Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11106 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 04/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21262/2005 proposto da:

ESSICA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), già ESSICA S.N.C. DI PIANTA

SERGIO & C, in persona del legale rappresentante pro

tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MICOZZI Paolo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO ZONA ARTIGIANALE MASERA’ SUD IN LIQUIDAZIONE c.f.

(OMISSIS), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso l’avvocato SPAZIANI

TESTA Ezio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

COSTA UMBERTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 04/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/02/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PAOLO MICOZZI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato EZIO SPAZIANI TESTA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 28 giugno 2002 condannò la società Essica al pagamento in favore del Consorzio Zona artigianale Maserà sud, costituito obbligatoriamente ai sensi della L.R. Veneto n. 40 del 1980, art. 62, della complessiva somma di L. 32.419.025, per spese di lottizzazione, corrispondente alla quota di proprietà che la società aveva omesso di versare.

L’impugnazione di quest’ultima è stata respinta dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 14 gennaio 2005, che ha osservato: a) il “Comparto, quale previsto dal menzionato art. 62 non richiede necessariamente un piano urbanistico di ufficio, facendo invece riferimento ad un piano attuativo in generale, e quindi anche a quelli di iniziativa privata; e, d’altra parte, la norma ribadisce che la delimitazione del comparto è stabilita ai sensi dell’art. 18, comma 2, e prevede la possibilità di costituire il Consorzio anche in presenza di richiedenti titolari dei 3/4 del valore degli immobili in base all’imponibile catastale; b) in tal modo costituito il Consorzio, a nulla rileva che la soc. Essica non vi abbia voluto prender parte o che non abbia partecipato agli atti costitutivi o alle assemblee, in quanto il comma 5 prevede espressamente il diritto di rivalsa delle spese sostenute (nel caso dal Consorzio per conto del comune); che nella specie riguardavano opere necessarie onde creare una zona artigianale fruibile dotata di tutti i servizi; c) che facendo dunque parte Essica di un Consorzio obbligatorio,in quanto proprietaria di immobili ubicati nel relativo comprensorio, tutte le spese riguardanti opere di urbanizzazione relative al suo ambito territoriale gravavano necessariamente sui proprietari – assenzienti o dissenzienti – in proporzione delle relative quote:

anche in forza dei principi sulla comunione di cui all’art. 1101 cod. civ., e segg., estesi dalla giurisprudenza alle spese di lottizzazione.

Per la cassazione della sentenza la s.r.l. Essica ha proposto ricorso per 7 motivi; cui resiste il Consorzio con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la soc. Essica, deducendo violazione della L.R. Veneto n. 40 del 1980, art. 11 e segg., artt. 18 e 62, art. 870 cod. civ., L. n. 1150 del 1942, art. 23 e L. n. 10 del 1977, art. 13, censura la sentenza impugnata per avere accolto la domanda di rivalsa del Consorzio fondata sull’art. 62 della L.R. citata, senza considerare: a) che non potendo il Comparto nè il Consorzio obbligatorio ricavarsi dall’intendimento dei consorziati di istituirlo, ma soltanto dalla legge, quest’ultima li prevedeva esclusivamente per piani attuativi di iniziativa pubblica o direttamente stabilita dal P.R.G.; mentre nel caso si trattava di realizzazione un piano di lottizzazione, perciò di iniziativa privata disciplinato da tutt’altra normativa: b) conseguentemente i primi riguardano esclusivamente il Piano di recupero e quello particolareggiato, nonchè altri strumenti di iniziativa pubblica e solo in tale ambito è prevista la formazione di un consorzio obbligatorio che non ha peraltro alcun potere sui beni dei dissenzienti, ma può soltanto sollecitare il sindaco; il quale può emettere gli opportuni provvedimenti ablatori, e facendo sorgere un’obbligazione pecuniaria per la rivalsa delle spese; c) per converso i piani di lottizzazione e la loro attuazione non prevedono ex artt. 57 e 60 Legge Reg., la formazione di consorzi obbligatori, ma una procedura affidata al Sindaco che non contempla poteri di rivalsa da parte del Consorzio.

Le suesposte censure sono fondate.

Entrambe le decisioni di merito hanno ritenuto, recependo al riguardo le richieste del Consorzio zonale Maserà Sud, che la s.n.c. Essica era tenuta a partecipare alle spese di lottizzazione sostenute da detto ente per la realizzazione di una zona artigianale fruibile dotata di tutti i servizi, in base al disposto della L.R. Veneto N. 40 del 1980, art. 62, comma 5, vigente all’epoca in cui il Consorzio aveva presentato e realizzato il relativo piano: in base al quale l’intervenuta costituzione del consorzio obbligatorio da parte degli aventi titolo alla concessione,che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all’imponibile catastale “costituisce titolo per il sindaco per procedere all’occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al consorzio per l’esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all’espropriazione degli stessi immobili da cedere al consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all’indennità di esproprio”.

Ma così argomentando hanno mostrato di non comprendere ragion d’essere e funzione del “comparto edificatorio”, cui la normativa dell’art. 62 fa riferimento, e nel cui ambito si inserisce necessariamente: costituente secondo la giurisprudenza di questa Corte e quella dei giudici amministrativi uno strumento urbanistico di terzo livello attuativo della pianificazione urbanistica ed avente la finalità (comune agli altri strumenti urbanistici) di assicurare 1% sviluppo razionale dell’attività edilizia e regolare l’assetto urbanistico del territorio (Cass. 1316/1990; Cons.St. 7650/2009;

1092/1997; 860/1996).

La relativa nozione già enunciata in termini generali nell’art. 870 cod. civ., è infatti contenuta nella Legge Urbanistica 11 agosto 1942, n. 1150, art. 23 (inserito nella sezione 3^ “Norme per l’attuazione dei piani regolatori comunali” e non modificato dalle successive leggi integrative),il quale dispone fra l’altro, “….Il comune può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento, ma sempre entro il termine di durata del piano stesso alla formazione dei comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo le dette presunzioni. Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell’atto di notifica, se intendono procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in consorzio, alla edificazione dell’area o alla trasformazione degli immobili in esso compresi, secondo le dette prescrizioni. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.

Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica, il comune procederà all’espropriazione del comparto”.

Questa struttura e la relativa funzione sono state mantenute (con modifiche di poco rilievo, e qui non influenti) dall’art. 13, comma 1 della legge (successivamente intervenuta) 28 gennaio 1977, n. 10, il quale dispone che “L’attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla fase di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone – incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni ….”: perciò rendendo facoltativo e più flessibile lo strumento del comparto, in modo da superare le difficoltà e rigidità che ne avevano scoraggiato l’impiego fino a quel momento.

Detto strumento, perciò non può essere confuso con qualsiasi consorzio o associazione di proprietari immobiliari rivolti a conseguire ovvero ad attuare un piano di lottizzazione, oppure altre prescrizioni urbanistiche autorizzative dell’insediamento di strutture residenziali o di servizi; ed ha conservato la sua natura giuridica di fondo, di strumento attuativo delle scelte di pianificazione generale anche nella legislazione regionale: tanto da essere definito da autorevoli studiosi un istituto che inserendosi tra la lottizzazione facoltativa e la lottizzazione d’ufficio assume la figura di una lottizzazione obbligatoria, essendo effettuata dal privato in adempimento dell’obbligo impostogli dalla pubblica amministrazione sotto comminatoria di esproprio.

Siffatta funzione risulta evidente proprio nella L.R. Veneto n. 40 del 1980, art. 18, in cui il comparto edificatorio presuppone la già intervenuta approvazione non solo dello strumento urbanistico generale, ma anche degli strumenti attuativi, con conseguenza che per la concreta realizzazione di interventi edificatori al suo interno è necessario anzitutto che lo stesso venga preventivamente istituito e delimitato dal comune il quale in un programma pluriennale di attuazione,, o in un successivo provvedimento del Consiglio comunale è tenuto “a delimitarne l’ambito territoriale”, nonchè ad indicare i termini per la costituzione del consorzio e per la presentazione dell’istanza di concessione” (comma 2), e quindi che sussista la specifica finalità che “può estendersi a parti di un piano di recupero o di un piano particolareggiato o di un piano urbanistico attuativo d’ufficio oppure ricomprendere gli interventi singoli spettanti a più soggetti in attuazione diretta del piano regolatore generale” (comma 3); ed infine che l’oggetto sia limitato ad edifici o aree inedificate da trasformare (laddove la Essica era titolare di un’area già edificata e tale rimasta).

Soltanto sulla base di detti presupposti, può essere inserita e trovare applicazione la normativa del successivo art. 62, che significativamente nella parte iniziale li richiama (“la delimitazione del comparto è stabilita ai sensi del comma 2 dell’art. 18”); e che per l’attuazione di ciascun comparto concede ai proprietari immobiliari che vi fanno parte la seguente alternativa:

a) la costituzione di un consorzio “con la sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte di tutti gli aventi titolo allo interno della delimitazione stessa”, cui il sindaco rilascia le opportune concessioni edilizie previa la stipulazione della convenzione di cui al successivo art. 63; b) nel caso in cui ciò non avvenga perchè taluni proprietari non vi aderiscano, ovvero perchè il consorzio,pur costituito “non presenti istanza di concessione per l’intervento unitario entro i termini stabiliti ai sensi del secondo comma dell’art. 18, l’inutile decorso del termine comporta la costituzione di un consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell’atto costitutivo e la presentazione della istanza di concessione relativa all’interno comparto da parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all’imponibile catastale”. Ed esclusivamente in tale ultimo caso, il comma 5 dello stesso art. 62 consente al sindaco di “procedere all’occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al consorzio per l’esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all’espropriazione degli stessi immobili da cedere al consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all’indennità di esproprio”.

Ma nel caso l’avvenuta istituzione e delimitazione di un piano di comparto da parte del comune non sono state neppure prospettate dalla sentenza impugnata, nè dal Consorzio controricorrente che significativamente non ne hanno potuto riferire l’obbiettivo, nè tanto meno gli interventi edilizi che con esso l’amministrazione comunale intendeva realizzare; e siffatta condizione non può all’evidenza essere sostituita dall’opinione che i consorziati o il c.t.u. nominato hanno manifestato circa il reale intendimento di costoro di costituirlo; nè tanto meno dal rinvio ad una generica procedura amministrativa dagli stessi seguita,cui la Corte di appello ha apoditticamente attribuito il crisma della legittimità.

Il fatto poi che detti proprietari abbiano istituito un consorzio per la realizzazione di un piano di lottizzazione (come indicato dalla sua stessa denominazione) con atto del 10 gennaio 1983 del Notar Prosperi di Conselve, e che ne abbiano ottenuto l’approvazione da parte del Comune non dimostra affatto la pregressa esistenza di un comparto edificatorio finalizzato a tali opere, nè tanto meno la corrispondenza dell’intervento edilizio per cui il Consorzio ha conseguito le concessioni edilizie con il programma posto dall’amministrazione comunale a fondamento della delimitazione di un comparto; ma comporta soltanto l’applicazione delle disposizioni degli artt. 11, 16 e 61 della Legge Reg., che in conformità alla normativa statale prevedono tale ulteriore strumento di attuazione (diverso dal comparto) del P.R.G. affidandone la realizzazione all’iniziativa privata; stabiliscono la procedura per l’approvazione;

e ne disciplinano gli effetti che per quanto qui interessa sono costituiti “dalla dichiarazione di p.u. per le opere in esso previste per la durata di 10 anni, prorogabile dal consiglio comunale per un periodo non superiore a 5 anni” (art. 61, comma 3). Senza che sia prevista, nè potrebbe esserlo, trattandosi di interventi edilizi rimessi all’iniziativa privata, il diritto di rivalsa concesso dall’art. 62 esclusivamente per l’attuazione delle opere stabilite in un comparto edificatorio sia da parte dei Consorziati (comma 5), che del comune (comma 6): anche perchè detto piano per il combinato disposto degli artt. 16 e 61 della legge presuppone l’accordo di tutti i soggetti interessati,ed in alternativa la sua redazione da parte del comune con conseguente inclusione nella categoria delle “lottizzazioni di ufficio”.

Ed infine la rivalsa in questione è consentita da quest’ultima normativa non per qualsiasi tipologia di spese sostenute dal Consorzio obbligatorio, bensì soltanto per quelle relative alle occupazioni temporanee degli immobili dei proprietari dissenzienti ed al loro affidamento (o alla loro acquisizione) al Consorzio onde eseguire gli interventi programmati dal comune attraverso il comparto. Laddove nel caso anche questa condizione è esclusa sia dalla sentenza impugnata che dal Consorzio, i quali hanno arbitrariamente esteso l’istituto al fine di recuperare l’asserita contribuzione dovuta dalla soc. Essica alla realizzazione di opere di urbanizzazione nell’ambito del piano di lottizzazione di cui si è detto, che non interessavano affatto gli immobili di detta società.

Nè il diritto alla asserita rivalsa può essere recuperato,come ritenuto dalla Corte di appello, attraverso il riferimento all’istituto della comunione ed in particolar modo,alla disposizione dell’art. 1101 cod. civ., comma 2, che impone ai partecipanti il concorso ai pesi della comunione: anzitutto perchè nel caso non è stato individuato nè è individuabile il rapporto in comunione,nè l’oggetto comune per il quale la stessa sarebbe stata costituita;

quindi perchè detta costituzione può avvenire soltanto per volontà di tutti i partecipanti,ovvero della legge che invece nel caso la rende al più configurabile soltanto nella fattispecie di cui agli artt. 18 e 62 della L.R., qui esclusa. Ed, infine perchè anche in caso di comunione la partecipazione alle spese è imposta dall’art. 1104 cod. civ., esclusivamente per quelle individuate nelle disposizioni successive e non è perciò estensibile alle spese per esecuzione di opere (quali quelle derivanti da un piano di lottizzazione) su beni che non sono comuni, per le quali è al più a parlarsi di una titolarità solidale del rapporto e di obbligazioni solidali,qui neppure prospettate dalla sentenza impugnata.

E poichè nel caso il Consorzio Maserà Sud non può essere compreso nè fra quelli menzionati dall’art. 2616 cod. civ., e segg., e neppure lo stesso controricorrente ha ipotizzato che la propria costituzione sia avvenuta in base a disposizioni legislative diverse da quella di cui al menzionato art. 62, non è con figurabile la rivalsa da quest’ultimo esercitata nei confronti della società Essicca, che le stesse decisioni impugnate hanno riconosciuto del tutto estranea all’associazione costituita con atto del Notar Prosperi di Conselve, quali che ne siano stati la denominazione e l’intendimento; accertando che la ricorrente non vi ha mai aderito (Cass. 286/2005; 1125/1994; 12298/1992).

Assorbiti pertanto gli altri motivi del ricorso, il Collegio deve cassare la sentenza impugnata che ha disapplicato la normativa fin qui esaminata; e non risultando dalla stessa nè dal controricorso ulteriore richieste del Consorzio, decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., rigettandone le domande introdotte con le due distinte citazioni menzionate dalle parti.

Le spese del giudizio in aderenza al criterio legale della soccombenza vanno gravate sull’ente suddetto e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso,assorbiti gli altri,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito,rigetta la domanda del Consorzio che condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della s.r.l.

Essica per il giudizio di primo grado in Euro 1.500,00, per quello di appello in Euro 4.850,00 e per quello di legittimità in Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa; oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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