Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11096 del 28/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 11096 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

Sentenza con
motivazione semplificata

S EN TENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
tempore,

in persona del Ministro

pro

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale

dello Stato, presso i cui Uffici

in Roma,

via dei

Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;
– ricorrente contro
D’AMORA Catello OMR CLL 77M05 L845Q) e DI MARTINO Ciro
(DMR CRI 75H03 E131U), rappresentati e difesi, per procure
speciali a margine dei

controricorsi, dall’Avvocato

Michele Liquori, presso lo studio del quale in Roma, via
Gregorio XI n. 13, sono elettivamente domiciliati;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 28/05/2015

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma
depositato in data 29 aprile 2013 (R.G.V.G. 50617/2010).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 aprile 2015 dal Presidente relatore Dott.

Ritenuto che, con distinti ricorsi depositati presso
la Corte d’appello di Roma in data 21 gennaio e 16 marzo
2010, poi riuniti, D’Amora Catello e Di Martino Ciro
chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al
pagamento dell’equa riparazione per la irragionevole
durata di un procedimento civile iniziato nel febbraio
1999 e conclusosi con sentenza depositata il 17 aprile
2009;
che l’adita Corte d’appello accoglieva la domanda e
condannava il Ministero al pagamento in favore di ciascuno
dei ricorrenti della somma di euro 6.250,00, oltre
interessi dalla domanda, avendo accertato una violazione
del termine di durata ragionevole pari a sette anni;
che per la cassazione di questo decreto il Ministero
della giustizia ha proposto ricorso sulla base di tre
motivi;
che D’Amora Catello e Di Martino Ciro hanno resistito
con distinti controricorsi, eccependo la inammissibilità
del ricorso.

2

Stefano Petitti.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che preliminare alla stessa esposizione dei motivi di

ricorso, per tardività, formulata dai controricorrenti;
l’eccezione è fondata;
che i controricorrenti hanno invero documentato la
notificazione del decreto impugnato sia al Ministero della
giustizia, sia all’Avvocatura generale dello Stato
avvenuta, rispettivamente, il 20 settembre 2013 e il 16
settembre 2013;
che, rispetto a tali notifiche, la proposizione del
ricorso, avviato alla notifica il 16 dicembre 2013,
risulta tardiva, perché effettuata oltre il termine di
sessanta giorni dalla notifica del decreto impugnato, con
conseguente inammissibilità del ricorso;
che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con condanna dell’amministrazione
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che si liquidano in modo unitario, pur se i
controricorrenti hanno resistito con distinti
controricorsi, attesa la unicità del procedimento di equa
riparazione;

3

ricorso è l’esame della eccezione di inammissibilità del

che, risultando dagli atti del giudizio che il
procedimento in esame è considerato esente dal pagamento
del contributo unificato, non si deve far luogo alla
dichiarazione di cui al comma 1-guater dell’art. 13 del

115, introdotto dall’art. l, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte dichiara il ricorso inammissibile;

condanna

il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro
500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie e agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il 9 aprile 2015.
Il Presidente estensore

DEPOSITATO iN CANCELLERIA

** 8 MAG. 2015
Funzionano

4

testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.

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