Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 111 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 04/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.04/01/2017),  n. 111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. LOMABRDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6072/2013 proposto da:

M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONBE, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti CLELIA SCIOSCIA, NICOLA NICOLELLA;

– ricorrente –

contro

MI.LU. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO PASSAGLIA 14, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARA MERLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CORSO;

I.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA A. DEPRETIS 60, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CERE’,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO IACONO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 172/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, CHE HA CONCLUSO PER CARENZA DI INTERESSE,

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE, O RIGETTO DEL RICORSO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.P. con atto di citazione del 13 aprile 2002 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli Mi.Lu., affinchè venisse dichiarata in suo favore l’usucapione del diritto di proprietà dell’appezzamento di terreno sito in (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS), confinante con proprietà M. per due lati e per il rimanete con strada campestre pervenutogli in virtù di successione testamentaria del padre, avendovi anche edificato un fabbricato di un piano fuori terra per il quale aveva presentato domanda di condono.

Si costituiva Mi.Lu., deducendo di avere alienato in favore di I.G. l’appezzamento di terreno oggetto di causa per cui chiedeva di essere autorizzato a chiamarlo in causa e, nel merito assumeva che la sua proprietà era documentata da validi titoli di provenienza e che il fabbricato che l’attore assumeva di aver costruito negli anni 90 era stato realizzato abusivamente nel marzo aprile 1995 e nel luglio agosto 2000 e che mai nessuno prima del 1995 aveva posseduto il bene di cui si dice.

Autorizzata la chiamata in causa di un terzo si costituiva I.G., contestando la domanda di M., per essere stato, quest’ultimo, solo un occupante abusivo e, in via riconvenzionale, chiedeva il rilascio immediato del fondo, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 122 del 2007 dichiarava l’usucapione in favore dell’attore del diritto di proprietà sull’appezzamento di terreno e condannava Mi.Lu. al pagamento delle spese di lite.

La Corte di Appello di Napoli pronunciandosi su appello proposto da Mi.Lu. e separatamente da I.G., con contraddittorio integro con sentenza n. 172 del 2013 accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di M., accoglieva la domanda riconvenzionale di I. e condannava M. a rilasciare il terreno oggetto di causa, condannava M. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte di Appello di Napoli come poteva desumersi dal tenore della domanda introduttiva, il potere di fatto vantato da M.P. era quello corrispondente all’esercizio della proprietà occorreva, pertanto, la prova di una siffatta signoria piena, del che la parte non si è fatta puntualmente carico.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da M.P. con ricorso affidato ad un motivo. Mi.Lu. e I.G. hanno resistito con separati controricorsi. Ma.Lu., in prossimità dell’udienza pubblica ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. In data 8 novembre 2016 l’avv. Clelia Scioscia, nella qualità di procuratore costituito del sig. M.P., ha depositato accordo transattivo intervenuto, nelle more del giudizio, tra i sigg. M. e i sigg. J. chiedendo alla Corte di valutare la cessazione della materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso M.P. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in riferimento agli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., ovvero, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a detti punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente ritiene che, erroneamente, la Corte distrettuale ha ritenuto insussistenti le prove fornite nel corso del giudizio di primo grado circa il possesso continuato e non interrotto da parte del M., perchè non avrebbe tenuto conto delle prove acquisite in giudizio e delle stesse prove testimoniali. Così come la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto, sempre secondo il ricorrente, che il M. aveva sul terreno in questione costruito un fabbricato, destinandolo ad abitazione propria e della propria famiglia, un’attività questa corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà.

2.- Tuttavia, in via preliminare la Corte, prendendo atto dell’accordo transattivo intervenuto, nelle more del giudizio, tra i sigg. M. e i sigg. J., ritiene che sia venuto meno l’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Conseguentemente, va dichiarata l’estinzione del processo per cessata materia del contendere tra le parti interessate.

3.- Sempre, in via preliminare, la Corte prende atto che all’accordo transattivo di cui si è detto non ha preso parte il sig. Mi., il quale, per altro, con memoria ex art. 378 c.c., ha insistito nel rigetto del ricorso. Tuttavia, la Corte, ritiene che il ricorso contro Mi. sia divenuto inammissibile per carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio, posto che lo stesso difensore del ricorrente ha chiesto che venisse preso atto della cessazione della materia del contendere.

In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra M. e J., nonchè l’inammissibilità del ricorso contro Mi.. Considerato l’esito del giudizio, le spese del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra M. e J., e poste a carico di M., a favore di Mi., così come vengono liquidate con il dispositivo. Il difensore di Mi. ha chiesto la distrazione delle spese, ma, non essendosi dichiarato antistatario, la richiesta non può essere soddisfatta. Le spese, pertanto, vanno liquidate a favore della parte controricorrente, sig. Mi..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il Collegio, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra M. e I., dichiara inammissibile il ricorso contro Mi., compensa le spese del presente giudizio tra M. e J., condanna M. a rimborsare a Mi. le spese del presente giudizio, che liquida in C. 3.200,00 di cui C. 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge; dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2017

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