Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1110 del 18/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1110 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 11751-2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del legale

ivt/

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE, 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
CALABRO’, che la rappresenta e difende;

– ricorrente
contro
MESSINA FABRIZIO LIVIO, ROMA CAPITALE 02438750586;

intimati

avverso la sentenza n. 586/2016 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 13/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.

Data pubblicazione: 18/01/2018

Rilevato che:
la società Equitalia Sud spa ha impugnato per cassazione la sentenza
del Tribunale di Roma 13.1.2016 n. 586;
tale sentenza, accogliendo l’opposizione a sanzione amministrativa
(irrogata per violazione delle norme del codice della strada) proposta

Roma, sia la Equitalia s.p.a., alla rifusione in favore dell’opponente
delle spese di lite;
con l’unico motivo del proprio ricorso, la Equitalia lamenta che la
sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge,
ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; è denunciata, in particolare, la
violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.;
deduce la ricorrente — con ampiezza di argomentazioni — che la sua
condanna alle spese sarebbe stata illegittima, in quanto essa nel
giudizio di opposizione non si sarebbe potuta ritenere “soccombente”
ai sensi dell’art. 91 c.p.c.;
espone, al riguardo, che l’opposizione è stata accolta a causa d’un
difetto della notifica del verbale di contestazione dell’infrazione al
codice della strada commessa dall’opponente, e tale attività è di
esclusiva competenza del Comune di Roma; pertanto, se errore vi fu
nella tardiva od irrituale contestazione dell’infrazione, essa andava
ascritta all’amministrazione comunale, e l’agente della riscossione non
avrebbe potuto sopportarne le conseguenze:
Considerato che:
il ricorso è infondato;
il presente giudizio ha preso le mosse da una opposizione a cartella di
pagamento, con la quale l’opponente si dolse di non avere mai ricevuto
la notifica del verbale di contestazione dell’infrazione;

Ric. 2016 n. 11751 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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da Fabrizio Livio Messina, ha condannato in solido sia il Comune di

tale opposizione, in virtù della scissione che il nostro ordinamento
prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione
esecutiva, va proposta nei confronti dell’agente della riscossione;
questi, pertanto, è il solo soggetto che fa sorgere l’onere di
contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a

di fondatezza delle contestazioni all’azione esecutiva da esso, come già
ritenuto da questa Corte (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3101 del 6.2.2017,
alla cui ampia motivazione può in questa sede farsi rinvio);
la sopportazione di tali conseguenze, da parte dell’agente della
riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità,
non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella
facoltà dell’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente creditore
(ai sensi dell’art. 39 d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112), quando l’opposizione
si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente
all’ente impositore o creditore;
aggiungasi che al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del
debitore d’una pretesa esattoriale, il quale è già assoggettato ad un
regime di particolare sfavore — rispetto all’esecuzione ordinaria — in
nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle
qualità oggettive o funzionali del credito, non può farglisi carico della
ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed
agente della riscossione, dell’imputabilità dell’ingiustizia od iniquità
dell’azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto
delle spese della lite che egli è stato costretto a promuovere per fare
valere l’illegittimità dell’azione esecutiva stessa;
non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte
intimata;

Ric. 2016 n. 11751 sez. M3 – ud. 19-09-2017
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sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,

P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Equitalia
Sud s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

legge 24 dicembre 2012, n. 228).

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