Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11101 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 15081-2015 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 278, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CANNIZZARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO SANASI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2259/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che C.D. impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza resa dalla CTR della Puglia indicata in epigrafe per il capo relativo alle spese processuali;

Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato l’Equitalia spa;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che i primi due motivi di ricorso, concernenti il regime delle spese processuali che il giudice di appello ha integralmente compensato per entrambi i gradi di merito, sono manifestamente infondati;

Considerato che secondo questa Corte la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. -cfr. Cass. n. 3438/2016;Cass. n. 20127/2015;

Considerato che peraltro, Cass. n. 2149/2014 ha ritenuto che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente;

Considerato che, nel caso di specie, la CTR ha fatto buon governo dei principi sopra riportati, ritenendo che l’esito della lite che ha visto il contribuente vincitore quanto alla pretesa relativa alla tassa automobilistica relativa ad un’annualità – ritenuta prescritta e priva dell’atto presupposto notificato, con conseguente annullamento del fermo- e soccombente quanto all’azione risarcitoria relativa al danno morale, dava luogo alla integrale compensazione delle spese dell’interno giudizio di merito;

Considerato che inammissibile è poi il terzo motivo basato sulla violazione dell’art. 96 c.p.c., posto che la domanda diretta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 c.p.c., non risulta essere mai stata proposta dalla parte contribuente;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato e che non occorre provvedere sulle spese, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio defila sesta sezione civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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