Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11097 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.05/05/2017),  n. 11097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1148-2016 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

AVEZZANA 2/B, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CAMMAROTA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

MONTELEONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3052/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. MOCCI MAURO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica;

che B.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso cartelle di pagamento per gli anni 2003 2005, relative all’IRPEF;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto come la possibilità di riscossione frazionata fosse ammissibile solo per il tributo oggetto di controversia;

Ritenuto:

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, si lamenta nullità della sentenza e del giudizio per omessa chiamata o notificazione di Equitalia Gerit s.p.a.: l’appellante avrebbe omesso del tutto la notificazione del gravame ad una delle parti costituite in primo grado, violando così il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53;

che, col secondo, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: il tributo, ed i relativi interessi, avrebbero potuto essere iscritti a ruolo solo dopo la sentenza della CTP, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi d’imposta;

che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, nel processo tributario il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (Sez. 6 – 5, n. 21220 del 28/11/2012; Sez. 5, n. 8370 del 24/04/2015);

che nessuna nullità può dunque derivare dalla mancata partecipazione del concessionario al giudizio di appello;

che il secondo motivo s’infrange contro la considerazione che il generico riferimento alle commissioni tributarie e l’abrogazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 2 – art. 37, il quale regolava la riscossione frazionata nel precedente ordinamento – comportano che l’art. 68 sia ormai la regola generale in tema di riscossione frazionata nella fase relativa alla pendenza del processo tributario (Cass. 4642/2008; Cass. 12 novembre 2010, n. 22997; Cass. 10 giugno 2011, n. 12791); e tale regola generale, nel testo novellato del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 29, applicabile all’ipotesi in esame, consente, in esito all’espunzione dall’art. 68, comma 3, del riferimento alle sanzioni pecuniarie, la riscossione frazionata anche delle sanzioni antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza ad esse relativa (Sez. 5, n. 27201 del 04/12/2013);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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