Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11098 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 19/05/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4540/2010 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI Gianni

Emilio, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA – (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore di

Poste Italiane Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale ad litem a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 546/2 009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

17/6/09, depositata il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

0/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO ZAPPIA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ELISABETTA

CESQUI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Salerno, depositato in data 1.2.2006, R.A.M., assunta con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a. dal 26.11.1999 al 30.12.1999 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, rilevava la illegittimità dell’apposizione del termine al contratto in questione di talchè, essendo stata l’assunzione illegittima, il contratto si era convertito in contratto a tempo indeterminato. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto al predetto rapporto di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 9.4.2008 il Tribunale adito rigettava la domanda argomentando dal rilievo che il contratto oggetto di disamina era stato stipulato per esigenze riconosciute pattiziamente sussistenti, sicchè l’apposizione del termine appariva legittima in quanto rientrante nell’ambito delle previsioni stabilite dalla contrattazione collettiva alla stregua della L. n. 56 del 1987, della legge.

Avverso tale sentenza proponeva appello la lavoratrice predetta lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 17.6. – 14.7.2009, aderendo all’eccezione sollevata in prime cure dalla società convenuta incentrata sull’intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione R.A. M. con quattro motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 101, 112 e 418 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.. In particolare osserva che erroneamente la Corte d’appello aveva omesso di rilevare d’ufficio la decadenza della società appellata dalla proposizione della domanda di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, atteso che, trattandosi di autonoma e distinta domanda processuale, avrebbe dovuto essere proposta dalla società resistente mediante domanda riconvenzionale.

Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 416 e 418 c.p.c. ed agli artt. 434, 436 e 437 c.p.c.. In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva deciso sulla suddetta domanda di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, atteso che, avendo il giudice di primo grado espressamente rigettato tale domanda, la stessa avrebbe dovuto essere riproposta dalla società datoriale mediante appello incidentale.

Col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione di legge, atteso che l’azione diretta a far valere la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro era imprescrittibile e pertanto il mero decorso del tempo tra la scadenza del contratto e la proposizione dell’azione giudiziale non poteva, di per sè solo, costituire elemento idoneo ad esprimere in maniera inequivocabile la volontà della parte di risolvere il rapporto.

Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., rilevando in particolare che i giudici di merito, soffermandosi ad affrontare il profilo della presunta inammissibilità del gravame, avevano omesso ogni esame sulla eccepita nullità del contratto in quanto stipulato successivamente al 30.4.1998, e cioè alla data fissata dalle organizzazioni sindacali per procedere ad assunzioni a termine.

Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore Generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso è improcedibile.

Osserva il Collegio che, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 19271/10; 9928/10; 25296/09; 20795/09;

9005/09), la previsione, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito, a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con la osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente o implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere quindi dichiarato improcedibile.

E pertanto nella fattispecie in esame, avendo la ricorrente evidenziato che la sentenza impugnata le era stata notificata il 16.12.2009, senza peraltro depositare copia della sentenza impugnata corredata della relazione di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

A tale pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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