Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11096 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENNICOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG. 25216/2014, proposto da:

M.L., rappresentato e difeso dall’avv.to Gianni Marongiu,

dall’avv.to Andrea Bodrito e dall’avv.to Francesco D’Ayala Valva,

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

viale Parioli n. 43, giusta procura il calce al ricorso;

– Ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– Controricorrente –

Avverso la sentenza n. 278/13 della Commissione tributaria Regionale

della Liguria, depositata in data 06/03/2014, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021

dalla Dott.ssa D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito, CTR) rigettava l’appello del contribuente, M.L., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di La Spezia, che a sua volta aveva respinto il ricorso del M. avverso l’avviso di accertamento, per l’anno 2005, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato, con metodo sintetico, ai fini IRPEF e relative addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

2. Dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso risulta che il reddito complessivo netto accertato in capo al M. era pari ad Euro 123.628,31, al netto di Euro 28.857,13, quale incasso riconosciuto per cedole e dividendi di strumenti finanziari.

3. Avverso la sentenza della CTR di cui in epigrafe, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi così rubricati:

“1. Violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 e art. 42, comma 2, e dello Statuto del contribuente, art. 10, sotto il profilo del vizio di motivazione dell’atto impugnato (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

“2. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, con riguardo all’asserita novità in appello delle questioni: (i) implausibilità della ricostruzione delle spese e del reddito in base alle spese; (ii) rilevanza del nucleo familiare (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

“3. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e degli artt. 2727 e 2729 c.c. con riguardo alla ricostruzione del reddito in base alle spese e alla rilevanza del nucleo familiare (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

“4. Omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riguardo alla rilevanza dei redditi del nucleo familiare (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

“5. Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, per la mancata pronuncia sulla domanda di esclusione dal redditometro dell’imbarcazione a vela NA01 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

“6. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, rispetto al motivo afferente all’illegittima considerazione di spese sostenute per incrementi patrimoniali nel periodo 2004-2008 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

“7. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, e art. 42 e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. sotto il profilo dell’illegittima considerazione di spese sostenute per incrementi patrimoniali nel periodo 2004-2008 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

“8. Violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e degli artt. 2727 e 2729 c.c. sotto il profilo della prova di disponibilità di somme non soggette a dichiarazione costituite al saldo netto derivante da smobilizzi patrimoniali (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

4. Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Seguendo l’ordine logico delle questioni di cui all’art. 276 c.p.c., comma 2, va esaminato, in via prioritaria, il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la statuizione di novità dell’appello.

2. Dalla lettura dell’apparato motivazionale della sentenza impugnata risulta che i secondi giudici dopo aver affermato che “il contribuente in appello introduce motivi nuovi non esposti nel ricorso di primo grado ed in quanto tali inammissibili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57” (v. sentenza impugnata, pag. 3), hanno affrontato il merito della controversia, ritenendo infondate le contestazioni del contribuente in ordine all’incidenza nella ricostruzione del reddito della capacità contributiva del nucleo familiare, delle spese di assicurazione e del collaboratore familiare (v. pag. 3, secondo capoverso), delle spese per incrementi patrimoniali per il periodo 2004-2008 (pag. 3, terzo capoverso, e pag. 4, primo capoverso), nonchè del saldo attivo di Euro 67.554,34, derivante dagli smobilizzi patrimoniali per mancanza della produzione degli estratti conto delle operazioni finanziarie effettuate nel 2005 (pag. 4, secondo capoverso). I giudici di merito hanno all’uopo evidenziato che le contestazioni del contribuente non meritano accoglimento “(…)anche a prescindere dal disposto dell’art. 57”, in quanto circostanze comunque inidonee a superare la presunzione di cui agli indici di capacità contributiva.

3. E’ evidente, dunque, che la commissione tributaria regionale abbia affrontato le ragioni di merito ad abudantiam, essendosi spogliata, con la statuizione d’inammissibilità dell’appello, della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia. In tale caso, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte, “è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 3840 del 20/02/2007).

4. Nel caso di specie, la parte ricorrente, pur impugnando la statuizione pregiudiziale dei nova in appello, non dimostra la violazione della norma applicata dalla Commissione tributaria regionale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), non figurando nel motivo gli aspetti di novità sollevati con l’atto di appello e ritenuti inammissibili dai secondi giudici. Ed infatti, dalla lettura del secondo motivo di ricorso, pur individuandosi le contestazioni svolte in primo grado (v., pag. 10 del ricorso, ove si richiama la pag. 7 del ricorso di primo grado con la trascrizione della contestazione ivi formulata), esse risultano del tutto generiche nel loro contenuto (“(…) occorre che gli Uffici tengano conto di alcune eccezioni di fatto (…) è sufficiente che queste eccezioni si basino sulla logica delle cose e consentano una valida contestazione delle induzioni formulate dall’ufficio”), non riuscendo a superare il vaglio di inammissibilità di cui alla sentenza impugnata.

5. Il secondo motivo di ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Il rigetto del secondo motivo e, quindi, il giudicato sull’inammissibilità dell’appello in quanto concernente nuovi motivi, esimerebbe questa Corte dal doversi esprimere sul merito della pretesa. In ogni caso, per mera completezza, possono svolgersi le seguenti considerazioni.

7. Col primo mezzo il ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver i secondi giudici ritenuto sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione dell’atto di accertamento il richiamo al regolamento attuativo del redditometro (D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992).

8. In base agli esiti della giurisprudenza di questa Corte in materia di motivazione dell’atto amministrativo di accertamento, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 12, art. 7, anche per relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr., Sez. 5, Sentenza, 25/03/2011, n. 6914; Sez. 65, Ordinanza, 15/04/2013, n. 9032; Sez. 5, Sentenza, 12/03/2014, n. 5645). Per l’atto di accertamento con metodo sintetico, D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 38, comma 4, ed al possibile rinvio in esso contenuto ai dei decreti ministeriali 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, è da tempo che questa Corte, ha escluso un obbligo di motivazione, trattandosi di atti a contenuto generale così come previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 2 (cfr. Sez. 5, Sentenza, 07/06/2002, n. 8272; Sez. 5, Sentenza, 11/01/2006, n. 327; Sez. 5, Sentenza 14/10/2015, n. 20649).

9. In relazione a tali principi, da cui non si ha motivo di discostarsi, va ribadito che, in presenza di dati certi e incontestati, considerati indici di capacità contributiva, non occorre una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel redditometro, in quanto esse, proprio perchè riguardano parametri stabiliti in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 2. Sempre alla luce dei principi esposti, non essendo configurabile l’illegittimità dei decreti ministeriali 10/9/1992, 19/11/1992 e 21/9/1999, risulta correttamente motivato l’avviso di accertamento che sì limita a richiamare i parametri applicati, poichè la loro efficacia presuntiva è di tipo relativo (cfr. Corte costituzionale n. 297 del 2004) e consente al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

10. Nella specie, poichè nell’esposizione del motivo non risultano riportate, neppure con un semplice richiamo, nè le contestazioni formulate dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, nè i passi dell’avviso di accertamento carenti di motivazione rispetto alle contestazioni suddette, la relativa doglianza risulta inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c..

11. Con i restanti motivi (dal terzo all’ottavo) il ricorrente censura, sotto diversi profili – art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – le statuizioni di merito svolte dai giudici di appello. Tali motivi sono inammissibili, per difetto di interesse, nella parte in cui pretendono un sindacato in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata là dove la commissione tributaria regionale si è spogliata, con la statuizione d’inammissibilità dell’appello, della relativa potestas iudicandi (cfr. Sez. U., Sentenza n. 3840 del 20/02/2007).

11. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

 

 

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