Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1110 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 21/01/2021), n.1110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5427-2019 proposto da:

B.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABRIZIO VINCENZI,

– ricorrente –

contro

M.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARINA D’ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1747/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11 /2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

B.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1747/2018 della Corte d’Appello di Genova dell’11 ottobre 2018, depositata il 19 novembre 2018, notificata il 29 novembre 2028. Si affida a tre motivi, illustrati con memoria.

M.F. resiste con controricorso.

M.F. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Savona il decreto n. 719/08, con cui ingiungeva ad B.A. il pagamento di Euro 95.000,00 sulla scorta di un riconoscimento di debito, risalente al (OMISSIS), risultante da documento sottoscritto da B.W..

L’ingiunto si opponeva, adducendo di non avere sottoscritto il riconoscimento di debito e disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce al documento.

L’opposizione veniva respinta, con sentenza n. 156/2009. Il Giudice di prime cure si affidava alle conclusioni raggiunte dal CTU, il quale aveva ritenuto che la sottoscrizione dovesse, con alto grado di probabilità, ricondursi all’opponente; attribuiva rilievo al comportamento processuale di quest’ultimo; non ammetteva nè la querela di falso nè il deferimento del giuramento decisorio, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da B.A., confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per “insufficiente e/o inesatta e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), Sub specie di difetto assoluto di motivazione”.

Il ricorrente ipotizza che la Corte d’Appello, fondando la sua decisione esclusivamente sull’elaborato peritale, abbia omesso di considerare che il CTU non aveva dato conto delle critiche mosse alla sua relazione e non ne aveva riportato, neppure in sintesi, il contenuto, al fine di rendere intellegibile la decisione.

E quanto alla rilevanza del suo comportamento processuale, posto che egli aveva inizialmente escluso di essere mai stato identificato con il nome di W., salvo poi abbandonare tale linea difensiva a seguito della produzione in giudizio da parte di M.F. di numerosi documenti in cui si qualificava B.A.W., il ricorrente ritiene la decisione fondata su un ragionamento illogico e manifestamente infondato, perchè o la sottoscrizione era autentica oppure la Corte non aveva maturato certezza circa l’autenticità della sottoscrizione e allora, anzichè “aggrapparsi” all’art. 116 c.p.c., avrebbe dovuto rinnovare la CTU o chiamare il CTU a chiarimenti.

Benchè il ricorrente abbia mosso plurime censure alla decisione impugnata, l’unica a risultare coltivata con argomentazioni pertinenti è quella basata sulla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. A tal riguardo va premesso che il ricorrente non si è fatto carico di dimostrare che il riferimento oggettivo posto alla base della decisione di appello era diverso da quella su cui si era espresso il giudice di prime cure: solo soddisfacendo tale condizione, in presenza di una doppia conforme, sarebbe stato possibile, senza incorrere in una dichiarazione di inammissibilità, superare la preclusione di cui all’art. 384 ter c.p.c., comma 5; nè ha soddisfatto gli oneri di allegazione impostigli circa il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

Ad ogni modo, è vero che il giudice a quo ha aderito alla motivazione della sentenza di prime cure, ma ha esaustivamente respinto le censure contenute nel motivo di appello, ora riprodotte nel ricorso (p. 4 della sentenza), quanto alle critiche mosse alla CTU, quanto alla rilevanza, ai fini della formazione del convincimento del giudice, delle contraddizioni che si colgono nel contegno difensivo dei soggetti in lite, pervenendo, con un percorso logico e pienamente intellegibile alla giustificazione delle ragioni che lo avevano spinto a condividere la decisione di primo grado, fondata sulle risultanze della CTU e sul comportamento processuale non lineare dell’odierno ricorrente.

Il ricorrente, dal canto suo, non ha contestato che il CTU avesse replicato alle censure mosse dal consulente di parte nè che, dopo tale replica, non fossero state formulate ulteriori specifiche critiche e censure (p. 4 della sentenza). Egli si è limitato a riproporre ii motivo già formulato in appello, senza confrontarsi con la decisione impugnata e senza farsi carico di riportare, almeno in sintesi, quali fossero le critiche mosse alla CTU rimaste asseritamente senza replica da parte del perito, tanto da giustificare un rinnovo della CTU o l’esigenza di chiamare a chiarimenti l’ausiliare. A tale ultimo riguardo neppure si è confrontato con la giurisprudenza di questa Corte che rimette alla valutazione discrezionale del giudice di merito la scelta circa se rinnovare la CTU o chiamare a chiamare il CTU, a mente della quale “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. 1 29/09/2017 n. 22799).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la ricorrenza di un “Vizio di motivazione per mancata ammissione della prova testimoniale; mancata ammissione della presentazione della querela di falso; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La Corte territoriale gli avrebbe negato l’accesso alla querela di falso, al fine di contestare la genuinità del documento, erroneamente, perchè alla parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata deve essere consentito non solo di disconoscere la sottoscrizione, facendo carico all’altra parte di sobbarcarsi dell’onere di chiederne la verificazione, ma anche di optare per uno strumento più gravoso, ma volto ad un risultato più ampio e definitivo.

Il rigetto dell’istanza di ammissione della querela di falso basato sulla genericità dei capi di prova sarebbe stato travisato dal giudice a quo e non corrisponderebbe al vero che le circostanze su cui era stato chiesto il deferimento del giuramento decisorio “riproducessero non la tesi difensiva di M., ma, se mai, quella di B.” (così la sentenza a p. 6).

Va rilevato che, anche nel caso di specie, il ricorrente ha prospettato la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonostante la preclusione di cui all’art. 384 ter c.p.c., comma 5.

Ad ogni modo, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, consolidatosi in direzione dell’inammissibilità della querela di falso, nell’ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione e non, invece, per contestare la verità del contenuto del documento (cfr., anche di recente, Cass. 17/02/2020, n. 3891).

Quanto al giuramento decisorio è pacifico che la formula del giuramento decisorio – attese le finalità di questo speciale mezzo di prova – deve essere tale che, a seguito della prestazione dello stesso, altro non resta al giudice che verificare l’an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto; perchè ciò avvenga la formula deve riprodurre la tesi difensiva della parte a cui il giuramento viene deferito, in modo tale che questa, nel prestare giuramento, sostenga e confermi in forma solenne la propria allegazione di fatto, ovvero, rifiutando di giurare, indirettamente la neghi (Cass. 25/06/2012, n. 10574). Come si evince, invece, dalla formula riprodotta dal ricorrente e dalle argomentazioni a sostegno della censura formulate, essa non presentava affatto tali caratteri e con una motivazione esente da vizi logici e giuridici la Corte d’Appello, cui spettava accertare in concreto la decisorietà della formula, non ha ammesso il deferimento del giuramento (Cass. 15/04/2010, n. 9045; Cass. 03/01/2011, n. 39; Cass. 25/06/2012, n. 10574).

Non dissimile è la conclusione quanto alla mancata ammissione della prova testimoniale: la Corte ha precisato che la prova richiesta era volta a dimostrare che la scrittura privata era stata redatta senza il contributo del ricorrente ed a sua insaputa e che egli ne era venuto a conoscenza solo a seguito del ricevimento della lettera di messa in mora e che i capi di prova, come già ritenuto dal Tribunale, non erano sufficientemente specifici, ma, soprattutto, quelle dedotte erano state ritenute circostanze non decisive, dal momento che, anche se la scrittura per cui è causa fosse stata prodotta autonomamente da M.F., la stessa avrebbe potuto essere stata successivamente sottoscritta da B.. Quest’ultima argomentazione si legge in sentenza, p. 6, non è stata specificamente censurata dall’appellante.

Il ricorrente non ha censurato questa statuizione della Corte territoriale, il che priva di rilievo le censure aventi ad oggetto la rilevanza delle circostanze oggetto dei capitoli di prova testimoniale non ammessa.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

5. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA