Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11096 del 19/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 20/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11096
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 25/04/08, depositata il 22 aprile 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20 aprile 2011 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO
Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 25/04/08, depositata il 22 aprile 2008, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso di I.G. avverso avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP del 2002 limitatamente alle sanzioni irrogate, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.
In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che nella controversia de qua ricorressero i requisiti per dichiarare inapplicabili le sanzioni amministrative in ragione della obiettiva incertezza circa il significato – e le relative conseguenze in caso di violazione – da attribuire all’art. 12 dello Statuto del contribuente, là dove (comma 7) pone all’Amministrazione l’obbligo di notificare l’avviso di accertamento non prima di sessanta giorni dal termine della verifica fiscale.
Il contribuente non si è costituito.
2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, appare manifestamente fondato, risultando evidente dal tenore testuale e dalla ratio della norma (secondo la quale la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce) che il potere del giudice tributario di disapplicare le sanzioni amministrative sussiste esclusivamente nel caso in cui l’obiettiva incertezza concerna le norme tributarie la cui violazione da parte del contribuente ha dato luogo alla emissione dell’avviso di accertamento (con irrogazione delle conseguenti sanzioni), configurandosi un errore giustificabile riguardo all’interpretazione della norma tributaria violata, e non nelle ipotesi, come quella di specie, in cui l’incertezza interpretativa attenga a norme procedimentali alla cui osservanza è tenuta l’Amministrazione.
Pertanto si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO
Che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
che sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011