Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11098 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3347-2016 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO

ARDAGNA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI CALISI,

ERSILIO GAVINO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 673/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata l’08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che R.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Savona. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso una cartella di pagamento per gli anni 1986 – 1987, relative all’IVA;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto come, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, il contribuente sarebbe stato messo in grado di conoscere tutti gli elementi della pretesa tributaria, sicchè legittimamente l’Esattore avrebbe potuto iscrivere ipoteca;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza per omessa pronunzia nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 140 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5: la CTR avrebbe omesso di motivare in ordine alla prima censura del gravame, ossia la nullità della notifica della cartella esattoriale, effettuata senza il rispetto delle formalità di legge; che, col secondo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ed immotivatamente omesso di pronunziarsi in ordine alle conseguenze dell’invalidità della cartella esattoriale sugli atti di riscossione successivi;

che Equitalia Nord s.p.a. si è costituita con controricorso;

che i due motivi – che possono essere trattati congiuntamente, per la loro intrinseca connessione – sono inammissibili;

che, invero, a parte il rilievo che il ricorrente riunisce le due censure sotto una pluralità indistinta di violazioni, la decisione della CTR – sia pure con una tecnica di redazione della sentenza non rituale – mostra di aver condiviso (pag. 4) le ragioni di rigetto illustrate dalla CTP, ossia la mancata contestazione del preavviso di iscrizione ipotecaria e la conseguente impossibilità di impugnare successivamente un atto ad essa prodromico: si tratta di una ratio decidendi che il ricorrente non contesta in modo specifico;

che, in ogni caso, tale valutazione è conforme ai principi elaborati dalla Suprema Corte, secondo cui in tema di riscossione delle imposte, il preavviso di fermo amministrativo è autonomamente impugnabile, ma, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti. (Sez. 6 – 5, n. 701 del 15/01/2014);

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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