Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11104 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 27/04/2021, (ud. 08/10/2020, dep. 27/04/2021), n.11104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6406/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, MATANO GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti principali –

D.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 128,

presso lo studio dell’avvocato GIACOMO TUTINELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO FANTACCIONE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, MATANO GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, CARLA D’ALOISIO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 352/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2014 R.G.N. 9739/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza in data 28 febbraio 2014, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza impugnata e ha ritenuto estinto il credito portato dall’intimazione di pagamento (del 3 gennaio 2008) intervenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale dalla notificazione della cartella di pagamento (in data 9 aprile 2001), non opposta ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5;

2. per la Corte di merito l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi della cit. L. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, era soggetta al termine di prescrizione quinquennale proprio dei crediti contributivi e risultava tardiva l’allegazione di Equitalia in ordine alla richiesta di sgravio parziale da parte del contribuente, da valere come atto interruttivo, e comunque ininfluente perchè riferita a dicembre 2006 e dunque successiva al decorso del termine prescrizionale;

3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale D.V.A. ha opposto difese, con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, avverso il quale l’INPS non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. con il ricorso principale, deducendo violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 9, 10, art. 2953 c.c.), si assume l’erronea applicazione del termine di prescrizione quinquennale in luogo di quello decennale;

5. il ricorso è infondato alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 23397 del 2016, cui si intende dare continuità;

6. la sentenza citata ha affermato che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti per lo stesso rapporto, e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi della originaria domanda (vedi, per tutte: Cass., 12 maggio 2003, n. 7272; Cass., 24 marzo 2006, n. 6628);

7. tale principio comporta che se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 618-bis c.p.c., in materia di previdenza), che tende a contestare l’an dell’esecuzione e, come è noto, tra i vizi che giustificano il ricorso all’art. 615 c.p.c., vi è proprio l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo;

8. in particolare, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, come precisato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all’interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti di esperire l’azione di opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;

9. sempre le Sezioni Unite citate hanno affermato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c. (disposizione applicabile soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato);

10. lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010) (v., fra le più recenti, Cass. n. 2528 del 2020);

11. rimane assorbita l’impugnazione incidentale condizionata;

12. segue, coerente, la condanna alle spese del giudizio di legittimità;

13. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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