Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11103 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. I, 19/04/2019, (ud. 29/03/2019, dep. 19/04/2019), n.11103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13270/2018 proposto da:

A.M.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Carmine Verde, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/03/2019 dal cons. Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Campobasso, con decreto del 27 marzo 2018, depositato in pari data, ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno – Sezione di Campobasso – che, in data 14 marzo 2017, aveva respinto la domanda di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato ovvero di protezione sussidiaria, o di protezione umanitaria, avanzata da L.M. (alias A.M.L.) – che aveva addotto, a ragione della richiesta, il timore di subire persecuzioni in (OMISSIS), suo paese di origine, o, comunque, di rimanere esposto ad una grave minaccia individuale ove vi fosse ritornato, essendo egli ricercato dalle forze di polizia della sua città perchè ritenuto partecipe di una sparatoria, nella quale era rimasto coinvolto, suo malgrado, per avere trasportato a bordo del proprio taxi due soggetti, forse talebani, autori dell’esplosione dei colpi, o di dovere affrontare il rischio di compromissione dell’integrità psico-fisica e della salute ad effetto del forzato rientro in (OMISSIS) -, avendo confermato l’apprezzamento, espresso dalla Commissione Territoriale, di totale inattendibilità della narrazione dei fatti – connotata da lacune e incongruenze – svolta dal ricorrente; la valutazione in ordine alla situazione del (OMISSIS), in particolare del (OMISSIS), quale paese immune – secondo le più aggiornate informazioni desumibili dal report del Ministero degli affari esteri – da un contesto di violenza generalizzata per l’esistenza di un conflitto interno tale da esporre a minaccia grave la vita dei civili, e il giudizio circa l’assenza di situazioni di vulnerabilità significative, suscettibili di incidere, in ipotesi di rimpatrio, sulla tutela dei diritti fondamentali del richiedente.

2. Il ricorso per cassazione, presentato nell’interesse del richiedente, avverso la decisione del Tribunale, è affidato ad un unico motivo, con il quale è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio di violazione di legge:

– in relazione al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, sul rilievo che il giudice censurato avrebbe eluso l’obbligo di cooperazione istruttoria, che incombe sulle autorità decidenti, avendo verificato la situazione della regione di provenienza del richiedente sulla base di un non meglio qualificato report del Ministero degli Esteri, senza compulsare le fonti qualificate, richiamate in ricorso, idonee a dimostrare l’esistenza di un contesto di violenza generalizzata, derivante da una situazione di conflitti interni, anche nell’area geografica del (OMISSIS);

– in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) sul rilievo che il mancato approfondimento istruttorio officioso in ordine alla instabilità socio-politica e religiosa della regione (OMISSIS)a del (OMISSIS) aveva determinato un vuoto probatorio rilevante in tema di esistenza di una situazione di violenza indiscriminata, posto che, in tale ipotesi, la prova della minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile può essere desunta dalla situazione stessa, senza che assumano rilievo l’inverosimiglianza e le contraddittorietà del racconto del richiedente.

– in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, art. 5, comma 6, e D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, art. 32, comma 3, sul rilievo che la ridetta situazione di violenza indiscriminata sarebbe tale da ridondare anche in pregiudizio i diritti primari del richiedente.

3. L’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In limine va riconosciuta la procedibilità del ricorso.

1.1. Avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, ove la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, è necessario che il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, estragga copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato) ed attesti, con propria sottoscrizione autografa, la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter, depositando nei termini quest’ultima presso la cancelleria della Suprema Corte (Sez. 6 -, Ordinanza n. 30765 del 22/12/2017, Rv. 647029 01), occorre rilevare che al suddetto onere non si è correttamente adempiuto da parte del difensore di A.M.L., che, piuttosto che attestare la conformità della copia analogica, cioè cartacea, del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, ai documenti informatici da cui la copia stessa è tratta, ha, all’inverso, attestato che la copia informatica depositata è conforme all’originale analogico.

1.2. Deve, tuttavia, darsi atto che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8312 del 25 marzo 2019, hanno affermato che il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 9 bis, convertito dalla L. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della medesima decisione. Mentre se alcune o tutte le parti rimangano intimate o, comunque, disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio.

1.3. Poichè il controricorrente Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio tramite l’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata e non ha, comunque, disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della medesima decisione, il ricorso non può essere dichiarato improcedibile.

2. Nel merito il ricorso è infondato, essendo state formulate censure non condivisibili già sul piano dei principi generali.

2.1. Va evidenziato, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790 – 01).

2.2. A ciò deve aggiungersi, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che, secondo l’ermeneusi di questa Corte, il potere-dovere del giudice di accertare – anche d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis – se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine del richiedente protezione internazionale si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che possano esporlo a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ovvero se il grado di violenza indiscriminata abbia raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che lo straniero, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, sorge, comunque, solo dopo che il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi della sua esposizione al rischio (Sez. 1 -, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27336 del 29/10/2018, Rv. 651146 – 01). Al riguardo si è chiarito che la “cooperazione istruttoria” incide non sul piano dell’allegazione, ma su quello della prova, con la conseguenza che rimane integro, ed anzi deve essere adempiuto in maniera specifica e circostanziata, l’onere di allegazione da parte del richiedente dei fatti costitutivi del diritto, siccome desumibile dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2.

2.3. E’ d’uopo, dunque, riconoscere che, nel caso al vaglio, il Tribunale, pur avendo dato atto delle lacune nell’allegazione da parte del richiedente di fatti specifici in ordine al timore di subire una minaccia grave ed individuale derivante dalla situazione di asserita instabilità politico-sociale della regione di origine – ha, comunque, adempiuto all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa allo scopo di escludere l’esistenza nel paese di origine del richiedente di una condizione di tensione interna derivante da conflitti armati di tale virulenza da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo, e lo ha fatto correttamente attingendo le informazioni sul paese d’origine del richiedente da una fonte del Ministero degli Affari Esteri, figurante tra quelle che, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, possono essere prese in considerazione dalla Commissione Nazionale sul diritto di asilo allo scopo di elaborare le informazioni da mettere a disposizione delle Commissioni territoriali e dell’Autorità giudiziaria.

Deve, infatti, reputarsi priva di pregio la deduzione difensiva secondo la quale la fonte del Ministero degli Affari Esteri, compulsata dal Tribunale, non sarebbe dotata della stessa affidabilità della quale godrebbero altri serbatoi conoscitivi (quali quelli messi a disposizione da organismi internazionali quali Amnesty International, Institute for Economics and Peace, Human Rights Wactch), di modo che l’Autorità giudiziaria non potrebbe giovarsi delle informazioni circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente la protezione internazionale da essa desunte, posto che si tratta di interpretazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 contro la quale militano plurimi argomenti di ordine testuale, sistematico e logico.

L’analisi dell’enunciato normativo, che giustappone il Ministero degli Affari esteri all’UNHCR, all’EASO, ad altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, depone già per la piena equiparazione dei dati conoscitivi forniti dal Ministero degli Affari Esteri a quelli tratti dalle altre fonti qualificate enumerate nel richiamato contesto dispositivo. Ma tale rilievo testuale trova sostegno in altri indici normativi: segnatamente in quello offerto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 bis – introdotto dal D.L. n. 113 del 2018, conv. in L. n. 132 del 2018 – che ha attributo proprio al Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia, il compito di adottare, con decreto, l’elenco – suscettibile di essere aggiornato nel tempo – dei Paesi di origine sicuri, valutati come tali sulla base dei criteri di cui al comma 2 dello stesso articolo; come anche in quello ritraibile dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 1, che, nell’assegnare alla Commissione nazionale per il diritto di asilo il compito della costituzione e dell’aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, ha disposto che tale organismo mantenga rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri. Si tratta, infatti, di competenze che trovano il proprio fondamento nella possibilità del detto dicastero di usufruire di notizie, affidabili ed aggiornate, sulla situazione interna dei Paesi di origine dei richiedenti la protezione internazionale perchè attinte direttamente non solo dalle rappresentanze diplomatiche dello Stato accreditate presso i Paesi esteri, ma anche da fonti governative di quei paesi e da privilegiati canali informativi internazionali.

Peraltro la giurisprudenza, anche di recente, ha statuito che, in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice, al fine di valutare l’eccezionalità della situazione di conflitto armato esistente nel Paese di origine del richiedente, posta a base della domanda, deve acquisire, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, le informazioni elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti dall’ACNUR e dal Ministero degli Affari Esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello nazionale (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25083 del 23/10/2017, Rv. 647042 – 01).

Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di accertamento delle condizioni di legge per il riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare della protezione sussidiaria, il dovere di cooperazione istruttoria officiosa che incombe sulle Autorità decidenti – ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27,comma 1-bis, – circa la situazione del Paese di origine del richiedente, è correttamente adempiuto attingendo le necessarie informazioni anche dai rapporti conoscitivi elaborati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (reports), integrando gli stessi fonti qualificate, sia perchè equiparati a quelli elaborati da altri organismi riconosciuti come di comprovata affidabilità, sia perchè provenienti da un dicastero istituzionalmente dotato di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale”.

2.4. Tanto sottolineato, occorre allora riconoscere che la delibazione circa l’esclusione alla luce del recente (febbraio 2018) report del Ministero degli Affari Esteri citato in sentenza, costituendo il riferimento al sito: “(OMISSIS)” una mera asserzione del ricorrente priva di collegamento con il tenore della decisione impugnata – della esistenza, nella regione del (OMISSIS) da cui proviene il richiedente, di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, è frutto di un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne viene che, poichè il suddetto vizio non è stato formalmente denunciato, nè, d’altronde, con le promiscue deduzioni articolate in ricorso, è stato, comunque, indicato alcun fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione differente, essendo state richiamate, piuttosto, esclusivamente fonti diverse rispetto a quelle tenute in considerazione dal giudice dell’impugnazione, le censure sviluppate sono inammissibili, in quanto dirette a sollecitare una non consentita riedizione del giudizio di merito in ordine ai paventati rischi in caso di rientro nel paese di origine.

2.5. La doglianza che si dirige sul diniego di protezione umanitaria è, infine, inammissibile, risultando, pertanto, irrilevante lo ius superveniens costituito dal decreto L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in L. n. 132 del 2018.

Al riguardo, è sufficiente ribadire che, alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01), non solo l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente, affermata dai giudici di merito, costituisce ragione sufficiente per negare anche la protezione di cui trattasi, ma, vieppiù, il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza non integra, di per sè solo ed astrattamente considerato, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria: ciò in quanto “il diritto al rispetto della vita privata – tutelato dal’art. 8 CEDU (… – può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero (…) non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale” (cfr. Corte EDU, sent. 08/4/2008, ric. 21878/06, caso Nnyanzi C. Regno Unito, par. 72 ss.). In altri termini, la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può essere surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Stato d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

Nel caso di specie, dunque, mentre la decisione del giudice di merito, laddove ha escluso la sussistenza di individualizzate ragioni ostative al rimpatrio, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la censura spiegata sul punto dal ricorrente è del tutto generica, limitandosi essa a replicare quanto dedotto circa la minaccia di un grave danno alla persona derivante dal forzato rientro nel paese d’origine.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va respinto e il ricorrente condannato al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA