Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11098 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. I, 19/04/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 19/04/2019), n.11098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19275/2018 proposto da:

S.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Chiandotto Paola, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, del 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Il Tribunale di Trieste ha respinto l’opposizione proposta da S.A., cittadino (OMISSIS), avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Gorizia gli ha negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria. Contro il decreto del Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese nel presente grado di giudizio.

2.- Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 imputandogli di non avere applicato il principio dell’onere probatorio attenuata; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 rimproverandogli di non avere considerato che la minaccia, che è rilevante ai fini della protezione sussidiaria, può anche essere di fonte privata; (iii) col terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 assumendo che il Tribunale è venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, laddove in Costa d’Avorio sussiste “una guerra a bassa intensità”; (iv) col quarto motivo, per violazione per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in ragione del fatto che il Tribunale non riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata; (v) col quinto motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non avendo il Tribunale tenuto in considerazione i motivi di carattere umanitario dedotti dal ricorrente; (vi) col sesto motivo, per violazione della L. n. 184 del 1983, non avendo il Tribunale “disposto l’affidamento del minore S.A. al momento del suo ingresso in Italia e la momento della sua richiesta di protezione internazionale”; (vii) col settimo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 32, comma 1 bis non avendo il Tribunale rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di studio o di soggiorno”.

3.- I primi quattro motivi di ricorso, che riguardano il tema della protezione sussidiaria e risultano suscettibili di esame unitario, sono inammissibili.

Al riguardo, va prima di tutto rilevato che il Tribunale di Trieste non ha sostanzialmente basato le proprie valutazioni su una ritenuta non credibilità del racconto del ricorrente, come pur sostiene il ricorrente. Nel constatare la possibile rilevanza, sotto il profilo normativo, anche di situazioni di minaccia provenienti da soggetti privati, come nel caso concreto, ha rilevato che in tale eventualità occorre allora che le autorità statali (o le organizzazioni internazionali che governino il Paese) non possano, o non intendano, offrire adeguata protezione. Per soggiungere che, nel caso di specie, “l’impossibilità di ottenere protezione da parte dello Stato non è nemmeno allegata”.

Va poi rilevato che, secondo l’orientamento sviluppato da questa Corte, il dovere di attivazione del giudice ha come presupposto che “il richiedente abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi della sua personale esposizione al rischio”; all’assolvimento di tale onere della parte è conseguente, poi, “il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, e in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si verifichino fenomeni” tali da giustificare l’applicazione della protezione internazionale (cfr. Cass., 31 gennaio 2019, n. 3016). Nella specie, il ricorrente non ha indicato, come pur avrebbe dovuto (ex art. 366 c.p.c.) gli atti e i modi con cui, nel contesto del procedimento di merito, avrebbe allegato la sussistenza di una situazione di violenza generalizzate in atto nel Paese della Costa d’Avorio.

4.- Il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, che riguardano il tema della protezione umanitaria e risultano suscettibili di esame unitario, sono inammissibili.

Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, infatti, il Tribunale ha tenuto conto della minore età del ricorrente (tale affermata ancora all’epoca del deposito del decreto). Ha piuttosto riscontrato che il nudo fatto della minore età del ricorrente “non è idoneo di per sè a giustificare” la misura di protezione invocata, potendo peraltro “essere considerato quale elemento che può disvelare una maggiore vulnerabilità”.

L’impostazione del Tribunale risponde all’orientamento seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 11 dicembre 2018, n. 1879; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5662). Nè esclude che, nel ricorrere di determinate e peculiari condizioni di fatto (non ravvisate nella specie), la minore età del ricorrente possa venire ad assumere un valore predominante, così da giustificare la concessione della protezione umanitaria.

5.- In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente risulta ammesso al beneficio del patrocino a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

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