Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11102 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 07/05/2010), n.11102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25559/2008 proposto da:

B.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71, presso l’avvocato MARCHETTI

Alessandro, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E

DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato

il 10/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ALESSANDRO MARCHETTI che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, B.A. impugnava nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto della Corte di Appello di Firenze in data 2-5-2007, che, a seguito di rinvio di questa Corte (sentenza n. 13193 del 2006), aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma, quale equa riparazione del danno morale, derivante da irragionevole durata del procedimento, in punto omissione della pronuncia sulle spese del giudizio cassato e di quelle del giudizio di legittimità.

Non hanno svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., il giudice di rinvio doveva uniformarsi non solo al principio di diritto enunciato da questa Corte, ma pure ad ogni altra statuizione pronunciata, ivi compresa la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione (oltre che di quelle del giudizio cassato).

Va dunque, in tal senso, cassato il decreto impugnato.

Può decidersi nel merito.

Essendo vittorioso l’odierno ricorrente, le amministrazioni dovranno essere condannate al pagamento delle spese del giudizio cassato e di quelle del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza anche per il presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida per il giudizio di merito la somma di Euro 490,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il giudizio di cassazione la somma di Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; condanna le amministrazioni intimate al pagamento delle spese del presente giudizio che determina in Euro 425,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA