Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11098 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 10/06/2020), n.11098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16613/2018 proposto da:

BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, Rappresentanza

Generale per l’Italia, in persona del procuratore speciale Avv.

MA.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 19,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO FRANCESCO GALANTINI;

– ricorrente –

contro

EUROSANITA’ SPA, M.M.A., ASSICURAZIONI GENERALI SPA,

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), B.F., W.T.,

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, AXA ASSICURAZIONI SPA, ALLEANZA TORO

SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, EUROPEAN HOSPITAL SPA;

– intimati –

nonchè da:

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS) in persona dei procuratori speciali,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del Dott. F.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIAFLAMINIA VECCHIA, 670, presso

lo studio dell’avvocato PATRIZIA MARINO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, EUROSANITA’ SPA,

M.M.A., ALLEANZA TORO SPA, AXA ASSICURAZIONI SPA,

MILANO ASSICURAZIONI SPA, CASA DI CURA EUROPEAN HOSPITAL,

B.F., W.T.;

– intimati –

nonchè da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 13,

presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente incidentale –

contro

BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED,

M.M.A., GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), EUROSANITA’ SPA, ALLEANZA

TORO SPA, T.W., AXA ASSICURAZIONI SPA, MILANO

ASSICURAZIONI SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, CASA CURA EUROPEAN

HOSPITAL;

– intimati –

nonchè da:

EUROSANITA’ SPA in persona del Presidente m.m.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. DA CARPI 6, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO SZEMERE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, GENERALE PER

L’ITALIA, GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), B.F.,

W.T., M.M.A., CASA DI CURA EUROPEAN HOSPITAL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7387/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo del

ricorso principale e del 1 motivo del ricorso incidentale, rigetto

restanti motivi; rigetto del ricorso condizionato Eurosanità;

udito l’Avvocato CRISTINA FORTE per delega;

udito l’Avvocato FRANCO TASSONI;

udito l’Avvocato CARLO VALLE per delega;

udito l’Avvocato PATRIZIA MARINO;

udito l’Avvocato LEONARDO ALESI;

udito l’Avvocato ELIA BRUNELLA per delega orale;

udito l’Avvocato RICCARDO SZEMERE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. La Berkshire Hathaway International Insurance Limitesd (da ora BHIIL) ricorre, affifdandosi a quattro motivi illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che confermando la pronuncia del Tribunale – con la quale, riconosciuta la responsabilità professionale per colpa medica, dedotta da M.A.M., carico dei medici W.T. e B.F. per un intervento di protesizzazione dell’anca al quale era stata sottoposta – aveva rigettato l’appello incidentale proposto dalla compagnia odierna ricorrente nonchè quello princiapale della Generali Ass.ni Spa, avente per oggetto la dichiarata nullità della clausola “claims made”, contenuta in entrambi i contratti di assicurazione stipulati con la Eurosanità Spa (proprietaria della casa di cura Quisisiana, in (OMISSIS), dove era stato eseguito l’intervento), nonchè la contestazione del riconoscimento, nella misura del 50%, della responsabilità della struttura sanitaria per l’operato dei medici, nonostante che non fossero da essa dipendenti e che erano stati espressamente esclusi dalla copertura assicurativa nelle polizze stipulate.

1.1. Tutti gli intimati hanno resistito.

2. Inoltre, la Generali Ass.ni Spa ha proposto ricorso incidentale autonomo affidato a quattro motivi, illustrati anche da memorie; la Eurosanità Spa ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi e memoria; B.F. ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi avverso il quale la Unipolsai Ass.ni Spa (che ha” nelle more, incorporato le compagnie di assicurazioni, Alleanza Toro Spa e Milano Ass.ni Spa) ha resistito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve respingersi l’eccezione sollevata da Eurosanità Spa, da W.T. e da Axa Ass.ni Spa relativamente al preteso difetto, di rappresentanza e di procura speciale della BHIIL: il rilievo è basato sulla contestazione secondo la quale la ricorrente principale non aveva precisato chi avesse conferito all’avv.to Ma.An. i poteri sostanziali con i quali ella aveva sottoscritto la procura speciale ai difensori della ricorrente.

1.1. Il Collegio osserva, al riguardo, che è presente in atti in quanto prodotta ex art. 372 c.p.c. e regolarmente notificata alle controparti – la procura notarile londinese rilasciata in data 19.7.2017 e ricevuta dal notaio Tr.Gi. di Milano con la quale l’avv.to Ma.An. stata nominata dagli amministratori della società quale procuratore con pieni poteri e senza alcuna limitazione anche per la nomina di avvocati “in relazione a qualsiasi affare”, mandato in base al quale ella ha conferito procura speciale per il presente giudizio di legittimità agli avvocati Carlo F. Galantini e Michele Roma.

1.2. Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui “in tema di legittimazione processuale, il conferimento di procura speciale al rappresentante volontario, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapporto processuale che deve essere effettuata dal giudice anche d’ufficio, può essere provato, mediante documenti che dimostrino la sussistenza del potere di rappresentanza sostanziale, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittirnità” con il solo limite del giudicato interno sulla questione (cfr. Cass. 5925/2019; Cass. 16274/2015 deve, pertanto, escludersi che sussista il difetto di rappresentanza e di procura denunciato dai controricorrenti.

2. La complessità della controversia impone una breve sintesi dei fatti che l’hanno caratterizzata per un migliore inquadramento delle questioni di diritto che dovranno essere affrontate.

2.1. M.M.A. convenne in giudizio i medici W.T. e B.F. nonchè la casa di cura European Hospital ed Eurosanità Spa chiedendo la loro condanna solidale per il risarcimento dei danni subiti a causa di due interventi di protesizzazione delle anche cui era stata sottoposta nel 1991 e nel 1999, rispettivamente presso la European HOSpital e la casa di cura Quisisana (di proprietà della Eurosanità spa), ed in relazione ai quali deduceva la responsabilità professionale dei convenuti.

2.3. I sanitari chiamavano in causa le rispettive compagnie di coassicurazione, e cioè, il B., l’Alleanza Toro Spa e la Milano Ass.ni Spa, ed il W. la Milano Ass.ni Spa e la AXa Ass.ni Spa:

L’Eurosanità Spa chiamava in causa le coassicuratrici Sompo Japan (ora BHIIL) e l’INA Assitalia Spa (ora Generali Ass.ni Spa).

2.4. La domanda della M. venne accolta soltanto per l’intervento subito nel 1999 presso la casa di cura Quisisana, in quanto le pretese relative a quello eseguito nel (OMISSIS) vennero dichiarate prescritte: entrambi i medici evocati in giudizio e l’Eurosanità Spa furono condannati al relativo risarcimento che, in relazione al riparto interno, venne determinato nella misura del 50% a carico della società, del 15% a carico del B. e del 35% a carico del W..

2.5. Le compagnie di assicurazione della struttura sanitaria (BHIIL. e Generali Ass.ni Spa) e quelle del T., inoltre, vennero condannate alla manleva nelle misure rispettivamente garantite, mentre quelle chiamate in causa dal B. vennero assolte dalla relativa domanda in quanto il tribunale ritenne la polizza assicurativa non operativa per mancato pagamento del premio.

2.6. Per ciò che qui interessa, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado in punto di nullità della clausola “claims made” riconoscendo, pertanto, la copertura assicurativa in favore della struttura sanitaria; ha altresì affermato – in relazione all’omessa pronuncia del Tribunale sul punto l’operatività delle polizze anche a copertura dell’attività svolta dai medici convenuti che, pacificamente, avevano operato senza essere dipendenti della struttura sanitaria; ha, infine, confermato la misura percentuale di responsabilità ripartita fra la casa di cura ed i medici.

Sul ricorso della BHIIL

3.Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio “in relazione alla eccepita carenza di legittimazione sostanziale e processuale della BHIIL rispetto alla domanda svolta da Eurosanità, stante la piena legittimità e gli effetti della clausola “claims made”.

3.1. Assume, al riguardo, che a sostegno della conferma della decisione del Tribunale che aveva dichiarato la nullità della clausola, era stato richiamato un precedente della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10506/2017) del tutto inconferente con il caso in esame: era stata omessa, in tesi, la verifica della fattispecie concreta e l’esame delle specifiche previsioni contrattuali, con particolare riferimento all’art. 8 delle CGC, regolarmente sottoscritte dall’assicurato, che prevedevano la copertura per i fatti accaduti nel periodo di validità della polizza (31/12/1998-31.12.2001) con estensione soltanto alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro dodici mesi dalla sua scadenza: con la conseguenza – del tutto ignorata dalla Corte che la garanzia non poteva ritenersi operativa, in quanto la richiesta di risarcimento era stata presentata il 13.7.2007, cioè ben oltre il termine contrattualmente fissato.

4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., comma 2, in ordine alla ritenuta immeritevolezza della tutela fornita con la clausola claims made contenuta nella polizza assicurativa, ed alla conseguente pronuncia di nullità.

4.1. Assume che la giurisprudenza di legittimità più recente (cita Cass. SSUU 9140/2016) aveva affermato che la pattuizione non poteva considerarsi, in se, vessatoria e che solo a seguito di valutazione da effettuare “caso per caso” poteva risultare che non fosse diretta a realizzare interessi da tutelare: lamenta, al riguardo, che la decisione della Corte territoriale prescindeva del tutto dall’esame del contratto e della specifica clausola in termini di meritevolezza, con ciò violando la norma richiamata.

5. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione alla pronuncia di rigetto del motivo di impugnazione avente ad oggetto l’eccezione di inoperatività del contratto ex art. 1 e 3 lett. 1 CGA, eccezione sulla quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi: lamenta che la Corte territoriale, nel respingere il motivo d’appello incidentale con il quale la questione era stata riproposta, aveva reso una motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile, oltre che del tutto incoerente rispetto alle pattuizioni contrattuali.

5.1. La ricorrente ribadisce, infatti, che era pacifico che nè il T. nè il B. erano dipendenti della casa di cura, ragione per cui ai sensi dell’art. 1 sub par. “Precisazione” contenuto nelle CGC che regolavano le prestazioni derivanti dalla quota di rischio pattuita, doveva escludersi dalla copertura assicurativa “qualsiasi responsabilità ascrivibile all’assicurato per fatto imputabile ai medici non dipendenti e/liberi professionisti che esercitavano la loro attività professionale nelle strutture della parte assicurata”, principio ribadito dall’art. 3 lett. I CGA secondo cui la “garanzia RCT non comprendeva i danni derivanti dalla responsabilità personale dei medici, paramedici ed altro personale non dipendente”.

6. Con il quarto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce, infine, sulla medesima questione, la violazione dell’art. 1362 c.c., per erronea interpretazione delle clausole di cui agli artt. 1 e 3 lett. I CGA.

7. Il terzo motivo è fondato.

7.1. Esso deve essere esaminato in via preliminare, in quanto si pone, rispetto a tutte le altre censure proposte, come antecedente logico idoneo ad assorbirle.

7.2. Si osserva, infatti, che risulta pacifico che i dottori W.T. e B.F. non erano dipendenti della struttura sanitaria: la circostanza, infatti, viene richiamata in premessa dalla stessa Corte territoriale (cfr. pag. 12 primo cpv della sentenza impugnata) che tuttavia, omette, sulla specifica censura, proposta in relazione alle condizioni generali di contratto richiamate nel motivo in esame che escludono espressamente e reiteratamente (artt. 1 e 3 lett. I CGA) la copertura assicurativa per i medici non dipendenti della struttura sanitaria, di rendere una motivazione attinente alle specifiche clausole che, effettivamente, non risultano affatto esaminate.

7.3. Il principio enunciato dalla Corte – secondo il quale in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, anche la struttura presso la quale il paziente risulti ricoverato risponde della condotta colposa di tutto il personale sanitario, a prescindere dall’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa, atteso che per il semplice fatto del ricovero di un paziente essa è tenuta a garantire al medesimo la migliore e corretta assistenza, non solo sotto forma di prestazioni di natura alberghiera, bensì di messa a disposizione del proprio apparato organizzativo e strumentale (cfr. al riguardo Cass. 7768/2016 richiamata) – è certamente condivisibile: esso, tuttavia, attiene al rapporto fra la struttura sanitaria ed il paziente e non è idoneo a ridondare automaticamente sul rapporto di manleva derivante dalla polizza stipulata fra la struttura sanitaria e la compagnia di assicurazione nel caso – come quello in esame – in cui le condizioni stipulate nel contratto escludano espressamente, per alcune ipotesi, la copertura assicurativa, laddove tale esclusione, oltretutto, non valga ad inficiare la validità dell’intera polizza: e, vale solo la pena di precisare che nel caso di specie non può certamente ritenersi che ricorra una nullità di protezione – rilevabile d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità (cfr. Cass. SUU 26242/2014; Cass. SU 26243/2014; Cass. 26614/2018) – visto che la pattuizione in esame non presenta alcuna possibile ricaduta negativa sul corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e non intacca l’uguaglianza (art. 3 Cost.) tra i contraenti della polizza assicurativa (entrambi società di capitali), in modo tale da pregiudicare il diritto al risarcimento della parte danneggiata.

7.4. Tanto premesso, risulta fondata la censura di apparenza ed illogicità della motivazione in quanto la Corte territoriale ha omesso del tutto di affrontare l’indispensabile passaggio logico costituito dalle previsioni contrattuali contenute nella polizza assicurativa che non risultano neanche esaminate, trasponendo impropriamente il principio insito nella responsabilità derivante dal contratto atipico di spedalità esistente fra la struttura sanitaria ed il paziente (per il quale la prima è tenuta ad una prestazione complessa di cui risponde interamente) sul rapporto assicurativo fra la struttura e la compagnia, senza tener conto che la diversità delle posizioni è idonea a legittimare la comune intenzione delle parti volta ad escludere, come nel caso in esame, la copertura assicurativa per l’operato dei medici non dipendenti della struttura.

7.5. Al riguardo, il Collegio osserva che a fronte della chiara formulazione delle Condizioni Generali di Contratto sopra riportate, puntualmente richiamate dalla parte ricorrente, risulta del tutto assente la motivazione sul punto: la decisione, pertanto, è viziata da un percorso argomentativo apparente, non riferito cioè alla specifica censura proposta che risulta fondata.

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto – visto che il motivo attiene all’omessa motivazione sulla rilevanza delle clausole contrattuali – il collegio ritiene di poter decidere nel merito in relazione alla inequivocabile interpretazione letterale e complessiva delle due clausole sopra riportate che consentono di escludere dalla copertura assicurativa la responsabilità della struttura sanitaria per la colpa dei medici non legati alla clinica, come nel caso di specie, da un rapporto di dipendenza.

7.6. Il terzo motivo, dunque, deve essere accolto e le altre censure proposte nello stesso ricorso sono logicamente assorbite.

Il ricorso incidentale autonomo di Generali Ass.ni Spa qià INA Assitalia Spa).

8. La compagnia rivestiva la qualità di coassicuratore della Eurosanità, unitamente alla BHIIL, e prospetta doglianze sovrapponibili a quelle contenute nel ricorso principale, anche in ragione della comune posizione da difendere.

8.1 Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deduce la violazione dell’art. 1322 c.p.c., comma 2: la censura ricalca le medesime argomentazioni del primo e del secondo motivo del ricorso principale.

8.2. Con il secondo motivo, la ricorrente aderisce al terzo ed al quarto motivo della BHIIL sulla inoperatività della polizza nei confronti dei medici non dipendenti espressamente esclusi dalla copertura assicurativa.

8.3. Con il terzo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1228,1298,1299,2055, 2697 c.c. e l’erroneità del riparto interno delle quote di responsabilità fra i medici e la struttura sanitaria, nella parte in cui, pur senza individuare alcun profilo di colpa specifico, era stato posto a carico della clinica il 50% della colpa accertata.

9. La seconda censura è sovrapponibile al terzo motivo di ricorso principale e deve essere accolta sulla base delle medesime argomentazioni sopra articolate che si intendono qui richiamate: la doglianza, pertanto, assorbe logicamente, anche in questo caso, gli altri motivi formulati.

Sul ricorso incidentale condizionato della Eurosanità Spa.

10. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce, ex artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè la violazione dell’art. 111 Cost., per assenza di motivazione.

10.1. Lamenta l’omesso esame del motivo di appello incidentale con il quale erano state censurate le statuizioni del Tribunale sia in punto di responsabilità, sia in punto di determinazione della percentuale di colpa a suo carico, immotivatamente fissata nel 50% nonostante che, anche in base alla CTU espletata, fosse stata confermata l’assenza di responsabilità della struttura sanitaria.

Si duole altresì della totale mancanza di motivazione sull’appello incidentale.

10.2. Il motivo è infondato.

Si osserva, infatti, che la Corte territoriale ha reso, sulla specifica questione un percorso argomentativo che, sia pur sintetico, risulta costituzionalmente sufficiente (pag. 13 in relazione al terzo motivo di appello incidentale): la censura, infatti, è stata espressamente esaminata ed è stato affermato che l’appellante incidentale non aveva fornito alcuna prova per far ritenere prevalente la responsabilità dei medici rispetto a quella propria, e che le argomentazioni volte ad escludere ogni responsabilità della struttura sanitaria si scontravano con il principio secondo il quale il rapporto di spedalità è idoneo a configurare una responsabilità contrattuale complessiva rispetto al risultato della prestazione richiesta al momento dell’ingresso nella clinica (cfr. la già richiamata Cass. 7768/2016)

11. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè la mancata valutazione delle risultanze della CTU che aveva escluso la responsabilità della clinica “Quisisana”.

11.1. Il motivo è inammissibile.

11.2. La sentenza impugnata, infatti, ha confermato la pronuncia di primo grado con motivazione conforme, ragione per cui, ex art. 348 ter c.p.c., u.c., ratione temporis vigente, (l’atto di citazione risulta notificato il 30.11.2012 e cioè dopo l’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, che ha introdotto la disposizione) non è consentito il ricorso per cassazione fondato sul vizio dedotto.

Sul ricorso incidentale del B..

12. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente deduce l’omessa ed insufficiente motivazione nella parte in cui ha affermato la sua responsabilità.

12.1. Il motivo è inammissibile.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (cfr. Cass. SSUU 8053/2014; Cass. 21257/2014; Cass. 23828/2015; Cass. 23940/2017; Cass. 22528/2018).

12.2. Pertanto il vizio dedotto non è più esistente in quanto si traduce in una critica al percorso argomentativo sviluppato dalla Corte sulle emergenze processuali non più consentita ad ampio raggio ma ammissibile solo nei ristretti limiti sopra indicati, estranei al caso di specie in cui i giudici d’appello si sono ampiamente diffusi sulla responsabilità dell’odierno ricorrente incidentale (cfr. pag. 7 u. cpv, 8 e 9 primo cpv.)

13. Con il secondo motivo, ancora, si deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione al rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della Milano Ass.ni, contumace in primo grado.

Da considerare che la prosecuzione della garanzia pattuita interveniva automaticamente.

13.1. In motivo è inammissibile.

La censura, infatti, non ha colto la ratio decidendi della statuizione sul punto, in quanto ha incentrato la critica su una questione diversa da quella, decisiva, sulla quale si è fondata la decisione della Corte che ha espressamente ritenuto che la non operatività della polizza fosse conseguenza dell’omesso pagamento del premio assicurativo, circostanza legittimamente quanto tempestivamente eccepita dalla Milano Ass.ni nella costituzione in appello (cfr. pag. 9 della sentenza): trattasi di rilievo che non soggiace ad alcuna preclusione, attenendo alla mera contestazione dei fatti costitutivi della pretesa vantata rispetto alla quale l’onere della prova deve essere posto a carico dell’attore, con la conseguenza che eventuali carenze ben possono essere valutate dal giudice anche per la prima volta in grado d’appello senza incorrere nel vizio di ultra petizione.

La censura, pertanto, non coglie nel segno incentrandosi su una questione diversa da quella sulla quale la decisione si è fondata.

14. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e art. 106 c.p.c., in relazione alla condanna alle spese in favore della Alleanza Toro Spa, chiamata in causa per la domanda di manleva relativa all’intervento eseguito sulla M. nel (OMISSIS), intervento in relazione al quale era stata dichiarata la prescrizione del diritto della danneggiata: l’applicazione della regola della soccombenza doveva, pertanto, ritenersi ingiustificata “non potendo egli sapere con certezza che l’eccezione di prescrizione sarebbe stata accolta dal Tribunale”.

14.1. Il motivo è infondato.

14.2. I giudici d’appello, infatti, hanno applicato correttamente la regola della soccombenza unitamente al principio di causalità che governa la condanna alle spese, tenuto conto che, come affermato nella sentenza impugnata, la statuizione secondo cui la cessazione degli effetti della polizza era stata fatta risalire ad epoca ben antecedente (1997) a quella in cui era stato collocato il fatto generativo della responsabilità (1999), non è stata oggetto di censura e, dunque, è passata in giudicato.

14.3. Questa Corte ha avuto modo di affermare che le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che abbia provocato e giustificato la chiamata in causa in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. 6757/2001; Cass. 2492/2016).

14.4. Tenuto conto che la Alleanza Toro Spa è stata evocata in giudizio in qualità di compagnia di assicurazione dell’odierno ricorrente incidentale e che la soccombenza impone una valutazione complessiva dell’esito della domanda proposta, la prescrizione delle pretese vantate dalla danneggiata in relazione al primo intervento (svoltosi nel (OMISSIS)) non vale ad inficiare il principio di causalità che deve essere valutato, oggettivamente, in relazione alle pretese avanzate, rispetto alle quali anche l’intervento per il quale la domanda è stata dichiarata prescritta vale a giustificare la chiamata in garanzia e, conseguentemente, la condanna alle spese sostenute dalla compagnia di assicurazione, comunque vittoriosa rispetto alla domanda di manleva.

15. In conclusione, il ricorso incidentale deve essere rigettato.

16. Poichè, rispetto all’accoglimento del terzo motivo di ricorso principale della BHIIL ed al secondo del ricorso incidentale autonomo di Generali Italia Spa, come detto, non devono essere svolti altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con richiamo delle argomentazioni sviluppate ai punti 7.1., 7.2, 7.3,7.4,7.5 (cfr supra): la sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con il rigetto delle pretese avanzate nei confronti delle due compagnie di assicurazione, BHIIL e Generali Italia Spa.

17. Le spese dei gradi di merito, attesa la complessità della controversia anche in relazione alle questioni assorbite, devono essere compensate fra le parti.

18. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali Eurosanità Spa e B.F. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui sono tenuti, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale autonomo di Generali Italia Spa; dichiara assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi e rigetta altresì i ricorsi incidentali proposti da Eurosanità Spa e B.F..

Cassa in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata che conferma per il resto, assolve la compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited srl e Generali Ass.ni Spa dalle avverse pretese.

Compensa fra la Berkshire Hathaway International Insurance Limited srl e Generali Ass.ni Spa e la Eurosanità le spese dei gradi di merito.

Condanna ciascun controricorrente a rifondere alla Berkshire Hathaway International Insurance Limited srl e Generali Italia Spa le spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di ciascuna compagnia in Euro 3000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre ad accessori e rimborso spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali Eurosanità Spa e B.F. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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