Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11104 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA MARCONI 15, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

D’AMBROSIO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCCHETTI DINO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5929/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

7.7.08, depositata il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso, al Tribunale, giudice del lavoro, di Roma, depositato il 17.5.2004, S.D., assunta con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. dal 20 dicembre 1997 al 31 gennaio 1998 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine al contratto in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, il contratto si era convertito in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto al predetto rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 31 gennaio 2006 il Tribunale adito rigettava la domanda ritenendo l’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro tra le parti a seguito di risoluzione consensuale avuto riguardo al comportamento tacito e concludente della lavoratrice derivante dal prolungato disinteresse alla continuazione del rapporto.

Avverso tale sentenza proponeva appello la lavoratrice predetta lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 7.7.2008 /15.7.2009, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione S. D. con quattro motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., e/o vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione insufficiente ed incongrua; in particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’avvenuta risoluzione del contratto per mutuo consenso, basandosi su elementi insufficienti e privi di valenza obiettiva.

Col secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del combinato dell’art. 416 c.p.c., comma 2, e art. 418 c.p.c., comma 1, e/o vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione omessa; in particolare rileva la ricorrente che la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alla eccepita inammissibilità della questione in parola, sotto il profilo che la stessa avrebbe dovuto essere proposta dalla società resistente mediante domanda riconvenzionale.

Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su punti decisivi della controversia, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla dedotta inapplicabilità della norma pattizia di cui all’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, essendo tale contratto scaduto alla data del 31 dicembre 1997.

Col quarto motivo di ricorso lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2 degli artt. 1362 e 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), e/o vizio di motivazione insufficiente su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), per non avere la Corte territoriale affrontato la questione della effettiva adibizione della ricorrente, assunta con contratto a tempo determinato per l’assolvimento di compiti riconducibili alle declamate “esigenze eccezionali”, alle sole mansioni, di tipo ordinario, di impiegata sportellista addetta alle raccomandate.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il ricorso non può trovare accoglimento, anche se il primo motivo è fondato, ed in tale statuizione rimane assorbito il secondo.

Ed invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un rapporto (o di un unico rapporto) di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto), per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione del contratto (o dell’ultimo contratto) a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto. Orbene, ai principi sopra indicati non si è in realtà attenuta la Corte di merito, ove si osservi che l’intervallo di un certo lasso di tempo fra la cessazione del rapporto e l’istaurazione del giudizio non consente di ritenere, in assenza di qualsiasi altra circostanza univoca, l’esistenza di una volontà chiara e certa di dismissione del rapporto, atteso che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non è sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso; nè alcuna indicazione in tal senso può ricavarsi dal rinvenimento di altra occupazione, stante la necessità di procurarsi un reddito e, comunque, di limitare le conseguenze dannose della cessazione del rapporto di lavoro con le Poste; e pertanto neanche sotto questo profilo può ritenersi la presenza di una inequivoca manifestazione di volontà di rinuncia alla sua prosecuzione del rapporto.

Posto ciò osserva il Collegio che si appalesa per contro infondato il terzo motivo di ricorso, concernente la limitazione della durata del CCNL 26 novembre 1994 sino al 31 dicembre 1997, ove si osservi che il contratto individuale intercorso fra la ricorrente e la società datoriale risulta essere stato stipulato il 20 dicembre 1997, e pertanto comunque nel periodo di vigenza del richiamato contratto collettivo.

La ricorrente invero è stata assunta con contratto a termine con decorrenza 20 dicembre 1997; il suddetto contratto a termine è stato stipulato a norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 ed in particolare in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588); in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al predetto accordo integrativo del 25 settembre 1997.

L’ipotesi in esame è pertanto quella individuata dal predetto accordo sindacale 25 settembre 1997, sottoscritto ad integrazione dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, che fa riferimento alle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, della sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane;

ipotesi che è stata precisata dall’ulteriore accordo sindacale, stipulato anch’esso in data 25 settembre 1997, intitolato accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, a norma del quale, in relazione all’art. 8 del CCNL, così come integrato con accordo 25 settembre 1997, le parti si danno atto che, fino al 31 gennaio 1998, l’impresa si trova nella situazione che precede, dovendo affrontare il processo di ristrutturazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione. In conseguenza di ciò e per far fronte alle suddette esigenze si potrà procedere ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato. Il termine del 31 gennaio 1998 è stato, poi, definitivamente prorogato al 30 aprile 1998 in forza dell’accordo sindacale “attuativo” sottoscritto in data 16 gennaio 1998 (v., in tal senso, Cass. sez. lav., 23.8.2006 n. 18378).

Da ciò deriva che deve escludersi la illegittimità dei contratti a termine stipulati entro la predetta data del 30 aprile 1998, avuto riguardo al contenuto del suddetto accordo integrativo e dei successivi accordi attuativi.

Il motivo di ricorso in questione non può pertanto trovare accoglimento.

E’ infine del pari infondata la censura di cui al quarto motivo di ricorso, basata sull’assunto secondo cui non sarebbe consentito al datore di lavoro di avvalersi liberamente del tipo contrattuale del lavoro a termine, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti ed esigenze aziendali.

Tale assunto contrasta con il costante insegnamento di questa Corte di cassazione, specificamente riferito ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, secondo cui l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra singoli contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato; ed infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte Suprema e ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588, il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, svincolata dai limiti ricavabili dal sistema di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1.

La decisione della Corte di merito, con riferimento al contratto de quo, è pertanto conforme al suddetto principio di diritto.

Il ricorso va di conseguenza rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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