Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1110 del 20/01/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 20/01/2020), n.1110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 16598/2014 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO – PIEMONTE, (già

AZIENDA OSPEDALIERA PIEMONTE), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 23,

presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FILIPPO M. SIRACUSANO;

– ricorrente principale –

contro

C.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA G.L. LAGRANGE 1, presso lo studio dell’avvocato PIETRO GOLISANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SEBASTIANO GHIRLANDA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1659/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/09/2013 r.g.n. 1739/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ STEFANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato FRANCESCO VILLA PIZZI per delega verbale Avvocato

FILIPPO SIRACUSANO; udito l’Avvocato SUSANNA ANTONELLI per delega

verbale Avvocato SEBASTIANO GHIRLANDA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Messina, con la sentenza n. 1659 del 2013, pronunciando sull’impugnazione proposta da C.A., + ALTRI OMESSI, avverso la sentenza emessa il 22 marzo 2011 dal Tribunale di Messina nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte”, dopo aver dichiarato inammissibile l’appello autonomo proposto dall’Azienda in ragione di quanto stabilito dall’art. 333 c.p.c., ed aver escluso la sussistenza di nullità, in parziale riforma della stessa rideterminava le spese del primo grado di giudizio in Euro 2.863,00, oltre iva e cpa e generali, compensando per la residua metà. Confermava nel resto la sentenza impugnata.

2. I lavoratori avevano adito il Tribunale premettendo di essere dirigenti medici di I livello presso la divisione di neurologia della suddetta Azienda Ospedaliera.

Lamentavano che, a seguito della Delib. 23 agosto 2000, istitutiva della c.d. “guardia attiva divisionale festiva e nottura”, erano stati sottoposti a turni lavorativi esorbitanti, senza poter usufruire del necessario e fisiologico riposo compensativo.

Avendo conseguito in via d’urgenza un provvedimento che garantiva loro di usufruire del riposo giornaliero, settimanale e compensativo, chiedevano la conferma dell’ordinanza cautelare emessa in data 20 giugno 2009, e la condanna di controparte al risarcimento dei gravi danni arrecati sotto il profilo della lesione del diritto alla salite, alla libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, dei danni professionali ed alla vita familiare e sociale, oltre che del danno patrimoniale e di ogni altro danno non patrimoniale.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda, dichiarando l’illegittimità dell’orario lavorativo cui i lavoratori erano stati sottoposti a decorrere dal 1 settembre 2000, e condannava l’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno patito, che quantificava per ciascun ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte”, prospettando sei motivi di ricorso.

4. Resistono con controricorso e ricorso incidentale, articolato in due motivi, i lavoratori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 333 c.p.c.

E’ censurata la statuizione di inammissibilità dell’appello autonomo di essa Azienda, fondata dalla Corte d’Appello sull’art. 333 c.p.c., in quanto la proposizione dell’appello incidentale consuma il potere impugnatorio della parte.

La Corte d’Appello richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 16017 del 2013, n. 6550 del 2013, n. 15687 del 2001) che, tuttavia, ad avviso del ricorrente riguardava il diverso caso in cui una parte impugni una sentenza in via principale senza l’osservanza dell’onere d’impugnazione incidentale di cui all’art. 333 c.p.c., ed in tal caso, è necessario che sia proposta nei termini prescritti per l’impugnazione incidentale.

Nella fattispecie in esame, invece, l’Azienda aveva proposto appello sia in via incidentale, che in via autonoma, per cui non poteva trovare applicazione il cd. “principio di conversione”, ma il giudice di appello doveva pronunciare sulla domanda formulata con l’appello principale.

L’Azienda, nel dedurre la nullità dell’intero giudizio di primo grado, aveva ritenuto opportuno sia costituirsi nell’appello instaurato dai lavoratori, sia proporre appello autonomo.

2. Il motivo non è fondato.

E’ stato affermato in più occasioni da questa Corte, con giurisprudenza (ex multis, Cass., n. 16107 del 2013) correttamente richiamata dalla Corte d’Appello, che nel vigente sistema processuale l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del rapporto processuale, nel quale devono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti perchè sia mantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea.

Ne consegue che, in caso di appello, le irnpugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale e devono essere proposte nel termine di cui all’art. 343 c.p.c., comma 1.

E’ stato anche affermato che l’appello proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un’altra parte, avrebbe potuto proporre soltanto appello incidentale, non è inammissibile, ma può convertirsi, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravame incidentale, purchè depositato nel termine prescritto per quest’ultima impugnazione (citata Cass., n. 16107 del 2013), circostanza esclusa dalla Corte d’Appello con affermazione non oggetto di specifica contestazione da parte dell’Azienda.

Correttamente, pertanto la Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello autonomo proposto dall’Azienda oltre il termine previsto per l’appello incidentale.

3. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

E’ censurata la statuizione della Corte d’Appello che ha affermato come nell’originale del decreto di fissazione della prima udienza e nella copia notificata alla controparte, fosse riportata la medesima data del 9 febbraio 2006, non ravvisandosi, pertanto, alcuna nullità.

La Corte d’Appello non aveva dato rilievo alla circostanza che il decreto di fissazione dell’udienza riportava in calce la data del 21 luglio 2005, successiva alla data di fissazione dell’udienza, come dedotto nell’appello incidentale e nel ricorso in appello prospettando la violazione degli artt. 413 c.p.c. e ssg., nonchè dell’art. 163 c.p.c., n. 7, art. 164 c.p.c., comma 1, e dell’art. 125 disp. att. c.p.c., , n. 4.

La Corte d’Appello, quindi, non aveva tenuto conto dell’assunto difensivo di essa Azienda, mentre avrebbe dovuto valutare tale censura con conseguente dichiarazione di nullità del giudizio.

4. Il motivo non è fondato.

In tema di ricorso per cassazione, integra un vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012, l’omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia.

Nella nozione di fatto rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (Cass., n. 5795 del 2017), e nel paradigma di tale censura non è inquadrabile quella concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., n. 26305 del 2018).

Nella specie, non è ravvisabile il vizio di omesso esame nei termini anzidetti, atteso che la Corte d’Appello ha preso in esame il decreto di fissazione dell’udienza, attribuendo rilievo, nell’escludere la nullità del giudizio prospettata dall’Azienda, alla conformità della data dell’udienza riportata nel decreto stesso rispetto a quella risultante dalla copia notifica; nè il ricorrente deduce omessa pronuncia quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione della norma di diritto di cui all’art. 112 c.p.c..

Benchè essa Azienda avesse chiesto nelle note conclusive depositate il 12 settembre 2013 di disporsi nuova CTU, la Corte d’Appello non si era pronunciata sul punto, incorrendo in error in procedendo, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

A fondamento del motivo è riportato (pagg. 18-21 del ricorso) quanto dedotto nelle note conclusive depositate il 12 settembre 2009, a sostegno della infondatezza della pretesa attorea, svolgendo alcuni rilievi alla CTU espletata in ragione della documentazione agli atti già prodotta al CTU medesimo.

La Corte d’Appello ha affermato che gli accertamenti eseguiti in punto di fatto dal CTU non appaiono in alcun modo contestabili avendo egli tratto i dati elaborati da tabulati con articolazione oraria della prestazione lavorativa mai contestati in sede di appello (in primo grado l’Azienda era rimasta contumace).

Dunque l’odierna ricorrente si duole della mancata rinnovazione della CTU che, come esposto nelle note conclusive in appello, avrebbe tratto conclusioni a proprio avviso non condivisibili.

6. Il motivo non è fondato.

Nella specie la suddetta omissione non è ravvisabile atteso che la Corte d’Appello, nel fare proprie motivatamente le risultanze della CTU, ha disatteso le difese prospettate dall’Azienda con le suddette note conclusive e anche la richiesta di rinnovo della CTU, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto di una istanza ove la pretesa o l’eccezione (nella specie, di rinnovazione della CTU) non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

7. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta contraddittorietà della pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 per erronea interpretazione degli atti del processo.

Il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte d’Appello avrebbe escluso lo svolgimento di una contestazione dei dati elaborati dal CTU, contestazione che invece era intervenuta, come si poteva evincere dalle note conclusive del 12 settembre 2009.

8. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 in violazione della norma di diritto di cui all’art. 112 c.p.c., relativamente alle risultanze istruttorie.

La Corte d’Appello, nonostante l’Azienda avesse dedotto la mancanza di rilevanza delle risultanze testimoniali rispetto alle pretese attrici, rinvenendosi nelle stesse mere esternazioni circa lo stress riferito dai colleghi, si limitava a rigettare le censure relative alle modalità di quantificazione di un danno da usura professionale sulla base delle emergenze istruttorie, segnatamente con riferimento a quanto accertato dal CTU, senza esaminare i suddetti assunti difensivi.

9. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 630 (recte: 360) c.p.c., n. 5.

E’ censurata la sinteticità delle ragioni del parziale rigetto dell’appello incidentale, che non teneva nella dovuta considerazione tutte le difensive svolte.

10. I suddetti motivi del ricorso principale devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione.

Gli stessi sono inammissibili.

Va premesso che la Corte d’Appello affermava la non contestazione dei tabulati con articolazione oraria della prestazione lavorativa (pag. 7 della sentenza di appello), e non delle risultanze della CTU, come prospetta il ricorrente, per cui non sussiste la dedotta contraddittorietà della pronuncia; inoltre l’affermazione della mancanza di censure da muovere alla statuizione di quantificazione del danno da usura professionale, in quanto ampiamente comprovato dalla risultanze istruttorie, segnatamente con riferimento a quanto accertato dal consulenete tecnico d’ufficio, interveniva a chiusura di un’articolata complessiva disamina degli atti di causa.

Tanto premesso, si rileva che i suddetti motivi tendono ad un inammissibile riesame nel merito delle risultanze istruttorie e dell’accertamento svolto dal giudice di appello.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., n. 8053 del 2014), l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore successivamente alle citate modifiche, consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, come prospettato nel quinto motivo di ricorso – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così, Cass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 14014 del 2017; Cass., n. 9253 del 2017).

Al di fuori di tale omissione, il controllo del vizio rimane, pertanto, circoscritto alla sola verifica dell’esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., circostanza non ravvisabile nella fattispecie in esame, attese le argomentazioni poste dalla Corte d’Appello a fondamento della decisione.

Ne consegue che, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c. comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente, che denuncia il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ha l’onere di indicare non una mera “questione” o un semplice “punto” della sentenza, come nella specie, ma il “fatto storico”, principale (e cioè il fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) ovvero secondario (cioè dedotto in funzione di prova di un fatto principale) – vale a dire un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (C:ass. n. 27415 del 2018; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017; Cass. n. 21152 del 2014; Cass. SU. n. 5745 del 2015) – il cui esame sia stato omesso, nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la sua “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017; Cass. n. 9253 del 2017; Cass. n. 20188 del 2017).

Dunque non sono fondate nè la censura di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, nè di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

11. Il ricorso principale deve essere rigettato.

12. Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in merito al mancato riconoscimento ai ricorrenti dell’indennizzo economico e delle differenze retributive, che costituiscono il danno patrimoniale, per i turni di guardia attiva prestata ai sensi dell’at. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 414 e 156 c.p.c.

E’ censurata la statuizione che non ha riconosciuto il danno patrimoniale poichè la relativa domanda era stata formulata genericamente, mentre ad avviso dei ricorrenti tale carenza non sarebbe ravvisabile.

13. Il motivo è inammissibile.

14. Occorre premettere che la Corte d’Appello ha affermato che rispondeva al vero che i lavoratori avessero proposto istanza risarcitoria anche con riferimento al danno patrimoniale, ma tale richiesta era stata prospettata in forma generica, senza alcuna indicazione delle specifiche ragioni di diritto atte a suffragare un diverso conteggio delle ore in eccedenza effettivamente prestate.

Nessuna domanda specifica era stata proposta di liquidazione delle ore lavorative dei turni notturni secondo il CCNL 2002/2005, se non a seguito delle contestazioni mosse avverso il primo elaborato peritale.

Si trattava, quindi, di domanda nuova, mai ammessa in primo grado (non avendo i ricorrenti formulato specificamente la relativa richiesta), e dunque inammissibile in appello.

Nel corso dell’atto di impugnazione i ricorrenti si dolevano, altresì, del fatto che il conteggio operato dal consulente tecnico si fosse arrestato alla data del 31 dicembre 2005 senza alcuna estensione fino alla data del 5 giugno 2006, epoca di adozione dell’ordinanza cautelare che inibiva all’Azienda l’utilizzo dei dipendenti secondo gli orari contestati.

Tuttavia, evidenziava sempre la Corte d’Appello, nelle conclusioni dell’atto di appello, i ricorrenti si erano limitati a chiedere il riconoscimento degli ulteriori importi quantificati dal consulente tecnico nel supplemento peritale di primo grado, che comunque si fermavano alla data del 31 dicembre 2005, sicchè doveva ritenersi che nessuna domanda specifica fosse stata formulata in appello per estendere il conteggio alla data del 5 settembre 2006.

15. Così richiamata la statuizione impugnata, va rilevato che nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito.

Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la Corte, in presenza della censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto negli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta.

Nel secondo caso, a cui va ricondotta la fattispecie in esame, invece, poichè l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass., n. 30684 del 2017).

Nella specie, il motivo di ricorso si limita a riportare stralci del ricorso in appello, del ricorso introduttivo del giudizio, dei provvedimenti intervenuti nel corso del giudizio (ammissione CTU), senza riprodurre in modo compiuto le domande di cui assume la erronea interpretazione, ma prospettandone una propria interpretazione contrapposta a quella del giudice di appello, così incorrendo nell’inammissibilità della censura per mancanza di specificità, anche ai fini del vaglio di rilevanza della stessa.

16. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in merito alla quantificazione delle spese legali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento al D.M. 8 aprile 2004, n. 5.

I ricorrenti si dolgono della liquidazione degli onorari.

Assumono i ricorrenti che rientrando la parametrazione degli onorari nello scaglione ricompreso tra Euro 103.300,00, ed Euro 258.300,00, anche volendo liquidare il minimo degli importi previsti per le singole voci, soluzione ad avviso degli stessi non auspicabile in ragione della complessiva vicenda, tenuto conto delle diverse voci che vengono in rilievo, va fatto riferimento per la liquidazione alla somma di Euro 3.950,00 (valori minimi) e di Euro 7.300,00 (valori medi), oltre all’aumento del 20% per ogni parte eccedente la prima.

Inoltre i lavoratori contestano la compensazione delle spese di giudizio effettuata sia in primo grado che in appello attesa la totale soccombenza dell’Azienda.

17. Il motivo è fondato in parte e va nel resto rigettato.

Si osserva che la rideterminazione delle spese del giudizio di appello, deve essere effettuata con le tariffe vigenti ratione temporis, e che la censura, in parte qua, si palesa generica in quanto richiama una disciplina non applicabile (D.M. 8 aprile 2004), ed è pertanto inammissibile.

Quanto agli onorari del giudizio di primo grado, va accolta la censura che invoca l’applicazione del D.M. 8 aprile 2004, e decidendo nel merito, gli onorari professionali vanno determinati, in ragione dello scaglione e della quantificazione operata dai ricorrenti e non contestati dall’Azienda, che non ha depositato memoria, nella somma di Euro 1.975,00, applicando i minimi tariffari tenuto conto delle questioni trattate e compensando la residua metà in ragione dell’esito della vicenda.

Va disattesa la richiesta di maggiorazione del 20% ai sensi dell’art. 5, comma 4, della tariffa professionale approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 123, atteso che si tratta di una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, e non di un obbligo come prospettano i ricorrenti (Cass., n. 16040 del 2011).

Va confermata la integrale compensazione delle spese di giudizio in appello, atteso il limitato accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, come affermato dalla Corte d’Appello.

18. Anche le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti attesa la ridotta vittoria dei ricorrenti incidentali.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale. Accoglie parzialmente il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito ridetermina le spese del giudizio del primo grado quanto agli onorari in Euro 1975,00, compensando la residua metà. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

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