Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11103 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9884-2016 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CURRO’,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA TERRANOVA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2279/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che M.V. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del M. avverso un avviso di liquidazione e sanzioni, per imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’anno 2007;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato, in tema di agevolazioni tributarie per la prima casa, come il contribuente non ne avrebbe potuto godere, giacchè, fra il primo ed il secondo acquisto, era decorso un intervallo di ventuno mesi e dunque il trasferimento della residenza si era realizzato oltre il termine decadenziale di diciotto mesi;

Rilevato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il M. deduce omessa comunicazione dell’avviso di trattazione del giudizio di appello ed annullamento degli atti consequenziali: il ricorrente non avrebbe mai ricevuto la comunicazione dell’avviso di trattazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31;

che l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso;

che il ricorso è inammissibile, perchè irrimediabilmente tardivo; che, nel processo tributario, il diritto della parte all’informazione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 31, è condizionato ad un atto di diligenza processuale, rappresentato dalla costituzione in giudizio, la cui omissione, corrispondendo ad una scelta legittima della stessa parte, le impedisce di dolersi della lesione del suo diritto di difesa (Sez. 5^, n. 24520 del 21/11/2005);

che, nella specie, come si legge nella decisione della CTR, il M. non si era costituito nel giudizio d’appello, sicchè la segreteria della Commissione Regionale non aveva alcun obbligo di comunicare l’udienza di trattazione; che, d’altronde il ricorrente neppure adduce alcuna causa di nullità della notificazione del ricorso, idonea a rimetterlo in termini per il ricorso per cassazione;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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