Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11105 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINELLI SPA (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CAGGESE MARGHERITA, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (OMISSIS) C.C.

(OMISSIS), A.P. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio

dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BOIOCCHI P. LUIGI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 296/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

21.5.09, depositata il 20/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Bergamo, depositato il 30.10.2006, A.P., C.C. e M. G., premesso di avere svolto la loro attività lavorativa alle dipendenze della Minelli s.p.a. con mansioni operaie, e premesso di aver percepito costantemente nel corso del rapporto una indennità di disagio connessa al tempo di viaggio per recarsi in azienda, lamentavano il mancato computo di tale indennità nel calcolo del trattamento di fine rapporto.

Con sentenza in data 19.10.2007 il Tribunale adito accoglieva la domanda condannando la società datoriale al pagamento delle somme richieste.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Minelli s.p.a.

lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 21.5/20.8.2009, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la Minelli s.p.a. con quattro motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso i lavoratori intimati.

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norma di diritto, art. 2120, comma 2, ed artt. 1362 e segg. c.c., per avere la Corte di merito disatteso la natura ed il contenuto della possibilità consentita alle parti collettive di “una diversa previsione dei contratti collettivi” che deroghi alla nozione legale di retribuzione annua come base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Col secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 e segg. c.c. con riferimento alle norme dei contratti collettivi di settore che contenevano una precisa, analitica e tassativa composizione della retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini dell’art. 2120 c.c., comma 1.

Col terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 e segg. c.c. con riferimento alle norme dei contratti collettivi di settore per avere la Corte di merito disatteso l’elemento testuale della norma collettiva.

Col quarto motivo di ricorso lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto erroneamente la non tassatività della elencazione delle voci retributive rilevanti per il calcolo del t.f.r., fra le quali non era compresa la suddetta indennità di disagio.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il ricorso è improcedibile a causa del mancato deposito dei contratti collettivi in forma integrale, avendo parte ricorrente depositato solo stralci, seppure ampi, delle normative contrattuali succedutesi nel tempo.

Invero, dopo alcune perplessità (Cass. sez. lav., 4.8.2008 n. 21080, per cui l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda va riferito sia alle norme collettive della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure mosse alla sentenza impugnata, sia ad ogni altra norma collettiva utile per l’interpretazione delle prime, sempre però che essa appartenga alla causa per essere stata dedotta e prodotta nei precedenti gradi di merito), la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (Cass. sez. lav., 11.2.2008 n. 6432, Cass. sez. lav., 5.2.2009 n. 2855, Cass. sez. lav., 2.7.2009 n. 15495) si è orientata nel senso che è necessario il deposito del testo integrale del contratto.

Ciò in primo luogo in forza del dettato letterale dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7), il quale prevede che gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda devono essere depositati insieme al ricorso a pena di improcedibilità, norma che non sembra prevedere deroghe, consentendo il deposito solo di stralci del contratto collettivo da interpretare.

Al riguardo conviene innanzi tutto richiamare i rilievi già svolti da questa Corte sul punto nei giudizi ex art. 420 bis cod. proc. civ., per decidere se essi possano valere anche quando non si tratta di quella speciale procedura, ma del normale ricorso per cassazione, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in cui si assume che la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato i contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

E’ stato precisato (Cass. sez. lav., 21.9.2007 n. 19560) che, in sede di applicazione dell’art. 420 bis c.p.c., la Corte di legittimità – nell’enunciare, in funzione nomofilattica, un principio – è tenuta ad operare come se l’oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica.

Si è aggiunto, nella sentenza citata, per quanto attiene specificamente ai poteri della Corte di Cassazione, che nell’interpretazione del contratto, essa non è condizionata dalle domande delle parti e dal loro comportamento, potendo ricercare liberamente all’interno del contratto collettivo (da depositarsi ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) ciascuna clausola – anche se non oggetto dell’esame delle parti e del primo giudice – comunque ritenuta utile alla interpretazione.

Di conseguenza non si dubita che in quei procedimenti sia necessario depositare il contratto collettivo nella sua interezza (Cass. sez. lav., 16.7.2009 n. 16619).

Ritiene il Collegio che alla stessa conclusione si debba pervenire in relazione all’ambito dell’interpretazione che compete alla Corte nel caso in cui venga proposto ordinario ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

Ed invero il procedimento ex art. 420 bis c.p.c. trova necessario fondamento nella nuova formulazione dell’art. 360, n. 3, e nulla autorizza a ritenere che, nell’un caso, l’analisi della contrattazione collettiva debba essere più limitata rispetto a quanto previsto per l’altro. Se pur è infatti innegabile che la interpretazione resa ex art. 420 bis, oltre avere effetto anticipatorio, abbia una maggiore forza cogente, stante il disposto dell’art. 146 bis disp. att. c.p.c. in cui, richiamando il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 7, si sancisce l’influenza della decisione della Corte in altri processi in cui si controverta sulla medesima questione, tuttavia nessuna disposizione diversifica il processo interpretativo da applicare in caso di ricorso normale ed in caso del ricorso per saltum. Infatti la nomofilachia, cui le nuove norme sono finalizzate, sarebbe pregiudicata ove si ritenesse che, nell’un caso, l’interpretazione debba essere astretta alle clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito, mentre, nell’altro, la interpretazione si possa svolgere a tutto campo, reperendo nel contratto altre clausole, non esaminate, che però potrebbero risolvere ogni margine di incertezza.

Ed invero, se fosse precluso alla Corte, anche in sede di ricorso ordinario, di applicare il criterio sistematico, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre, la decisione che ne sortirebbe sarebbe sicuramente meno affidabile e meno “resistente” rispetto ad altri interventi, sentenze rese ex art. 420 bis c.p.c., che si possono invece giovare di questo fondamentale criterio ermeneutico.

Deve ritenersi pertanto che la norma di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, imponga alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale.

La disposizione infatti si riferisce ai “contratti o accordi collettivi”, senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto.

La scelta legislativa è coerente con i principi generali dell’ordinamento, che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento.

E’ coerente altresì con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 c.c. e segg., in particolare, con la regola denominata dal codice “Interpretazione complessiva delle clausole”, secondo la quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.).

La scelta legislativa è poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 e relativa legge delega) volto a potenziare la nomofilachia della Corte di cassazione.

Deve di conseguenza affermarsi il principio di diritto per cui la produzione di meri stralci del contratto collettivo nazionale di lavoro non corrisponde alla prescrizione di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4.

E tale principio è stato, di recente, ribadito con la sentenza n. 20075/10 dalle Sezioni Unite di questa Corte, investite della problematica con ordinanza in data 17.3.2010 nel ricorso iscritto al R.G. al n. 3277/09.

Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, cui si è fatto in precedenza cenno, per compensare tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA