Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11104 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 07/05/2010), n.11104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.E.R.N.A. S.P.A. (c.f./P.I. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA A. BERTOLONI 44, presso l’avvocato CATURANI CESARE

(STUDIO DE VERGOTTINI), che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PASSEGGIO FILOMENA, giusta procura a margine del 227

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., S.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 749/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. GRECO, per delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 4-12-2001, TERNA S.p.A., quale successore di ENEL S.p.A., conveniva in giudizio, davanti alla Corte di Appello di Bologna C.R. e S.C., proprietarie di un terreno assoggettato dapprima ad occupazione d’urgenza e poi ad asservimento per la costruzione dell’eletrodotto (OMISSIS), chiedendo determinarsi la giusta indennità, non avendo le proprietarie accettato l’indennità loro offerta ed essendo la stima, effettuata dalla competente commissione, errata per eccesso. Costituitosi regolarmente il contraddittorio, le convenute eccepivano l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla TERNA S.p.A. per tardività, precisando che, comunque, la stima effettuata dalla commissione era errata per difetto.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza 2-3/13-5-2004, dichiarava inammissibile l’opposizione.

Propone ricorso per cassazione la TERNA, sulla base di due motivi.

Resistono, con controricorso, le Signore C. e S..

La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 15, 16, 19, n. 865 del 1971 e vizio di motivazione della sentenza impugnata, la dove il Giudice a quo ha ritenuto che, ai fini dell’opposizione, la conoscenza legale dell’espropriante si verifichi al momento in cui gli perviene la comunicazione della stima determinata dalla commissione, e non al momento successivo della pubblicazione sul FAL dell’avviso di deposito della relazione di stima.

Con il secondo motivo, lamentano le ricorrenti violazione e falsa applicazione dei predetti articoli di legge, nonchè dell’art. 12 preleggi, e dell’art. 24 Cost., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, là dove essa richiama, a conforto della sua tesi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 365 del 1992, che aveva affermato sussistente la conoscenza legale dell’espropriante, ai fini dell’opposizione, con la comunicazione della stima effettuata dalla commissione.

I motivi possono trattarsi congiuntamente, essendo strettamente collegati.

Il ricorso merita accoglimento.

Per giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n. 2435 del 2009), ai fini dell’opposizione, solo una valida pubblicazione nel FAL, regolarmente effettuata, all’esito di pregresso e compiuto procedimento amministrativo, costituisce il dies a quo del termine decadenziale. La sentenza della Corte Costituzionale, richiamata dal giudice a quo, si riferisce a fattispecie affatto differente, nella quale l’espropriante era il Comune. Essa, del resto, ha dichiarato l’illegittimità della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 4, configurante altro procedimento, ove si prevede, diversamente dalla fattispecie in esame, disciplinata dall’art. 19 della predetta legge, la sola comunicazione dell’indennità da parte dell’occupante, e non anche la pubblicazione sul FAL (oggi G.U.).

Va, conclusivamente, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in differente composizione, che si atterrà a quanto sopra indicato e si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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