Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11095 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CENNICOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9046/13 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.L., rappresentato e difeso dall’avv.to Mauro Contin e

dall’avv.to Leopoldo di Bonito, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma, Via Arenula, n. 21, in virtù di mandato in

margine al controricorso;

– controricorrente –

avverso sentenza Commissione tributaria regionale del Veneto n.

81/29/2012, depositata il 25/09/2012, non notificata.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate impugna, con un unico motivo, la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito, CTR), n. 81/29/2012, depositata il 25/09/2012, con la quale è stato rigettato l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della commissione tributaria provinciale di Vicenza che aveva accolto il ricorso di B.L., ex socio unico della Bipielle s.r.l. (società unipersonale), contro gli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, addizionale Comunale e regionale per gli anni 2006-2007.

2. Come si ricava dalla sentenza impugnata, dal ricorso e dal controricorso, dalla stessa verifica fiscale a carico della società Bipielle s.r.l. (società unipersonale), originavano più avvisi di accertamento: l’avviso n. (OMISSIS), per l’anno 2006, l’avviso n. (OMISSIS), per l’anno 2007, afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti e costi non inerenti posti in essere dalla società Bipielle s.r.l., entrambi notificati anche a B.L., socio ed amministratore della Bipielle per gli anni in contestazione, quale autore delle violazioni; l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), notificato al B. in data 17/04/2010, con il quale è stato determinato il reddito imponibile comprensivo degli utili extracontabili presuntivamente percepiti dall’unico socio in virtù del principio di trasparenza. Dagli atti di causa risulta pure che l’avviso di accertamento riguardante le sanzioni emesso nei confronti del B. – non oggetto del presente giudizio – veniva annullato dalla Commissione provinciale di Vicenza con sentenza passata in giudicato, in quanto carente di motivazioni in ordine alla ritenuta responsabilità del B..

3. Proposto ricorso da parte del B. avverso l’avviso di accertamento riguardante l’imputazione di un maggior reddito, la Commissione tributaria provinciale adita, ritenuta la definitività del reddito d’impresa in capo alla società (che non aveva impugnato gli avvisi di accertamento), applicava la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in capo all’unico socio, salvo prova contraria, non offerta dal contribuente, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. B.L. ha proposto appello contro tale decisione che veniva accolto dalla CTR che, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto che l’Ufficio aveva l’obbligo, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ex art. 42, commi 2 e 3, dell’allegazione al provvedimento impositivo degli atti prodromici mancando l’allegazione del dossier, compreso del p.v.c., reso nei confronti della società. Riteneva dunque manifesto il deficit motivazionale, non avendo l’Agenzia delle entrate messo in grado il contribuente di conoscere gli elementi utilizzati dal fisco per la ripresa a tassazione. Su tali considerazioni, la CTR annullava l’avviso di accertamento emesso nei confronti del B..

5. L’Agenzia dell’entrate ha proposto ricorso in cassazione cui ha resistito con controricorso B.L., il quale ha presentato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

6. Il P.G. ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate, con l’unico motivo, ha dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge (L. 7 luglio 2000, n. 212, art. 7,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, art. 2909 c.c.), lamentando l’errore di diritto nel quale è incorsa la CTR nel ritenere carente di motivazione l’avviso di accertamento notificato al B., nonostante vi fosse ampio richiamo alle ragioni della contestazione, quale socio della società a ristretta base azionaria, degli utili extracontabili accertati nei confronti della società e quindi neì confronti del sodalizio, anche in considerazione del fatto che il B. era indicato quale autore e responsabile delle sanzioni. Deduce, altresì, che gli accertamenti spiccati nei confronti della società Bipielle e dell’odierno controricorrente (il B. per gli anni 2006 e 2007, oggetto di contestazione, era socio ed amministratore della Bipielle), riportavano il contenuto essenziale del p.v.c. (contenuto riportato alla pagina 16 del ricorso). Rileva, infine, che alcuna rilevanza poteva avere l’annullamento – con sentenza passata in giudicato dell’avviso accertamento spiccato nei confronti del B. quale autore delle violazioni, per mancata motivazione sulla responsabilità dell’ex amministratore.

2. Il mezzo è fondato.

3. Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, dai quali non si ha motivo di discostarsi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2, nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 12, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr., Sez. 5, Sentenza, 25/03/2011, n. 6914; Sez. 6-5, Ordinanza, 15/04/2013, n. 9032; Sez. 5, Sentenza, 12/03/2014, n. 5645).

3.1. Con riguardo alla posizione del socio cui vengono imputati per trasparenza i redditi della società, è stato soggiunto che l’obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, di cui alla richiamata normativa, deve ritenersi soddisfatto qualora l’avviso di accertamento dei redditi del socio rinvii per relationem a quello, relativo ai redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, a norma dell’art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società, e quindi di prendere visione sia dell’accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l’omessa comunicazione (cfr., Sez. 6-5, Ordinanza, 28/11/2014, n. 25296; id. Sez. 5, Ordinanza, 07/07/2017, n. 24537; id. Sez. 65, Ordinanza, 04/06/2018, n. 14275; adde, Sez. 5, Ordinanza, 02/10/2020, n. 21126, secondo cui l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi).

4. Alla luce di tali principi, la prospettiva, opposta, dalla quale è partito il giudice di appello, che ha ritenuto che il D.P.R. cit., art. 42, rendesse obbligatoria l’allegazione del “dossier riguardante la società compreso il p.v.c.” (v. sentenza impugnata, pag.2) a suo tempo notificato alla società, ma non al contribuente, è palesemente errata.

5. Non si può tralasciare di considerare, inoltre, che l’avviso di accertamento notificato alla società, allegato all’atto di accertamento recapitato al contribuente e riprodotto in ossequio al principio di autosufficienza dall’Agenzia delle entrate, recava in maniera dettagliata i plurimi elementi utilizzati dall’amministrazione per giustificare l’accertamento nei confronti del sodalizio – frode fiscale perpetrata dalla stessa società Bipielle s.r.l. risultante non operativa dal 2008 e costituita strumentalmente per l’attività di altre società – circostanze non adeguatamente considerate dalla CTR così come pure risulta obliterato il principio della consultabilità degli atti di cui gode il socio, in tal modo dando luogo ai prospettati vizi di legittimità contestati dalla ricorrente amministrazione.

6. Infine, per mera completezza (e stante la teorica rilevabilità, anche d’ufficio, del giudicato), va condivisa la posizione delle parti circa l’inefficacia, nella presente controversia sulla pretesa impositiva, del giudicato formatosi sull’annullamento dell’accertamento relativo alle sanzioni (cfr. pag. 19 del ricorso dell’Agenzia delle entrate e pag. 11 del controricorso).

Infatti, come riportato nello stesso controricorso dal B. (che in teoria avrebbe avuto interesse a far valere un giudicato a sè favorevole), tale accertamento sulle sanzioni venne annullato “per carenza di motivazione” (segnatamente “nell’estendere all’odierno intimato la responsabilità per le violazioni alla base della pretesa fiscale”), per un vizio, cioè, formale di quell’atto, senza, conseguentemente, alcuna incidenza sulla pretesa impositiva e/o sulle violazioni commesse (quali presupposti per l’irrogazione delle sanzioni).

7. Conclusivamente il ricorso va accolto; per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame alla stregua dei principi sopra esposti. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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