Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11097 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. I, 07/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7148/2005 proposto da:

S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso l’avvocato NICOLAIS

Giulia, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CINTOLESI ALBERTO, CECCHELLA CLAUDIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INTERMEDIA HOLDING S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

TORRE ARGENTINA 47, presso l’avvocato MARIOTTI RICCARDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRAZIANI Umberto, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il

16/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’estinzione del processo per

rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con sentenza del 16 gennaio-24 marzo 2004 la Corte d’Appello di Firenze, accogliendo l’impugnazione proposta dalla Intermedia Holding s.r.l. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pisa in data 19 aprile-21 maggio 2002 ed in riforma di tale sentenza, ha dichiarato la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento della appellante, resa dall’indicato Tribunale in data 30 settembre 1997, per essere stata pronunciata da collegio diverso da quello che aveva assunto la causa in decisione;

che avverso detta sentenza S.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui Intermedia Holding s.r.l. ha resistito con controricorso;

che la ricorrente, con atto depositato a seguito della fissazione della udienza per la decisione, ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla società resistente;

che la intervenuta rinuncia comporta la estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del processo per intervenuta rinuncia; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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