Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11097 del 19/04/2019

Cassazione civile sez. I, 19/04/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 19/04/2019), n.11097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13815/2018 proposto da:

K.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Benzoni Martino, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

-controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, del 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/03/2019 dal cons. Dott. NGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto depositato il 5 aprile 2018, il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso proposto dal signore K.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Gorizia, che gli aveva negato sia il diritto alla protezione internazionale (status di rifugiato e protezione c.d. sussidiaria), sia pure il diritto alla protezione per motivi umanitari.

2.- A supporto della decisione adottata, il Tribunale ha osservato, in particolare, che “il ricorrente non ha offerto prove documentali attendibili sulla sua provenienza e sulle ragioni che lo hanno costretto a lasciare il Pakistan; invero, il certificato di domicilio risulta inverosimilmente redatto in inglese e solo sul retro nella lingua che si assume parlata nel luogo di provenienza: la fotografia del ricorrente risulta inverosimilmente apposta solo sul lato redatto in inglese; inoltre, il documento reca solo timbri in inglese, in alcuni dei quali si legge “(OMISSIS)” e in altri “(OMISSIS)”, errore che, si ritiene, rende evidente, nel concorso degli altri elementi, che il documento non è genuino”.

“Emerge dunque” – ha proseguito il decreto – “che non vi è prova documentale attendibile in relazione al luogo di provenienza del ricorrente”: sì che questi “non risulta credibile anche, quindi, con riferimento alla zona di provenienza”. “In definitiva, il racconto del ricorrente non è credibile per gli evidenziati profili di genericità e inverosimiglianza”.

“Un tanto è sufficiente” – ha concluso il Tribunale – “a rigettare sia la domanda di asilo, sia la domanda di protezione sussidiaria non essendovi certezza sulla zona di provenienza del ricorrente”; “in difetto di specifiche e credibili allegazioni relative a una situazione di vulnerabilità”, del resto, “il semplice fatto che il ricorrente stia lavorando in Italia non configura il presupposto della protezione umanitaria”.

3.- Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso K.A., chiedendo che siano sollevate plurime eccezioni di incostituzionalità e articolando, inoltre, sette motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso, il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Afferma dunque il ricorrente che gli artt. 3 e 4, art. 6, comma 1, lett. a), d), f) e g), art. 7, comma 1, lett. a), b), d) ed e), art. 8, comma 1, lett. a), lett. b), nn. 2, 3 e 4, lett. c), nn. 10, 21 e 23, e di conseguenza quelle di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14,35 e 35 bis sono viziate da incostituzionalità in relazione all’art. 77 Cost., comma 2.

Il “D.L. n. 13 del 2017 evidentemente manca” – assume il ricorrente – “dei presupposti di straordinarietà e urgenza di cui all’art. 77 Cost.”, posto che è previsto che lo stesso si applica “alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

5.- La questione di legittimità costituzionale così sollevata è inammissibile.

Dirimente in proposito, di là da ogni altro possibile rilievo, si manifesta quanto già osservato in particolare dalla pronuncia di Cass., 5 luglio 2018, n. 17717.

Questa ha infatti rilevato come sia “privo di fondamento logico l’assunto del ricorrente secondo cui la previsione di un termine di 180 giorni per l’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione per l’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale denoterebbe l’insussistenza del requisito di urgenza per l’adozione del decreto legge, dal momento che l’esigenza di un intervallo temporale perchè possa entrare a regime una complessa riforma processuale, quale quella in discorso, non esclude affatto che l’intervento di riforma sia caratterizzato dal requisito dell’urgenza”.

6.- L’ulteriore eccezione di costituzionalità riguarda il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis in relazione agli artt. 3,24,111 Cost.e art. 6 CEDU, art. 117 Cost., nonchè alle Direttive comunitarie 2005/85 e 2013/32; e riguarda pure il D.L. n. 17 del 2017, art. 6, lett. g) in relazione alle già indicate norme, come pure all’art. 21 della Carta di Nizza.

Con quest’eccezione il ricorrente in sostanza assume la non costituzionalità della normativa così citata, che colloca nell’alveo del “rito camerale di volontaria giurisdizione” la “composizione di conflitti attinenti a diritti soggettivi e fondamentali della persona”, con peculiare compressione del diritto di difesa.

7.- La questione di legittimità costituzionale così sollevata è inammissibile.

La questione è già stata fatta oggetto di esame (anche) di recente da Cass., 26 febbraio 2019, n. 2019. Che ha in particolare osservato che il “rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materie di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio”.

Va altresì aggiunto, per completezza, che il ricorrente si limita in realtà, a svolgere considerazioni di ordine astratto, senza predicare specifici riferimenti a ipotetiche lesioni incidenti sul processo concretamente in essere.

I dubbi di costituzionalità sollevati non hanno dunque oggettiva inerenza con la decisione del giudice di merito.

8.- I motivi di ricorso sono stati rubricati nei termini qui di seguito rubricati.

Primo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione della norma di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8”.

Secondo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione della norma di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9”.

Terzo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione della norma di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”. Quarto motivo: “art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione della norma di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14”.

Quinto motivo: “art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 16 Direttiva 32/2013UE – nullità della decisione”.

Sesto motivo: “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa valutazione in ordine alla provenienza documentata del ricorrente”.

Settimo motivo: “art. 360 c.p.c., n. 3, erronea o falsa applicazione della norma di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9”.

9.- Appare opportuno procedere all’esame del sesto motivo di ricorso, che riveste carattere prioritario rispetto alle altre censure che sono stati presentate dal ricorrente.

Tale motivo, invero, è in modo diretto inteso a contestare il passo del decreto impugnato che prende in considerazione il “certificato di domicilio” prodotto dal ricorrente. La valutazione di “non genuinità” di questo documento, d’altro canto, si pone sostanzialmente come base e fondamento di tutta l’ulteriore motivazione svolta in proposito dal Tribunale giuliano.

10.- Afferma dunque il ricorrente che il giudice del merito ha “omesso la valutazione in ordine alla esatta provenienza dello stesso assumendo apoditticamente la non genuinità del documento”.

“Pur non avendo opportunamente tradotto il documento in lingua intellegibile al Collegio (che dichiaratamente non conosce la lingua pashtun), nè avendo svolto alcuna indagine” – così prosegue il motivo – si è però “tratto argomento per dichiarare il documento falso o non genuino nella sua composizione senza conoscere, in realtà, come tale documento si rappresenti secondo le regole dell’ordinamento pakistano”.

“La circostanza per la quale il documento è redatto in lingua pasthun e in inglese non è anomala, ma ordinaria” – sci) nota altresì – atteso che la lingua ufficiale delle regioni delle FATA (Federally Administrered Tribal Areas) “è il pashtu, a differenza di quella delle altre province del Pakistan che è l’urdu, mente quella inglese viene utilizzata nei documenti ufficiali. Ancora l’indicazione della regione alternativamente come (OMISSIS) è dovuto all’effetto della traslitterazione del nome pasthun in lingua inglese ed è comunemente utilizzata, nelle sue diverse forme, per indicare tale regione”.

11.- Il motivo è fondato.

Secondo lo stabile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in relazione all’istanza, che – motivata e “per quanto possibile documentata” – lo straniero ha l’onere di proporre ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi”. In relazione alla documentazione che in concreto sia stata prodotta dal ricorrente, più in particolare, in caso di dubbi o contestazione il “giudice del merito ha il dovere di compiere un’attività istruttoria ufficiosa – se del caso utilizzando canali diplomatici e rogatoriali, amministrativi a altro – senza potersene lamentare una presunta insufficienza” (così, in particolare, Cass., 13 dicembre 2016, n. 25534).

12.- Lungi dall’assolvere il dovere di cooperazione istruttoria, nella specie il Tribunale di Trieste non ha posto in essere, neanche solo accennato, una qualunque attività istruttoria in relazione alla citata documentazione ovvero pure circa quella di cui sono ordinariamente provvisti gli abitanti dell’area tribale del (OMISSIS) (come organizzati nell’agency che porta il corrispondente nome).

Nei fatti, ha senz’altro assegnato – in via automatica, cioè – alle peculiarità della documentazione presentata dal ricorrente il valore costitutivo della non genuinità della stessa.

Così, tra l’altro, non ha proprio preso in considerazione le specificità dell’alfabeto pashtu, nè la possibilità che i fonemi propri di tale lingua possano venire trascritti secondo più e diversi grafemi (ovvero tra loro alternativi). Secondo quanto nel concreto accade, del resto, tale area tribale venendo identificata sia come (OMISSIS), che come (OMISSIS), che come pure (OMISSIS). E nemmeno ha considerato, d’altra parte, che anche i comuni passaporti italiani contengono frasi e formule in lingue diverse dalla nostra, come pure scritte in alfabeto cirillico.

13.- L’accoglimento del sesto motivo di ricorso comporta assorbimento di tutti gli altri motivi.

14.- Va dunque cassato il decreto impugnato e la controversia rinviata al Tribunale di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni inerenti alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, con assorbimento del primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo motivo. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni inerenti alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA