Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11098 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6351/2009 proposto da:

S.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 22, presso l’AGENZIA OMNIA SERVICE

S.R.L., rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI

CAGLIARI;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il

22/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. Dott. CECCHERINI:

entrambi i profili esposti possano essere trattati in Camera di

consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c. e art. 391 bis c.p.c., comma

3.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

– l’avvocato S.S. ha proposto ricorso per la cassazione dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Cagliari in data 22 dicembre 2008, di rigetto della sua istanza di ricusazione del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Cagliari, Dott. L. G., nel procedimento di opposizione all’esecuzione di una sanzione alla Cassa per le Ammende n. 393/2008, notificandolo al Presidente della Corte d’appello di Cagliari e al Ministero della giustizia, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma.

– all’udienza in Camera di consiglio, fissata a seguito della relazione depositata a norma dell’art. 380 bis c.p.., il ricorrente non è comparso, ma ha fatto pervenire un’istanza di rinvio, che è stata respinta, non ricorrendone i presupposti per l’accoglimento;

– il ricorso è stato notificato soltanto al giudice che si è pronunciato sull’istanza di ricusazione, e al Ministero della giustizia, vale a dire a soggetti, dei quali il primo ha partecipato al giudizio a quo in veste di giudice e non di parte contrapposta al ricorrente, e il secondo è stato del tutto estraneo al medesimo giudizio;

– il ricorso, pertanto, non essendo stato notificato ad alcuna delle parti contendenti nel giudizio a quo, è inammissibile;

– in mancanza di difese svolte dalle parti intimate non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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