Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11102 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, CORSO D’ITALIA 106, presso lo studio degli avvocati IZZO

CARLO, IZZO STEFANO, ANITA GERARDI, che lo rappresentano e difendono,

giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEA – AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO

SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1096/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA

dell’1.10.09, depositata il 02/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Matera, depositato in data 13.6.2007, P.F., premesso di essere dipendente dell’E.N.E.A. – Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, da epoca anteriore al 1975, e premesso che l’ente suddetto aveva costituito a favore dei propri dipendenti un trattamento di previdenza mediante una polizza collettiva accesa presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed alimentata tramite i versamento di somme pari al 20% delle retribuzioni corrisposte a ciascun dipendente, esponeva che a decorre dalla contrattazione collettiva del 1982 l’Ente aveva ritenuto di continuare a corrispondere il contributo accantonando peraltro non più il 20% della retribuzione annua lorda per quattordici mensilità, bensì il valore maturato nell’ultimo mese di vigenza, di talchè le somme versate erano state inferiori a quelle in realtà dovute; rilevava altresì che la disciplina della L. n. 70 del 1975 e del successivo D.P.R. n. 411 del 1976, pur avendo escluso la possibilità di stipulare nuove polizze integrative per i lavoratori assunti dopo il 1975, aveva mantenuto inalterata la disciplina dei fondi integrativi per il personale già in servizio. Ritenendo pertanto la illegittimità di tale decurtazione chiedeva che fosse dichiarato il diritto di esso ricorrente al computo della retribuzione annua lorda nella misura concordata all’inizio del rapporto di lavoro, con condanna dell’ente convenuto alla ricostituzione dell’indennità integrativa spettantegli.

Con sentenza in data 30.10.2008 il Tribunale adito rigettava la domanda, richiamando quanto stabilito dalla L. n. 84 del 1982, art. 8 e dall’art. 52 del CCNL de 31.12.1982.

Avverso tale sentenza proponeva appello il dipendente chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 1.10/2.10.2009, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione P. F. con quattro motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Ente intimato, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi di gravame.

Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 38 Cost., deducendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il trattamento di previdenza integrativa de quo avesse natura retributiva e non previdenziale.

Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., comma 2, in relazione alla L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, e all’art. 38 Cost., deducendo che considerare legittimo il “congelamento” della base di calcolo del premio assicurativo disposto dall’art. 52 del CCNL significava “svuotare” l’istituto della previdenza della sua naturale funzione.

Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione del R.D. n. 262 del 1942, art. 1, delle disposizioni sulla legge in generale in materia di gerarchia delle fonti, deducendo che l’art. 52 del CCNL violava la disposizione della fonte normativa previdenziale di rango superiore (L. n. 70 del 1975), che aveva inteso mantenere non solo il fondo di previdenza, ma anche il meccanismo di contribuzione.

Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciata violazione dell’art. 38 Cost. e dell’art. 1419 c.c., comma 2:

deducendo che il principio del favor prestatoris non poteva subire attenuazione in relazione alle disposizioni di previdenza integrativa poste a tutela del personale più anziano, che aveva fatto affidamento sulla tutela previdenziale prevista nel contratto individuale.

Con i due motivi, fra loro connessi, il ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa motivazione in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell’art. 335 c.p.c. dei due ricorsi perchè proposti avverso la medesima sentenza.

Il ricorso principale è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass., SU, nn. 1252/2000; 9221/2003; 8471/2008; 10464/2008) hanno reiterata mente osservato, ancorchè ai fini della individuazione della giurisdizione del giudice ordinario, che non è sufficiente la natura latamente previdenziale della prestazione richiesta, ma occorre altresì che tale prestazione sia dovuta da un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto (quello previdenziale appunto) che trovi fonte esclusiva nella legge e abbia causa, soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, il quale a sua volta si ponga rispetto al rapporto previdenziale come presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto.

Qualora invece la prestazione, di contenuto genericamente previdenziale, sia dovuta al lavoratore come prestazione del datore di lavoro nell’ambito di una forma di previdenza interna a carattere aziendale, anche se il fondo all’uopo costituito sia alimentato dai contributi a carico non solo del datore di lavoro ma anche dei lavoratori, le somme in tal modo raccolte appartengono ai soggetti del rapporto di lavoro e costituiscono l’accantonamento di una parte della retribuzione a fini previdenziali; esse hanno, quindi, natura del tutto diversa da quella parafiscale assunta dai contributi previdenziali obbligatori, i quali sono svincolati (a differenza dei primi) dal nesso sinallagmatico con le prestazioni erogate dagli enti medesimi.

Le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi ad oggetto il trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione, non attengono quindi ad un rapporto previdenziale autonomo, ma sono relative a prestazioni, riguardanti spettanze di natura sostanziale retributiva, che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore di lavoro.

A ciò deve aggiungersi che la natura degli accantonamenti ovviamente non muta qualora gli stessi siano effettuati presso un apposito fondo all’uopo costituito ovvero, come nella specie, mediante l’accensione di un polizza assicurativa presso un soggetto terzo e, al contempo, che l’indicata natura delle prestazioni erogate non resta influenzata dalla funzione previdenziale eventualmente loro attribuita dalle parti sociali e dalla contrattazione individuale (cfr, sul trattamento de quo, Cass., SU, 21556/2009).

Nel caso all’esame non può porsi, d’ufficio, la questione di giurisdizione, ostandovi, alla stregua dei principi enunciati al riguardo dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 24883/2008), il giudicato implicito formatosi sulla giurisdizione del giudice ordinario, ma resta ovviamente ferma la testè ricordata qualificazione delle prestazioni per cui è causa, cosicchè deve rilevarsi l’infondatezza dei primi tre motivi del ricorso principale, siccome tutti fondati sull’erroneo assunto dell’appartenenza di tali prestazioni ad un rapporto di natura previdenziale e, conseguentemente, sull’appartenenza alla disciplina previdenziale della normativa che le ha nel tempo regolamentate.

In ordine al quarto motivo di ricorso deve osservarsi che la L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, ha previsto che i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”.

La L. n. 84 del 1982, art. 8, comma 1, ha disposto però che “Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall’ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina vigente sulla base della L. 20 marzo 1975, n. 70″.

Ne consegue che la previsione dell’art. 52 del CCNL 31.12.1982, laddove stabilisce che i dipendenti che, alla data di entrata in vigore del presente contratto usufruiscono del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa in essere presso l’Enea, conservando il trattamento stesso nel valore maturato nell’ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento in base alla relativa normativa”, da un lato da esecuzione a quanto disposto dal citato L. n. 84 del 1982, art. 8, comma 1, e, dall’altro, conferma i diritti (di natura retributiva e non previdenziale) già acquisiti dai lavoratori interessati, dovendosi quindi escludere la dedotta reformatio in peius nei loro confronti (v., ex plurimis, Cass. sez. lav., 18.3.2010 n. 6573).

Anche il motivo all’esame va pertanto disatteso.

Ne discende il rigetto del ricorso principale, mentre rimane assorbito quello incidentale.

Secondo il criterio della soccombenza il ricorrente principale va condannato alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00, oltre ad Euro 3,000,00 (tremila) per onorari, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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