Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11105 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 03/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.P.L. s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, Via C. Poma 2, presso l’avv. TROILO Gregorio,

che con l’avv. Leopoldo Sambucci la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Elettronica Consorti in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Fusco 104, presso l’avv.

CAIAFA Antonio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

Diesse Elettronica s.r.l. in persona del legale rappresentante;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4928/06 del

13.11.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

3.2.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Sambucci per la ricorrente e Caiafa per il fallimento;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dell’1.3.1990 il fallimento Elettronica Consorti s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Diesse Elettronica s.r.l., per sentir dichiarare l’inefficacia del contratto del (OMISSIS), con il quale la società “in bonis” aveva ceduto l’azienda gestita nei locali in (OMISSIS), per un prezzo di L. 290.000.000.

La Diesse chiedeva il rigetto della domanda, rilevando di essere nel possesso dell’azienda fin dal 1987 in virtù di contratto di affitto dell'(OMISSIS); precisando inoltre che le merci erano state regolarmente pagate all’inizio del rapporto locativo; affermando infine che non erano emersi elementi dai quali poter desumere lo stato di insolvenza della cedente.

Nel corso del giudizio il fallimento, venuto a conoscenza dell’avvenuto trasferimento di azienda in favore della G.P.L. s.r.l., chiamava in causa anche quest’ultima (che rimaneva dapprima contumace) chiedendo, in via subordinata, la restituzione del “tantundem”.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarava l’inefficacia del contratto di compravendita sulla base della duplice considerazione del valore dell’azienda (L. 644.500.000) e della mancata prova in ordine all’ignoranza dello stato di insolvenza della venditrice, riservando inoltre di decidere relativamente agli effetti della decisione sulla richiesta di restituzione dell’azienda o di pagamento del “tantundem”.

Con sentenza definitiva, quindi, il Tribunale rigettava la domanda proposta nei confronti della G.P.L., osservando che detta società aveva acquisito la disponibilità dell’azienda con contratto di affitto del (OMISSIS), cui aveva poi fatto seguito l’atto di compravendita del (OMISSIS), e non risultava che avesse agito in mala fede.

La decisione, impugnata dal fallimento, veniva poi modificata dalla Corte di appello, che in particolare riteneva che vi fosse prova della conoscenza del fallimento del titolare dell’azienda da parte dell’acquirente, e ciò in ragione del fatto che il (OMISSIS) il curatore si era recato presso la sede dell’azienda per la redazione dell’inventario, alla presenza del personale dipendente della Diesse Elettronica, ed il prezzo versato con riferimento al valore dell’avviamento era stato determinato in misura pari al quadruplo rispetto a quello indicato nella compravendita stipulata meno di cinque anni prima.

Avverso la sentenza la G.P.L. proponeva ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, cui resisteva il fallimento con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato.

Entrambe le parti depositavano infine memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 3.2.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale la G.P.L. ha rispettivamente denunciato:

1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che la Corte territoriale avrebbe omesso di delibare l’eccezione di novità della domanda proposta dal fallimento nei suoi confronti, eccezione formulata in ragione del fatto che l’azione inizialmente spiegata L. Fall., ex art. 67, era stata poi modificata in quella ex art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66;

2) vizio di motivazione sulla qualificazione della domanda con riferimento all’eccezione di novità richiamata sub 1), ove ritenuto che la Corte di appello abbia implicitamente disatteso nel merito la prospettazione. La Corte avrebbe invero omesso di considerare che il fallimento non avrebbe allegato alcuno degli elementi di cui all’art. 2901 c.c., ponendo viceversa a sostegno della pretesa azionata fatti riconducibili alla L. Fall., art. 67;

3) violazione dell’art. 2901 c.c., L. Fall., art. 66, artt. 112 e 329 c.p.c., per l’indebito mutamento di domanda operato dal giudice, che avrebbe sostituito la “causa petendi” dedotta in giudizio con altra basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti, e ciò nonostante l’assenza di impugnazione in ordine alla qualificazione della domanda compiuta dal primo giudice;

4) nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, atteso che la domanda ai sensi dell’art. 2901 c.c., L. Fall., art. 66, proposta dalla curatela in grado di appello sarebbe stata da ritenere nuova, e pertanto non ammissibile in fase di gravame;

5) violazione dell’art. 2901 c.c., comma 4, L. Fall., art. 66, comma 2, art. 67, comma 1, per il fatto che era stata omessa ogni indagine in ordine alla consapevolezza del subacquirente circa la conoscenza dello stato di insolvenza della cedente da parte della Diesse Elettronica;

6) violazione della L. Fall., art. 66, comma 2, art. 67, art. 115 c.p.c., art. 1147 c.c., art. 2901 c.c., comma 4, art. 2697 c.c., in quanto la corte di appello avrebbe omesso di considerare che la buona fede del subacquirente va presunta in applicazione del relativo principio generale, e che il curatore non avrebbe dato dimostrazione dei “requisiti, pure soggettivi, della sua pretesa”;

7) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., poichè la pretesa mala fede di esso ricorrente era stata desunta da una serie di presunzioni e nell’assenza di un fatto noto originario, in particolare erroneamente individuato nel sopralluogo eseguito il (OMISSIS);

8) vizio di motivazione relativamente all’affermata mala fede di essa ricorrente, atteso che la relativa conclusione sarebbe apodittica e non confortata da argomentazioni idonee a sostenere la necessaria consapevolezza che la Diesse avrebbe avuto dello stato di insolvenza della società cedente.

Inoltre la Corte di appello avrebbe illogicamente equiparato alla mala fede richiesta dall’art. 2901 c.c., comma 4, la presunta consapevolezza dell’inadeguatezza del prezzo pagato, così come avrebbe illogicamente definito agevole la rilevazione dell’inadeguatezza del prezzo, e ciò in contrasto con quanto risultante dalle articolate argomentazioni svolte dal consulente tecnico nel suo elaborato.

Con il ricorso incidentale condizionato il fallimento ha a sua volta denunciato l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello in ordine alla domanda di condanna della Diesse Elettronica al pagamento della somma corrispondente al valore del bene ceduto oggetto di controversia.

Esaminando dapprima il ricorso principale, si rileva che il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, come rilevato dal controricorrente che ha sollevato specifica eccezione al riguardo.

Ed infatti la G.P.L., che ha lamentato l’omessa delibazione da parte della Corte territoriale della questione relativa alla pretesa novità della domanda che il fallimento aveva proposto nei suoi confronti, non ha tuttavia indicato i termini in cui avrebbe sollevato la detta eccezione e l’occasione della relativa rilevazione.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con i quali la ricorrente principale ha sostanzialmente lamentalo l’errata (e asseritamente immotivata, con riferimento alla relativa eccezione prospettata) qualificazione della domanda, il suo indebito mutamento in primo grado, la non consentita novità in sede di gravame, possono essere esaminati congiuntamente, perchè fra loro connessi, e sono infondati.

In proposito va innanzitutto premesso che non è neppure astrattamente configurabile il vizio di omessa motivazione con riferimento alla mancata considerazione dell’eccezione di novità asseritamente prospettata, poichè le deduzioni svolte dalla G.P.L. in sede di comparsa di costituzione e di comparsa conclusionale, quali riportate nel ricorso (rispettivamente p. 24 e p. 25) non integrano gli estremi di una eccezione in senso proprio, ma si limitano a sviluppare profili argomentativi non condivisi e non recepiti dalla Corte territoriale.

Quanto al fatto in sè della qualificazione della domanda, che si assume errata, la stessa è rimessa al giudice del merito la cui valutazione, se immune da vizi logici e in sintonia con la normativa vigente, come vetrificatosi nella specie come appresso si dirà, non è sindacabile in sede di legittimità.

La G.P.L. ha tuttavia censurato la decisione sostenendone l’erroneità, come detto, in quanto vi sarebbe stato un non consentito mutamento di domanda sia in primo che in secondo grado.

Il fallimento avrebbe infatti inizialmente proposto un’azione ai sensi della L. Fall., art. 67, ed avrebbe poi operato un cambiamento, sollecitando l’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 2901 c.c., vale a dire sulla base di una “causa petendi” del tutto diversa. In punto di fatto va innanzitutto precisato che nella specie, più che un mutamento della domanda proposta contro l’originario convenuto (acquirente dell’azienda), vi è stata una sua estensione nei confronti di altro soggetto (subacquirente), e incontestabilmente la seconda domanda è stata erroneamente proposta sulla base della L. Fall., stesso art. 67.

Peraltro se, come detto, l’azione nei confronti del subacquirente era stata a torto ancorata alla L. Fall., art. 67, tuttavia il fatto posto a fondamento della richiesta di giudizio era stata puntualmente delineato, e su tale base il giudice di primo grado, ha qualificato la domanda riconducendola alla disciplina dell’art. 2901 c.c. (C. 08/28988, C. 06/2977), ha poi correttamente applicato i principi vigenti nella materia (” il tribunale.. ha quindi rilevato il difetto di prova sulla malafede dell’acquirente, richiamando la giurisprudenza che pone a carico dell’attore in revocatoria l’onere della prova del predetto stato soggettivo del terzo acquirente”, p. 5 della sentenza impugnata, principi poi d’altro canto espressamente riaffermati nella sentenza di secondo grado “La relativa azione sotto il profilo della prova della malafede del subacquirente, non trovando applicazione la presunzione di cui al primo comma., resta soggetta alle normali regole della revocatoria ordinaria”, p. 8), ed ha deciso quindi nel merito la controversia.

Non emergono dunque profili di erroneità nel percorso argomentativo seguito dal primo giudice, nè rileva in senso contrario la linea difensiva della ricorrente, che non risulta aver eccepito la novità della domanda (in tal senso anche p. 11 del controricorso) e che al contrario risulta essersi difesa nel merito (p. 7 del ricorso) – così accettando il contraddittorio sul punto -, con deduzioni fra l’altro condivise dal tribunale.

La mancata formulazione della eccezione di novità della domanda e l’intervenuta accettazione del contraddittorio rendono dunque priva di pregio la doglianza rappresentata.

Per di più, anche a voler ragionare diversamente, la ricorrente, a fronte di pronuncia di merito del tribunale che implicitamente presupponeva il riconoscimento della ritualità della domanda del fallimento contro il subacquirente, avrebbe dovuto impugnare in via incidentale la non condivisa qualificazione della domanda, e non essendo ciò avvenuto ogni questione sul punto risulta definitivamente superata.

Nè può dirsi, come sostiene la G.P.L., che sarebbe configurabile una violazione dell’art. 345 c.p.c. in ragione della novità della domanda (quella cioè ex art. 2901 c.c.) e ciò in quanto, come sopra rappresentato, la domanda nei confronti del subacquirente era stata in tal senso qualificata fin nel corso del giudizio di primo grado.

Anche gli altri quattro motivi vanno esaminati congiuntamente poichè connessi (sono infatti tutti incentrati sulla pretesa erroneità del giudizio relativo all’elemento soggettivo della revocatoria), e risultano ugualmente infondati. In proposito va invero premesso che l’azione revocatoria esercitata dal curatore nei confronti dei terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito si atteggia come una revocatoria ordinaria, in relazione alla quale il curatore è tenuto a provare la mala fede del subacquirente a titolo oneroso, intesa come consapevolezza della revocabilità L. Fall., ex art. 67, dell’atto di acquisto intervenuto tra debitore e fallito (C. 08/28988, C. 04/17214, C. 99/9271, C. 96/2423).

A tale astratto parametro la Corte di appello si è correttamente attenuta, ritenendo nel concreto che fosse stata acquisita la prova della mala fede del subacquirente, sulla base di specifici elementi individuati: nell’avvenuta acquisizione dell’azienda in questione, dapprima con contratto di affitto, quindi con l’atto di acquisto in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento; nel sopralluogo svolto dal curatore presso l’azienda prima della vendita per l’inventario e alla presenza dei dipendenti; nel prezzo stabilito per la cessione dell’azienda, di gran lunga superiore a quello del suo dante causa; nel valore dell’avviamento, addirittura quadruplicato rispetto a quello determinato in occasione della precedente vendita conclusa cinque anni prima.

Tali circostanze di fatto, secondo la Corte di appello, avrebbero da una parte reso “oggettivamente impossibile che .. la G.P.L… non abbia avuto conoscenza.. della pendenza di una controversia inerente la revocabilità dell’atto di compravendita” (p. 9) e, dall’altra, prospettato un esito della lite favorevole per il fallimento.

Anche in tal caso si tratta dunque di valutazione di merito sufficientemente motivata con argomentazioni non viziate sul piano logico, che rendono inconsistenti le censure prospettate, quanto a quella sub 5), perchè la ritenuta raggiunta dimostrazione della mala fede nel senso sopra indicato del subacquirente avrebbe reso inutile ogni ulteriore indagine; quanto a quella sub 6), perchè la presunzione di buona fede sarebbe stata comunque superata dalla rilevata dimostrazione in senso contrario; quanto a quelle sub 7) ed 8), poichè la ricorrente si è sostanzialmente limitata a suggerire una diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito, rispetto a quella operata dalla Corte territoriale, senza cioè indicare i profili di erroneità (per omissione, contraddittorietà, insufficienza) in cui questa sarebbe incorsa.

Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, mentre resta assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono infine la soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l’incidentale e condanna la G.P.L. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 11.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA