Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11100 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 07/05/2010), n.11100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO COSTRUZIONI VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. (P.I.

(OMISSIS)), già denominata Calabrese Veicoli Industriali s.p.a.,

in persona del Curatore Dott. V.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SANTA MARIA IN VIA 12, presso l’avvocato

COLELLA DOMENICO FELICE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARRAZZO MARILENA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ROTHE ERDE METALLURGICA ROSSI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PACUVIO 34, presso l’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSCAINI GIAN BATTISTA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 434/2004 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 18/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONELLA BARBIERI, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorente, l’Avvocato GUIDO ROMANELLI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluse per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento Costruzioni Veicoli Industriali S.p.A., conveniva in giudizio la Rothe Erde Metallurgica Rossi S.p.A. davanti al Tribunale di Bari, per sentir revocare i pagamenti per l’importo di L. 51.517.496, effettuati a favore della convenuta nell’anno anteriore al decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

Costituitosi regolarmente il contraddicono, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.

Il Tribunale di Bari, con sentenza del 28-10-2002, accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 26.606,57.

Interponeva appello la società convenuta. Si costituiva la curatela, chiedendo rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza 27-4-/18-5-2004, accoglieva l’appello proposto.

Ricorre per cassazione la curatela fallimentare, sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, la Rothe Erde Metallurgica Rossi S.p.A..

La curatela ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, sussistendo una serie di inconfutabili indici denotanti la grave difficoltà economica della società, poi fallita, al tempo dei pagamenti effettuati a favore della Rothe Erde Metallurgica Rossi S.p.A..

Questa Corte consente con quanto affermato dalla ricorrente, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutte, Cass. n. 16709 del 2004; n. 6019 del 2003), per cui il computo del termine del periodo “sospetto”, ai fini della revocatoria, va effettuato fin dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, ove, come nella specie, sia intervenuta successivamente, senza soluzione di continuità, la dichiarazione di fallimento. Spettava peraltro alla curatela fornire prova della conoscenza da parte della Rothe Erde Metallurgica Rossi S.p.A dello stato di decozione (e comunque di grave difficoltà) della società poi fallita.

Il giudice a quo, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, correttamente attribuisce valore determinante a varie circostanze: le sedi delle due società erano assai distanti tra di loro; i protesti, pur potendosi sicuramente considerare elementi rilevanti in via indiziaria della scientia decotionis (per tutte, Cass. n. 13048 del 1999) figuravano tutti, nella specie, nel bollettino del 5 agosto 1993, ed erano quindi temporalmente assai lontani rispetto alla data dei pagamenti contestati. Quanto alle procedure esecutive a carico della società, precisa ancora il giudice a quo che esse erano mobiliari, e dunque ignote ai quanti (come la Rothe Erde) erano terzi rispetto ad esse. Infine – secondo la sentenza impugnata le notizie sulla crisi della società, riportate dai giornali, erano cessate da almeno un anno, alla data delle forniture, oggetto dei pagamenti in questione.

In mancanza di prova della consapevolezza della decozione (e comunque della grave difficoltà) della società poi fallita, da parte della Rothe Erde Metallurgica Rossi S.p.A., bene ha fatto il giudice a quo ad accogliere l’appello di quest’ultima.

Va conclusivamente rigettato il ricorso, siccome infondato.

Sussistono giusti motivi, considerata la natura della controversia, la posizione e il comportamento delle parti, per la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA