Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11100 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. I, 19/04/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 19/04/2019), n.11100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20265/2018 proposto da:

A.M., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Brachetti Serena, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze Sezione

Perugia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 346/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- La Corte di Appello di Perugia ha respinto l’appello presentato da A.M., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Perugia, in data 27 aprile 2017, con rigetto del ricorso presentato nei confronti del provvedimento della Commissione territoriale di Firenze (Sezione di Perugia), che aveva escluso la sussistenza nel richiedente dei presupposti stabiliti dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale e per la concessione della protezione umanitaria.

Contro la sentenza della Corte di Appello è ora proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensive in questo grado del giudizio.

2.- Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello: (i) col primo motivo, per violazione degli artt. 13 Dir. CE n. 2005/85, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10,L. n. 241 del 1990, art. 21 octies nonchè omesso esame di fatti decisivi e controversi, in ragione dell’omessa traduzione in lingua nota al richiedente, ovvero in lingua veicolare, della relata di notifica del provvedimento amministrativo di rigetto; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9 in ragione dell’omessa indicazione dell’autorità competente per il ricorso avverso il provvedimento amministrativo di rigetto; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 213 c.p.c., in ragione dell’omessa acquisizione della documentazione medica a conferma della vicenda personale del richiedente, nonchè per violazione dell’art. 1 Convezione di Ginevra ratificata con L. n. 722 del 1954 e L. n. 39790, art. 1 e per mancata, insufficiente, contraddittoria, erronea motivazione in punto di mancato riconoscimento dello status di rifugiato; (iv) col quarto motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 e per mancata, insufficiente, contraddittoria, erronea motivazione in punto di mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (v) col quinto motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e per mancata, insufficiente, contraddittoria, erronea motivazione in punto di mancato riconoscimento della protezione umanitaria; (vi) col sesto motivo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e per omessa motivazione circa punto decisivo della controversia relativo alla vulnerabilità del ricorrente per condizioni personali.

3.- I primi due motivi di ricorso, che sono suscettibile di un esame unitario, si manifestano inammissibili.

In proposito, va rilevato che, secondo l’orientamento di questa Corte, “in tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonchè quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5 al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa” (cfr., ad esempio, Cass., 27 maggio 2014, n. 11871).

D’altro canto, va pure osservato che l’eventuale, astratta nullità dell’atto amministrativo effettuato dalla Commissione “non esonera il giudice adito dall’esaminare il merito della domanda poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento impugnato ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa” (così, di recente, Cass., 12 novembre 2018, n. 28990).

4.- Il terzo e il quarto motivo di ricorso, pure suscettibili di considerazione unitaria, sono inammissibili.

Al riguardo, va rilevato che – nonostante il terzo motivo si intesti prima di tutto riguardo al punto della “mancata acquisizione della documentazione medica” – lo svolgimento dello stesso non espliciti poi il significato e la pregnanza di tale documentazione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato. In effetti, il motivo si limita a ripetere quanto già esposto in sede di fatto, che il ricorrente è stato ferito a un braccio e alla testa dallo scoppio di una bomba (solo in coda al sesto motivo compare l’affermazione, peraltro non circonstanziata, per cui “in Italia il ricorrente ha la possibilità di sottoporsi ad accertamenti medici e visite specialistiche”, laddove, nel fatto, il ricorso fa un cenno, non meno generico, a “due impegnative mediche per un esame radiologico e una visita di chirurgia plastica”).

In realtà, nello svolgimento dei motivi in discorso il ricorrente si limita a proporre considerazioni generali e astratte sulla normativa di protezione internazionale e a riportare notizie generali sulle condizioni del Paese (OMISSIS). Che restano affatto generiche: così, la circostanza per cui “in (OMISSIS) sono gravemente violati i diritti umani” non comporta – come pur afferma il ricorrente – che “la vicenda narrata dal ricorrente è fondata: nè sotto il profilo storico (lo stesso ricorso indica che il “motivo della fuga è da ricondurre agli attentanti terroristici di matrice islamica), nè, in sè, sotto quello logico.

In definitiva, i motivi in esame risultano non confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, secondo cui il ricorrente, “oltre a non avere fornito alcun elemento idoneo a suffragare i fatti, peraltro genericamente raccontati, non ha specificato il pericolo in concreto a cui sarebbe sottoposto in caso di rimpatrio”.

5.- Il quinto e sesto motivo, suscettibili essi pure di esame unitario, sono inammissibili.

In effetti, il ricorrente si limita, anche con riguardo a questi motivi, a svolgere considerazioni generiche o astratte. Lo stesso punto di riferimento rappresentato dalla “necessità e opportunità di cure mediche in Italia” viene veicolato – si è già rilevato sopra (nel n. 4) in termini per nulla circostanziati: così circa la patologia specificamente in essere, come pure sulla tipologia di trattamenti nel dettaglio occorrenti. Sì che trattasi, in definitiva, di indicazioni non sufficienti per potere procedere a una valutazione che si interroghi sull’eventuale presenza, nel caso, dei “seri motivi” prescritti dalla normativa per l’operare della protezione umanitaria.

6.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezione Prima civile, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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