Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11099 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5348-2016 proposto da:

D.C.V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONATELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO SALA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3548/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che D.C.V.M. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in sede di rinvio dalla Suprema Corte, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pavia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per l’anno 1998, relativa all’IRPEF e all’IVA;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto come la rettifica eseguita dall’Ufficio dovesse reputarsi legittima, giacchè i parametri normativi costituivano una presunzione semplice, suscettibile di prova contraria, che però il contribuente non aveva dato;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, si lamenta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 56, 59 e 63, ex art. 360 c.p.c., n. 3: il giudice del rinvio avrebbe dovuto decidere nel merito, in esito ad un compiuto esame di tutte le questioni, mentre la CTR aveva omesso di esaminare le domande accolte dalla CTP;

che, col secondo, si deduce omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La sentenza impugnata avrebbe mancato di esaminare un fatto decisivo, costituito dalla prova dell’attività in prevalenza svolta dal contribuente, come dimostrato dai documenti allegati al fascicolo di riassunzione;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo non è fondato;

che, come ha esaurientemente chiarito la sentenza impugnata, l’ambito del giudizio di rinvio era stato determinato dalla parte rescissoria della sentenza della Suprema Corte, nel senso che la CTR avrebbe dovuto esaminare solo le questioni di merito proposte dall’Amministrazione finanziaria, stante la contumacia del D.C.;

che il secondo motivo è inammissibile, poichè l’attività del contribuente è stata oggetto di giudizio, giacchè la CTR ha accennato al mancato superamento della presunzione da parte del ricorrente;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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