Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11106 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13311-2018 proposto da:

L.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F

TOMASSUCCI 12, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO D’AURIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ARCANGELO D’AVINO, PAOLO

D’AVINO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in NAPOLI, presso lo

studio dell’avvocato AMALIA CARRARA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GUGLIELMO ARA;

I.N., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALDO DI FALCO;

GENERALI ITALIA SPA, già ASSICURAZIONI GENERALI SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28 presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

INA ASSITALIA SPA, ALLIANZ SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 845/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 27 luglio 2002, L.M.R. evocava in giudizio la Asl Napoli (OMISSIS) e il Dott. I.N. per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla patologia contratta in seguito ad interventi chirurgici ai quali l’attrice era stata sottoposta presso l’ospedale (OMISSIS), nonchè per le residue menomazioni. Deduceva di essere stata ricoverata il (OMISSIS) e sottoposta, il giorno successivo, ad un intervento di isterectomia e annessiectomia. Era stata successivamente ricoverata per episodi di incontinenza e le era stata diagnosticata una fistola vescico-vaginale e per tale motivo nuovamente sottoposta ad intervento riparatore il (OMISSIS). L’intervento non aveva sortito l’effetto sperato, tanto che le veniva nuovamente diagnosticata la recidiva della fistola. Veniva operata nuovamente presso l’ospedale (OMISSIS) il (OMISSIS) con esito favorevole. Riteneva, pertanto, sussistente una responsabilità del sanitario e della struttura per gli interventi che avevano determinato la fistola vescico-vaginale e per la mancata valutazione della patologia ovarica. Si costituiva l’Azienda sanitaria deducendo l’infondatezza della pretesa. Si costituiva I.N. eccependo il difetto di legittimazione passiva. Autorizzata la chiamata in causa dell’assicuratore, si costituiva Generali Italia S.p.A.;

il Tribunale di Napoli con sentenza del 17 gennaio 2012 rigettava la domanda ritenendo insussistente, sulla base della consulenza medica espletata, il nesso di causalità e la colpa del chirurgo;

con atto di appello notificato il 15 giugno 2012 L.M.R. impugnava la decisione rilevando che erroneamente il Tribunale aveva limitato la pretesa attorea alle conseguenze dell’intervento del (OMISSIS), laddove il pregiudizio andava riferito anche a quello riparatore della fistola del (OMISSIS). Nel merito, censurava la valutazione degli elementi probatori e le conclusioni dei consulenti di ufficio erroneamente riferite al primo intervento del (OMISSIS). Si costituivano I.N., l’Azienda sanitaria, Assicurazioni Generali S.p.A, Ina Assitalia S.p.A. e Allianz Spa chiedendo il rigetto dell’appello e, l’Azienda sanitaria, insisteva per la condanna della appellante per lite temeraria;

la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 21 febbraio 2018, rigettava l’appello principale e la domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c. provvedendo sulle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione L.M.R. affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso I.N., Generali Italia S.p.A. e Asl NA(OMISSIS) che si costituisce con nuovo difensore.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1223, 2043 e 2059 c.c. e art. 112 c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale, pur dando atto che il secondo consulente, il dottor M., aveva ricondotto al primo intervento del (OMISSIS) l’evento lesivo costituito dalla fistola vescico-vaginale, aveva – poi – rilevato che gli effetti di quella fistola, e cioè i postumi invalidanti rappresentati dall’incontinenza urinaria e dal dolore, non erano riconducibili causalmente al predetto intervento chirurgico. La decisione sarebbe errata, perchè il danno principale corrispondeva alla lesione vaginale (fistola) di per sè autonomamente risarcibile, indipendentemente dal fatto che gli effetti di quella lesione, cioè l’incontinenza, non sarebbero riconducibili, sotto il profilo del nesso causale, al primo intervento del sanitario. L’incontinenza, costituirebbe un aggravamento della lesione, che costituisce il danno in sè. La circostanza della lesione consistente nella causazione di una fistola vescico-vaginale era stata evidenziata in citazione e ribadita in appello. Il primo consulente, Dott. M. aveva riconosciuto che, a seguito dell’intervento del (OMISSIS), si era verificata la perforazione vescicale con conseguente menomazione della integrità fisica della paziente. Il secondo consulente, il dottor Ma., ha riferito la formazione della fistola alla fase di scollamento tra utero e strutture circostanti. Una volta dimostrato il nesso di causalità, tra l’attività del sanitario e la creazione del danno, inteso quale fistola vaginale, il ricorrente aveva dedotto, con il quinto motivo di appello, che tale menomazione di per sè aveva comportato forti limitazioni funzionali e sessuali per la necessità di utilizzare un catetere per oltre sei mesi. Sotto tale profilo la Corte territoriale avrebbe errato, escludendo la risarcibilità del danno, in quanto riferito esclusivamente agli effetti della fistola e cioè all’incontinenza urinaria e ai dolori;

con secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. La Corte territoriale, sulla base delle concordi affermazioni di due consulenti di ufficio, avrebbe escluso la riconducibilità del danno da incontinenza alla creazione della fistola vescico-vaginale. La causa di quei danni (intesi quale urgenza nella minzione e incontinenza urinaria) secondo la Corte territoriale risiederebbe nel fatto che la ricorrente aveva avuto più parti e non aveva adottato una adeguata terapia ormonale, trattandosi di paziente di 47 anni in menopausa indotta. Ma tale assunto sarebbe in contrasto con le risultanze processuali. Mentre, in effetti, la relazione del dottor M. esclude che l’urgenza nella minzione possa essere riferita alla fistola vescico-vaginale, il secondo consulente, il Dott. ma., riconduce tale incontinenza alla recidiva della fistola;

in secondo luogo, seppure entrambi i CTU avessero escluso l’esistenza del nesso causale tra il danno e l’intervento, tale valutazione riguardava solo l’incontinenza urinaria e non anche il danno relativo alla creazione stessa della fistola vescico-vaginale;

infine, la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione sulla prima perizia, quella del dottor M. che, al contrario, il Tribunale aveva ritenuto inattendibile. Infatti, dopo avere chiamato a chiarimenti il consulente, aveva ritenuto non persuasive le conclusioni del CTU e per tale motivo aveva disposto la rinnovazione delle indagini peritali, nominando un nuovo consulente. Nella fattispecie, la Corte territoriale avrebbe immotivatamente avallato le conclusioni della prima consulenza ( M.) ritenute non persuasive dal Tribunale;

i motivi vanno trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e sono fondati. La lesione quale evento della condotta del sanitario è costituita dalla perforazione vescicale causata in occasione dell’intervento del (OMISSIS), durante la fase di scollamento tra utero e strutture circostanti. Tale lesione ha determinato la fistola vescico-vaginale, in un distretto anatomico precedentemente indenne da imperfezioni;

tale lesione, provocata dal primo intervento, non è stata risolta con il secondo intervento del (OMISSIS), tanto che è stata riscontrata in occasione della cistoscopia del (OMISSIS) e, successivamente, risolta solo presso altro nosocomio ((OMISSIS));

l’attrice pertanto ha subito una menomazione all’integrità fisica che va valutata in sede medico-legale in termini di invalidità permanente e temporanea. Nel caso di specie la fistola in questione, quale lesione o menomazione anatomica, non è stata esaminata dalla Corte territoriale, quale danno in sè, autonomamente risarcibile, ma valutata con riferimento agli effetti pregiudizievoli e di questi la Corte territoriale ha esaminato la urgenza della minzione e l’incontinenza urinaria e relativo dolore, evidenziando che, secondo l’opinione di entrambi i consulenti (Dott M., in primo grado e dottor ma., in secondo grado), quei sintomi (incontinenza, minzione continua e dolore) erano riferibili ad altre cause e cioè, al fatto che la paziente aveva avuto una pluralità di parti, che si trovava in menopausa chirurgica e che non aveva optato per terapia ormonale sostitutiva. Pertanto, non avendo considerato la lesione costituita dalla fistola vaginale quale menomazione all’integrità psicofisica autonomamente risarcibile ed avendo escluso la riconducibilità a tale lesione dei sintomi pregiudizievoli, il giudice di appello ha escluso il risarcimento del danno;

La decisione è errata sotto due profili. Il primo risiede nel fatto che l’attrice, sia nell’atto di citazione, che in quello di appello, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha allegato che la fistola vescico-vaginale è stata causata da una lesione prodotta in occasione del primo intervento chirurgico, qualificando la predetta fistola quale “evento produttivo della patologia”. La Corte territoriale ha sostanzialmente ritenuto che, una volta esclusi gli inconvenienti lamentati dall’attrice (incontinenza urinaria, dolore e maggiore necessità di minzione) la lesione (fistola vescico-vaginale) non fosse risarcibile, senza esaminare quanto dedotto nel quinto motivo di appello nel quale si evidenziavano ulteriori criticità diverse da quelle esaminate dalla Corte (“per una donna che costretta a portare un catetere per oltre sei mesi, che le ha impedito ogni possibile relazione coniugale con conseguenti riflessi sulla vita affettiva e sessuale con il coniuge e anche nella vita sociale dovendo continuamente utilizzare presidi sanitari e igienici per tenere una normale vita sociale”);

in secondo luogo, da quello che si legge in ricorso, emerge che anche il presupposto di partenza della Corte territoriale non sarebbe esatto, in quanto, se è vero che entrambi i consulenti hanno attribuito al primo intervento la causa della lesione costituita dalla fistola, non sarebbe altrettanto vero che entrambi i consulenti avevano escluso l’esistenza di un nesso causale tra incontinenza urinaria e fistola vescico-vaginale. Al contrario, tale tesi sarebbe stata sostenuta solo dal primo consulente (Dott. M.) nominato dal Tribunale e per il quale il giudice di prime cure, con ordinanza del 22 febbraio 2008, ritenendo che le conclusioni cui era pervenuto non apparivano persuasive, aveva disposto la rinnovazione delle indagini peritali, nominando un nuovo consulente. Il secondo consulente, il Dott. ma., avrebbe affermato sul punto specifico che l’urgenza nella minzione e la incontinenza urinaria erano “riconducibili ad una fistola vescico-vaginale recidivata”, insorta dopo il primo intervento. Sulla base di questa errata valutazione la Corte territoriale ha commesso l’ulteriore errore di argomentare sulla base delle considerazioni espresse dal primo consulente, senza indicare gli elementi ritenuti decisivi al fine di valutare come non persuasive le argomentazioni sulle quali il secondo consulente ha fondato il proprio convincimento;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio ed il giudice del rinvio, sulla base dei motivi di appello, dovrà innanzitutto verificare l’esistenza o meno di un concreto danno risarcibile, quale danno conseguenza, direttamente riferibile alla lesione rappresentata dalla insorgenza della fistola vescico-vaginale e successivamente verificare se tale lesione abbia determinato ulteriori menomazioni tra quelle espressamente evidenziate dall’attrice in primo grado e ribadite in appello. In caso di positivo esito di tali verifiche, provvederà a valutare il profilo relativo all’eventuale responsabilità del medico e della azienda sanitaria.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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