Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11105 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 27/04/2021), n.11105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11060/2015 proposto da:

M.S., nella qualità di erede di M.F.,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

EUGENIA TRUNFIO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 468/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/03/2014 R.G.N. 1304/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 19 marzo 2014, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto le opposizioni a cartelle esattoriale non opposte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5;

2. per la Corte di merito l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva – per il periodo compreso tra il sorgere della pretesa contributiva e la notifica delle cartelle – doveva ritenersi preclusa dalla mancata opposizione; quanto alla prescrizione relativa al periodo successivo, e con riferimento alla notifica della cartella più lontana nel tempo (eseguita in data 8 maggio 2001), pur volendo ritenere introdotta, con l’opposizione a cartella esattoriale, un’opposizione all’esecuzione, in ogni caso la prescrizione maturanda in data 8 maggio 2000 era stata interrotta dalla conoscenza, in data anteriore al deposito del ricorso (3 maggio 2005), del provvedimento di iscrizione ipotecaria depositato con il medesimo ricorso ex art. 414 c.p.c.;

3. avverso tale sentenza M.S., quale erede di M.F., ha proposto ricorso, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese, con controricorso, l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge, è da rigettare alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 23397 del 2016, cui si intende dare continuità, e pertanto l’impugnata sentenza va confermata.

5. la sentenza citata ha affermato che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti per lo stesso rapporto, e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi della originaria domanda (vedi, per tutte: Cass., 12 maggio 2003, n. 7272; Cass., 24 marzo 2006, n. 6628);

6. tale principio comporta che se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione, di cui all’art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 618-bis c.p.c., in materia di previdenza), che tende a contestare l’an dell’esecuzione e, come è noto, tra i vizi che giustificano il ricorso all’art. 615 c.p.c., vi è proprio l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo;

7. in particolare, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, come precisato dalle SS.UU. citate, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all’interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l’azione di opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;

8. sempre le Sezioni Unite citate hanno affermato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. (disposizione applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato);

9. lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010) (v., fra le più recenti, Cass. n. 2528 del 2020);

10. il secondo motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., è inammissibile per essere incentrato su vizi della notifica della cartella senza che, in violazione del principio di specificità, venga riprodotto l’atto o indicato dove prodotto nelle fasi di merito;

11. segue, coerente, la condanna alle spese del giudizio di legittimità;

12. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

 

 

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