Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11096 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.05/05/2017),  n. 11096

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11156-2016 proposto da:

BANCA POPOLARE SONDRIO, in rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 18, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO MARCO IACOBONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO FERRI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope iegis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4928/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Banca Popolare di Sondrio soc.coop. per azioni propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4928/36/2015, depositata in data 17/11/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta sostitutiva, D.P.R. n. 601 del 1973, ex artt. 15 e ss., su contratto di finanziamento, sottoscritto all’estero con la Arnoldo Mondadori Editore spa, in relazione all’anno d’imposta 2010,- è stata confermata la decisione di primo grado, pubblicata il 31/07/2014, che aveva respinto il ricorso della contribuente (per la parte non fatta già oggetto di specifica autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria). In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile, per tardività, il gravame proposto dalla contribuente, con atto spedito a mezzo del servizio postale i 18/3/2015, ritenendo che il termine ultimo cadeva il “16/03/2015”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 155 c.p.c. e art. 2963 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, art. 327 comma 1, non avendo i giudici della C.T.R. tenuto conto del fatto che il termine iniziale del computo dei sei mesi utili andava ricondotto al giorno della pubblicazione della sentenza (31/07/2014) e che il calcolo, con riferimento alla prescrizione a mesi, andava effettuato non ex numeratione ma ex nominatione dierum.

2. La censura è fondata.

Invero, considerata la data di pubblicazione della decisione di primo grado (il 31/07/2014), il termine dì sei mesi e 46 giorni, per la sospensione per ii periodo feriale, scadeva il “18/03/2015” e non il 16/03/2015, come indicato in sentenza, e l’appello risulta pacificamente spedito nel suddetto termine ultimo.

Invero, per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, ai termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, comma 1, stesso codice e della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nei periodo feriale”, nel testo vigente ratione temporis (Cass. 22699/2013; Cass. 17313/2015).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio ai legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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