita presso le commissioni sanitarie (Cass. n. 13622 del 13 giugno 2006; Cass. n. 1096 del 24 gennaio 2003).

Orbene la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei ricordati principi ove si osservi che la D.M., invalida infracinquantacinquenne, non aveva dimostrato l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio nè tanto meno aveva presentato la relativa domanda.

Il proposto gravame va pertanto rigettato.

Trattandosi di giudizio introdotto successivamente alla entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, art. 42, u.c., convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, contenente modifiche alla disciplina prevista in materia di spese nei giudizi previdenziali ed assistenziali dall’art. 152 disp. att. c.p.c., a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Inps, delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo;

nessuna statuizione in merito va adottata nei confronti del Ministero, non avendo lo stesso svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione, nei confronti dell’Inps, delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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