Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11104 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10237-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.B.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1894/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva respinto l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lucca, la quale, in accoglimento del ricorso di M.B.M., aveva annullato il diniego di restituzione dell’imposta di registro versata per l’acquisizione di un’unità immobiliare al 100%;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che negare l’agevolazione, pur in presenza dei requisiti, laddove l’acquisto dell’abitazione principale non sia stato formalizzato in forma agevolata, avrebbe creato una disparità di trattamento;

Rilevato:

che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate si basa su un unico motivo, col quale si deduce la violazione e falsa applicazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 1, nota II bis della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la verifica dei requisiti per godere dell’agevolazione – ai sensi delle lett. a), b) e c) della nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa non sarebbe stata compiuta in sede civile, perchè non richiesta, e neppure in sede tributaria, nonostante il termine ultimo per la dichiarazione di possesso fosse quello della registrazione;

che l’intimata non si è costituita;

che il motivo è fondato;

che il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente pena l’inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto dalla Nota 2 bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo vigente ratione temporis; cfr. Cass. n. 3449 del 2009);

che la necessità della collaborazione del contribuente per il godimento dell’agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni, da rendersi in seno all’atto di acquisto, ha indotto questa Corte (Cass. n. 14117 del 2010; n. 23588 del 2011) a ritenere, in modo condivisibile, che il caso in esame costituisca un’eccezione – unitamente alle ipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un’istanza – al principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione (Sez. 6 – 5, n. 11560 del 06/06/2016);

che le prescritte manifestazioni di volontà, menzionate poc’anzi, vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente a titolo originario, come nel caso di acquisto dell’intera proprietà; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del provvedimento di trasferimento (sentenza o decreto) del giudice, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene;

che il ricorso va dunque accolto;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetto,il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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