Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11105 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1007-2016 proposto da:

M.C., + ALTRI OMESSI, domiciliati in ROMA, VIA

FONTANELLA BORGHESE 72, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

VOLTAGGIO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIORGIA PELLERANO,

FEDERICA CORTE – COI;

– ricorrenti –

contro

TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA, ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS),

TERNA RETE ITALIA SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

COVONE, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA

FUNES, ELENA BUSON, CESARE CATURANI, GIUSEPPE DE VERGOTTINI;

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE VERGOTTINI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARLA FUNES, CESARE CATURANI;

– controricorrenti –

e contro

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE SPA, (GIA’ G.R.T.N. SPA), TERNA

RETE ITALIA SPA (GIA’ TELAT – TERNA LINEE ALTA TENSIONE SRL),

CODACONS, G.E., + ALTRI OMESSI;

;

– intimati –

Nonchè da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE SPA (GIA’ G.R.T.N. SPA), in

persona del Direttore della Direzione Affari Legali e Societari,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO CLARICH, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CARLA SECCHIERI, CHIARA CARLI;

– ricorrente incidentale –

contro

CO.NA.CEM, S.S., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1376/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso notificato il 28.12.2015 i ricorrenti M.C., unitamente ad altri ricorrenti in epigrafe specificati, e Codacons, ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata in cancelleria il 25/05/2015, corretta con ordinanza del 30/09/2015, con la quale la Corte distrettuale ha riformato integralmente la sentenza di primo grado che, nel 2008, aveva ordinato alle resistenti, Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a., Terna Rete Italia s.p.a. ed Enel Distribuzione s.p.a., in quanto proprietarie e gestori di impianti che, in tesi, determinano la diffusione di campi elettromagnetici siti in (OMISSIS), di ridurre, ex art. 844 c.c. le emissioni elettromagnetiche entro la soglia di valore prudenziale di 0,4 microTesla, confermando le valutazioni espresse dal giudice del merito in sede cautelare, sulla base di una CTU acquisita e della relazione tecnica di ARPAV. La sentenza riteneva la domanda infondata alla luce della normativa applicabile al caso di specie.

2. La vicenda trae origine da un ricorso cautelare introdotto nel 2002, in seguito all’istanza dei ricorrenti, tutti residenti in (OMISSIS) nei pressi di centrali elettriche di pertinenza delle società resistenti, di ottenere un provvedimento ex art. 700 c.p.c. nei confronti di Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a., di Terna Rete Italia s.p.a. e di Gestore dei Servizi Energetici GSE, s.p.a. al fine di ottenere, ex art. 833 c.c., da parte delle società resistenti, il contenimento dei campi elettromagnetici entro la soglia prudenziale, in quanto – i valori rilevati nelle proprie abitazioni, adiacenti ai luoghi di produzione di energia elettrica sarebbero risultati maggiori di quelli previsti in alcuni studi di settore, svolti all’epoca da ARPAV: quest’ultima, aveva accertato che i valori oscillavano tra 1,91 e 4,28 microTesla, con picchi eccezionali di 6,43 microTesla, all’epoca considerati in grado di mettere a rischio la salute psicofisica di chi vi è esposto per lungo tempo e si trova a risiedere vicino agli insediamenti di produzione di tali campi elettromagnetici. Il giudice cautelare, nel 2003, aveva concesso il provvedimento cautelare sulla base degli accertamenti svolti da ARPAV e di una CTU collegiale redatta da cinque esperti di medicina ambientale. La relazione peritale concludeva per la sussistenza di un rischio cancerogeno per l’uomo solo in relazione alla leucemia infantile, in base alla valutazione operata all’epoca da I.A.R.C. (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), fondata su nove studi epidemiologici condotti da A. e altri, nel 2000. Il Tribunale di Venezia adito, a definizione del giudizio, nel 2008, aveva confermato gli accertamenti prognostici sulla situazione di rischio e i rilievi svolti dal giudice della fase cautelare, espressi prima dell’entrata in vigore della normativa statale che, nel 2003, ha regolato il settore, indicando i parametri da rispettare, ritenendo che nel caso concreto sussistessero le condizioni per applicare il cd principio di precauzione che vige in tale settore, il quale è stato ritenuto in grado di interporsi e frapporsi alla normativa statuale e amministrativa di settore, in nome dell’esigenza di una maggior tutela della salute; pertanto disponeva che gli impianti fossero messi in sicurezza dalle società resistenti in modo da contenere i campi elettromagnetici entro i livelli prudenziali di 0,4 microTesla.

3. La Corte d’appello di Venezia, investita della questione da parte delle società convenute, rilevava invece che, alla luce della normativa statale entrata in vigore medio-tempore, i parametri osservati, compresi i picchi rilevati, non dovessero ritenersi aver superato la soglia di precauzione, nè, in base alle conoscenze acquisite dalla scienza in materia, vi erano concrete ragioni di pericolo evidenzianti la necessità di adottare, comunque, ulteriori misure preventive, in applicazione del principio di precauzione vigente in tale settore, che impone al giudice di considerare in concreto i rischi, e ciò a prescindere dal superamento o meno dei livelli di guardia fissati dai parametri di legge rinvenibili nel D.P.C.M. 8 luglio 2003, attuativo della Legge Quadro n. 36 del 2001, regolante tale settore.

4. Il motivo è articolato in quattro sub-motivi. Le parti intimate hanno notificato separati controricorsi nei termini indicati in epigrafe. GSE spa ha notificato controricorso incidentale con due motivi, in data 9/2/2016. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, articolato in quattro sub motivi, si denuncia i) la inesistenza della motivazione sul dissenso alla consulenza medica collegiale d’ufficio, ii) la inesistenza della motivazione sull’adeguatezza dei parametri normativi considerati ai fini del decidere, iii) la estraneità della motivazione all’oggetto del giudizio di appello, iv) l’irrilevanza del “precedente conforme” della stessa Corte d’appello (la sentenza n. 1079/13), in assenza di esposizione dei passaggi testuali, ritenuti pertinenti, della sentenza richiamata, concernente un caso in cui la Corte d’appello di Venezia, riformando il giudizio di primo grado, ha ritenuto che il grado di intensità delle immissioni di onde elettromagnetiche provocate dagli impianti delle resistenti, o comunque dalle medesime gestiti, non fosse nocivo alla salute e, pertanto, non richiedesse l’intervento preventivo giudiziale ottenuto in sede cautelare, in data 14.4.2003, con il quale, previa acquisizione di una CTU collegiale, era stato intimato che non fosse superata la soglia di campo elettromagnetico di 0,4 microTesla ai valori di carico nominale, di gran lunga inferiore ai valori di legge, indicati successivamente ai suddetti rilievi, con il D.P.C.M. 8 luglio 2003, attuativo della Legge Quadro n. 36 del 2001.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Il procedimento per cassazione si differenzia dal processo di merito per l’assenza del potere giudiziale di accertare e rivalutare i fatti di causa considerati dal giudice del merito, vale a dire di rivedere un’attività istruttoria svolta dal giudice sulla base del principio del libero apprezzamento ex art. 116 c.p.c., a meno che tale attività non integri un vizio di motivazione, in termini di omessa o apparente motivazione o di mancato rilievo di un fatto decisivo discusso tra le parti, nei ristretti termini indicati ex art. 360 c.p.c., n. 5. Rimangono, infatti, estranei al sindacato di questa Corte non solo la ricostruzione del fatto, ma anche la valutazione delle prove a fini istruttori, a meno che tali attività non siano frutto di errori processuali. In condizioni normali, la valutazione delle risultanze probatorie involge quindi un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero essere vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva (cfr. Cass., Sez. 2, Ord. n. 21187 del 08/08/2019; Sez. L, Sent. n. 13054 del 10 /06/2014; Sez. 2, Sent. n. 1554 del 28/01/2004).

1.3. Conseguentemente, ove il ricorrente si dolga di una errata interpretazione degli elementi di prova portati alla valutazione del giudice di merito, in genere solo l’informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, è in grado di mettere in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito; infatti, la mancata valorizzazione della prova o di un elemento circostanziale desumibile in atti, e oggetto di discussione, implica non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale non considerato. (cfr. Cass.Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 25/05/2015 (Rv. 635564 – 01): nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso osservando che le informazioni contenute nella relazione di CTU in ordine alla tipologia di fondamenta ritenute più idonee alla realizzazione di alcuni alloggi appaltati dallo IACP, diverse rispetto a quelle imposte dal capitolato “inter partes”, non erano decisive ai fini dell’accoglimento delle censure formulate dalla ditta appaltatrice).

1.4. In tema di valutazione delle prove occorre, tuttavia, distinguere il vizio di motivazione che può condurre a ritenere che la motivazione sia stata apparente, in quanto non comprensiva di un elemento decisivo, da quello in cui il vizio costituisca una errata percezione della realtà da parte del giudice. In particolare, con riguardo alla valutazione svolta dal CTU, che notoriamente non assume valore di mezzo di prova, ma di strumento di valutazione delle prove, la valutazione effettuata dal giudice di merito sulle risultanze della CTU, se viziata da errore di percezione, è censurabile con la revocazione ordinaria, se l’errore attiene ad un fatto non controverso e non diversamente “valutato”, ma erroneamente percepito come esistente o non esistente, mentre è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 115 c.p.c., se l’errore ricade su di una circostanza, non valutata, che ha formato oggetto di discussione tra le parti (Cass.Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19293 del 19/07/2018). Qualora, invece, il giudice si discosti dai giudizi resi dal CTU, valutando diversamente gli elementi di prova scrutinati dallo stesso CTU, egli ha l’obbligo di esprimere la ragione del dissenso, atteso che il principio “judex peritus peritorum” comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, ma possa disattenderle ricorrendo alle conoscenze specialistiche che egli può trarre esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l’unico onere incontrato dal giudice di merito è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto che, in caso contrario, potrebbe rivelare una motivazione apparente o comunque omessa (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 30733 del 21/12/2017; Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014 (Rv. 631903 – 01)).

1.5. Il giudice del merito, nel caso che ci occupa, nel confutare la tesi espressa dalla perizia collegiale acquisita, dimostra di avere compiuto l’attività valutativa con dovizia di argomenti che, lungi da dimostrarsi frutto di conoscenze personali prive di supporto scientifico, o non confortate da successivi studi epidemiologici di settore, ripongono su conoscenze condivise dalla comunità scientifica internazionale, recepite in leggi nazionali successivamente intervenute, e ciò in relazione ai parametri con cui valutare la sussistenza di livelli di rischio per la salute, non tollerabili, in riferimento alle immissioni di onde elettromagnetiche provenienti dagli insediamenti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, in considerazione dell’effetto che le onde elettromagnetiche, sino ad oggi, hanno provato avere sul piano della salute e del benessere psico-fisico delle persone abitanti nelle zone limitrofe, ove esse si pongano al di sopra di determinati livelli, causativi di rischi oncologici.

1.6. In particolare, la sentenza impugnata ha considerato che, nel periodo in cui era in vigore la disciplina regionale, in ragione della quale nel 2003 erano stati emessi i provvedimenti cautelari chiesti dai ricorrenti, poi confermati dal Tribunale di Venezia in data 12.2.2008, le società resistenti erano risultate avere “violato” il limite di 0,2 microTesla, imposto dalla normativa della Regione veneta allora vigente, in seguito ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, mentre i limiti di sicurezza indicati nel D.P.C.M. 8 luglio 2003, emesso successivamente alla fase d’urgenza, non risultavano essere stati violati; ha considerato, inoltre, che, anche tenendo conto del “principio di precauzione”, di origine comunitaria, che vige in tale materia (citando anche Cass. 9893/2000, in cui esso è stato recepito come principio guida nell’interpretazione delle norme di legge e amministrative), nel caso in questione, non vi era luogo per tener conto del “rischio di leucemie infantili” considerato come presente in riferimento ai valori considerati nel provvedimento d’urgenza, sulla base di uno studio di settore considerato dalla CTU medico legale acquisita, posto che detta patologia non era stata riscontrata nel tempo negli attori, e comunque i valori registrati erano sempre stati inferiori alla “soglia di cautela 10 microTesla” indicata nei nuovi parametri normativi, mentre risultava che i periti medici non avessero fatto rilievi diagnostici sulla persona degli attori, perchè non si erano presentati alla visita predisposta, e si erano quindi limitati a recepire i certificati medici prodotti dalle parti, nonchè alcuni studi epidemiologici redatti che avrebbero all’epoca indicato in 0, 4 microTesla il livello di cautela raccomandato, senza però che tali studi avessero ricevuto un successivo accreditamento nel mondo scientifico, prima, e nelle leggi successive, poi, che hanno invece recepito le indicazioni della comunità scientifica fatte a livello internazionale.

-1.7. Riferiva la Corte di merito che, in effetti, dalla relazione ARPAV del 10 marzo 2003 risultasse che l’elettrodotto in questione generasse valori medi d’induzione inferiori a 10 microTesla, con punte addirittura inferiori all'”obiettivo di qualità” di 3 microTesla. In relazione all’impianto in questione neppure ricorrevano, a parere della Corte di merito, i presupposti di cui alla legge quadro del 2001 per procedere al suo risanamento. La Corte, pertanto, dichiarava, motivatamente, di dissentire dal’affermazione della C.T.U. collegiale medico-legale, secondo cui, pur non potendo essere dimostrato un possibile ruolo causale o concausale del campo elettrico e/o magnetico in patogenesi specifiche, occorresse far riferimento ad una “mera possibilità di effetti cancerogeni” per gli umani, limitatamente alla leucemia infantile, laddove la sussistenza del rischio di sviluppare una determinata patologia andrebbe valutata non in termini di mera possibilità, ma di ragionevole probabilità, posto che gli indizi raccolti in sede di procedimento cautelare costituivano “modesti dati empirici” non adeguatamente corroborati nella fase successiva di giudizio di merito.

1.8. Conseguentemente, il rigetto della domanda volta a ottenere il ridimensionamento delle emissioni di onde elettromagnetiche si fonda sulla considerazione che, alla luce dell’intervenuta normativa e delle conoscenze scientifiche sviluppatesi successivamente in materia, accreditate dalla comunità scientifica internazionale, e recepite dalla legislazione nazionale, nonostante la mancata violazione delle norme di settore, l’applicazione del cd “principio di precauzione”, invocato dal giudice di primo grado, non apparisse giustificato per regolare diversamente, e in senso favorevole agli attori appellati, il caso di specie.

1.9. La motivazione resa non appare affetta dai vizi dichiarati proprio perchè si è conformata al “principio di precauzione” espresso nella legge nazionale che ha successivamente regolato la materia. A questa osservazione deve tuttavia aggiungersi qualche cenno alla materia de qua, per come nel tempo è stata affrontata dal legislatore, e soprattutto fare riferimento a un recente precedente che ha regolato un caso analogo a quello qui in discussione, ove il giudice di legittimità, dopo avere analizzato il grado di immissioni nocive rilevate all’interno delle abitazioni civili e nei loro pressi, ha chiarito che, in tema di immissioni di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione sancito dall’ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale – è sufficientemente assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la disciplina contenuta nella L. 22 febbraio 2001, n. 36, e nel successivo D.P.C.M. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità. Detti parametri, difatti, sono stati considerati non modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni – per effetto dell’intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 307 del 2003, ha abrogato dette leggi regionali in quanto non rientranti nelle competenze delle Regioni, e comunque non giustificate da un’esigenza di effettiva tutela dei cittadini. E dunque, la Corte di legittimità, in questa precedente occasione, ha ritenuto che il mancato superamento dei limiti normativamente fissati dal legislatore statale ostano alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore (Corte di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15853 del 28/07/2015).

1.10. L’asserto della Corte di merito, nel considerare rilevante il mancato superamento dei limiti normativi fissati in considerazione del “principio di precauzione”, si dimostra in linea con il parametro di valutazione che si è delineato in questo settore, richiamato nel precedente di questa Corte, teso a preservare la salute dei cittadini, a prescindere dalla conformità o meno delle immissioni alla normativa amministrativa o legislativa di settore, qualora sia dimostrato il carattere sicuramente nocivo delle emissioni in relazione alle circostanze del caso. Non è superfluo, in proposito, evidenziare che la tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della pubblica amministrazione può essere anche special-preventiva, e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima ancora che l’opera pubblica venga messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l’esercizio, che nella medesima situazione è insito un obiettivo pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9893 del 27/07/2000: nella specie, l’ENEL era stato autorizzato a costruire un elettrodotto a distanza di circa 30 metri da un’abitazione, il cui proprietario chiese che fosse accertata la pericolosità dell’opera ed il danno derivante alla salute per l’esposizione ai campi elettromagnetici, con conseguente risarcimento del danno costituito dalla diminuita abitabilità dell’immobile. La S.C., sulla base dell’enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del merito, che aveva respinto la domanda sul presupposto che l’elettrodotto era stato costruito sulla base di provvedimenti legittimi e non impugnati e che, peraltro, esso non era ancora entrato in funzione, sicchè era impossibile accertare la situazione di pericolo che si sarebbe generata una volta intervenuta la messa in esercizio).

1.11. Il principio di precauzione, dunque, va applicato quando gli effetti negativi di una condotta o attività umana risultano ancora incerti ed è utile per orientare lo Stato o l’Unione Europea nelle scelte legislative e amministrative ove è in questione la tutela dell’ambiente e della salute: tale principio implica che, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica anche l’adozione di misure restrittive di tipo preventivo (v., in tal senso, v. sentenze della Corte di Giustizia del 22 dicembre 2010, Gowan Comercio Internacional e Servigps, C77/09, EU:C:2010:803, punti 73 e 76; del 17 dicembre 2015, NeptuneDistribution, C 157/14, EU:C:2015:823, punti 81 e 82, nonchè del 22 novembre 2018, Swedish Match, C 151/17, EU:C:2018:938, punto 38). Infatti, un’applicazione corretta di tale principio esige, in primo luogo, l’individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti da una determinata attività e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per la salute basata sui dati scientifici disponibili più attendibili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale (v., Corte di Giustizia, Grande Camera, sentenza del 1 ottobre 2019,C-616/17, Blaise +altri, punto 46, nel campo dei fitofarmaci; sentenza dell’8 luglio 2010, Afton Chemical, C-343/09, EU:C:2010:419, punto 60, e del 22 dicembre 2010, Gowan Comercio Internacional eServiqos, C-77/09, EU:C:2010:803, punto 75). Inoltre, il principio di precauzione implica che non si possa far perdurare una privazione o compromissione di diritti quando il rischio alla salute o all’ambiente si appalesa di gran lunga superiore alla previsione data, ed eventualmente trasfusa in normativa precauzionale specifica, nè può indurre lo Stato o la comunità scientifica a non monitorare più i livelli di rischio, posto che i rischi dell’inazione possono essere di gran lunga superiori a quelli di prendere misure per ridurre o impedire effetti rivelatisi più nocivi del previsto (cfr. Corte di Giustizia, 1/10/2019, inC-616/17, Blaise +altri; CG, 13 settembre 2017, in C- 111/16, Fidenato, in materia di OGM).

1.12. In tale contesto, ricordato che il principio di precauzione richiamato dalla Corte d’appello e dagli arresti innanzi menzionati, costituisce ormai un pilastro del diritto ambientale Europeo e delle branche del diritto allo stesso collegate, in particolare la salute e l’alimentazione, essendo stato ribadito nell’art. 174, paragrafo 2 del Trattato dell’Unione Europea, osserva il collegio, con specifico riguardo alla fattispecie dedotta in giudizio, che la Corte territoriale, ad oltre tre lustri dal fatto rilevato in sede cautelare, ha potuto valutare, con un grado di apprezzabile certezza, che la legislazione statale è stata in grado di approntare adeguata tutela nel campo delle emissioni elettromagnetiche, tenuto conto dello stato di conoscenze acquisite dal mondo scientifico e della mancanza di prova contraria, di rischio per la salute, in relazione a soglie più basse di emissioni, proprio tenendo conto del suddetto principio di precauzione. In particolare, il D.P.C.M. 23 aprile 1992 ha fissato la soglia di esposizione della popolazione a 100 microTesla e tale valore è stato confermato dalla raccomandazione UE del 12 luglio 1999. La L. 22 febbraio 2001, n. 36, art. 4 ha attribuito all’esclusiva competenza statale – in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’art. 1 (tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio, promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine, attivazione di misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione dell’art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, promozione dell’innovazione tecnologica e delle azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili) – la determinazione delle soglie di esposizione della popolazione, indicate in limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità (definiti all’art. 3), senza fissare direttamente tali parametri, che sono stati successivamente, ai sensi dell’art. 4 della predetta legge, stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

1.13. Il decreto che ha indicato i criteri con cui valutare l’indice di pericolosità delle onde elettromagnetiche, il D.P.C.M. 8 luglio 2003, ha, in particolare, confermato il parametro di 100 microTesla quale limite da non superare in alcuna condizione di esposizione, e, conformemente ai principi generali trattati dalla Legge Quadro n. 36 del 2001, ha definito i nuovi parametri del valore di attenzione e dell'”obiettivo di qualità” fissando, all’art. 3, comma 2 “a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l’esposizione ai campi magnetici”, il valore di attenzione di 10 microTesla che deve essere rispettato “nelle aree gioco dell’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere”; l’art. 4 del decreto in parola, rubricato “Obiettivi di qualità”, fissa il parametro di 3 microTesla per la progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree di gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore e per la progettazione di nuovi insediamenti e delle nuove predette aree in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, proprio in applicazione del principio di precauzione. Inoltre, la L. n. 36 del 2001, art. 9 ha pure previsto piani di risanamento degli elettrodotti allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonchè di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) medesima Legge, stabilendo che il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dall’entrata in vigore della legge in parola.

1.14. Merita anche sottolineare che, nel corso del giudizio, avviato nel lontano 2003, successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 382 del 7 ottobre 1999, emessa in relazione al diverso panorama normativo anteriore all’entrata in vigore della già citata legge quadro del 2001, è intervenuta la sentenza n. 307 del 2003: in detta pronuncia la medesima Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di leggi regionali che avevano introdotto livelli di tutela superiori a quanto stabilito con la normativa statale, cui il giudice si era allora conformato, ne ha dichiarato l’illegittimità. In particolare, il Giudice delle leggi ha affermato che la ratio della fissazione dei valori-soglia, rimessa allo Stato, non consiste esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell’inquinamento elettromagnetico, ma risponde ad una ratio più complessa e articolata, trattandosi, da un lato, di proteggere la salute della popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite) e, dall’altro, di consentire, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale, e la graduazione nel tempo degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo, la realizzazione degli impianti e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, sottesi alle competenze concorrenti di cui all’art. 117 Cost., comma 3, come quelli che fanno capo alla distribuzione dell’energia e allo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione. Tali interessi, ancorchè non resi espliciti nel dettato della legge quadro in esame, sono, secondo la Corte Costituzionale, indubbiamente sottesi alla considerazione del “preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee” che, secondo l’art. 4, comma 1, lett. a Legge Quadro, fonda l’attribuzione allo Stato della funzione di determinare detti valori-soglia.

1.15. Sicchè, nel 2003, subito dopo il promovimento del presente giudizio, dal Giudice delle leggi è stato sancito che la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

1.16. E, in effetti, tutto quanto sopra detto collima con quanto indicato dal giudice di legittimità, nella sentenza della Cass. sez. 3, 27 luglio 2000, n. 9893, costituente un precedente in tema di misure preventive che non si intende contraddire, bensì confermare. Ha rilevato la Corte, in effetti, nel successivo precedente di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15853 del 28/07/2015, che, sino ad oggi, del principio di precauzione, invocato dai ricorrenti, si è fatto già sufficientemente carico lo stesso legislatore, dettando, in applicazione espressa di tale principio (v. L. n. 36 del 2001, art. 1), la disciplina sopra richiamata. Oltretutto, proprio analizzando il caso di specie per come ricostruito dalla Corte di merito, si deve considerare che i parametri in concreto rilevati non vanno ad interferire, per i valori medi osservati, neanche con il parametro di cui all’obiettivo di qualità fissato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 4, paramento fissato, secondo principi di adeguatezza e ragionevolezza, in 3 microTesla relativamente alla progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, nonchè relativamente alla progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree predette in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti.

1.17. A fronte di tale mutato quadro normativo, meglio delineatosi nel lungo corso della controversia, nel caso di specie i ricorrenti non contestano il mancato rispetto del valore di attenzione di 10 microTesla indicato dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, art. 3 nelle situazioni di esposizione prolungata, ma si limitano a criticare le ragioni di dissenso, espresse dalla Corte di merito, alla CTU acquisita nel corso del procedimento cautelare, ritenendo che sul punto sia stata resa una motivazione inesistente o apparente, in cui il diverso convincimento del Giudice dell’appello, rispetto a quello dei CTU incaricati, si sarebbe fondato su argomenti tratti da una letteratura scientifica internazionale non meglio identificata, che avrebbe dovuto essere messa a confronto con le deduzioni della CTU medico-legale acquisita, che troverebbero supporto in due studi scientifici, indicanti valori soglia ben più bassi.

1.18. Di contro, la motivazione della Corte, lungi dal rivelarsi apparente, risulta, alla luce di tutto quanto sopra osservato, avere messo in discussione, con dovizia di argomenti tratti dalla letteratura scientifica internazionale in atti prodotta dalle società resistenti, i risultati delle valutazioni medico-legali offerte dalla CTU acquisita in sede cautelare, basate su conoscenze “ipotetiche”, non tratte da veri e propri studi epidemiologici, e successivamente smentite da più attendibili conoscenze scientifiche, versate in atti, in ordine al rischio determinato in concreto dalle emissioni elettromagnetiche, nella misura rilevata negli impianti delle resistenti, secondo i criteri indicati dalla letteratura scientifica più rigorosa, poi trasfusa nella normativa sopra richiamata, dimostrando di avere fatto pertanto corretta applicazione dei menzionati principi di diritto in tema di principio di precauzione, recepito nelle leggi in parola, e di tutela effettiva della salute.

1.19. Nella decisione assunta, in particolare, si è dato sinteticamente, ma coerentemente, conto dei passaggi logico-giuridici effettuati in relazione al rischio potenziale rilevabile nel caso di specie, sicchè devono escludersi i vizi attinenti alla lamentata insufficiente e apparente motivazione, risultando poco significativa, alla luce delle considerazioni fatte, l’esito della CTU medico-legale espletata sulla base di normative regionali abrogate, e soprattutto su studi oramai datati e superati da più rigorosi rilievi epidemiologici, nonchè su rilievi di livelli di rischio non valutabili come superiori a quelli normalmente tollerabili in base a parametri Europei e nazionali normativamente fissati in applicazione del “principio di precauzione. Nè, nel corso del giudizio, come indicato dalla Corte di merito alle pp. 26 e 27 della pronuncia impugnata, la presunzione di non pericolosità delle soglie fissate dal legislatore, e non oltrepassate dalle società resistenti, risulta smentita dai fatti, posto che “in nessun caso è stata rilevata una patologia causalmente ricollegabile a pur continue e prolungate esposizioni al fenomeno elettromagnetico”. Vi è da aggiungere che, in tal caso, il lungo corso del procedimento, determinato dalla complessità e rilevanza delle questioni trattate, ha giovato ai fini di un serio accertamento dei fatti e delle circostanze del caso.

1.20. Conclusivamente, il ricorso va rigettato, in quanto le valutazioni effettuate dalla Corte di merito per contrastare la CTU acquisita nel corso della causa non si dimostrano logicamente incoerenti rispetto all’evoluzione dei fenomeni relativi all’impatto sull’uomo e sull’ambiente delle onde elettromagnetiche, per come sono stati osservati dalla comunità scientifica sino ad oggi e regolati nel tempo dal legislatore nazionale, in coerenza con il principio di precauzione vigente in tale settore. Pertanto, la motivazione resa appare coerentemente sorretta da argomenti solidi, validi a confutare la CTU acquisita in limine litis, dimostratasi non in linea con le attuali conoscenze scìentifiche acquisite in materia, e comunque smentita dai fatti. Tale considerazione assorbe ogni ulteriore rilievo mosso alla motivazione in questione, non suscettibile di mettere in crisi la motivazione resa dalla Corte di merito.

2. RICORSO INCIDENTALE DI GSE SPA.

2.1. Con ricorso incidentale viene dedotta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 ritenendo apparente la motivazione in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione sollevata da GSE s.p.a. per essere un distributore dell’energia non responsabile degli impianti in questione; con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce la violazione del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 3, comma 8 e del D.M. 22 dicembre 2000, in quanto Terna sarebbe stato l’unico soggetto munito di legittimazione.

2.2. I motivi sono assorbiti dal rilievo di infondatezza del ricorso principale. La questione, evidentemente, attiene alla valutazione della pretesa rivolta alla società distributrice di energia che, come le altre coinvolte nell’attività di distribuzione di energia, sono state ritenute esenti da ogni dovere di protezione, e sono quindi risultate vittoriose. Per tale motivo, il ricorso incidentale deve intendersi quale ricorso incidentale condizionato, posto che, alla stregua del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa ha natura di ricorso condizionato indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, come indicato da SU n. 7381/2014.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite, in ragione dell’altalenante esito dei giudizi di merito e della complessità della materia.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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