Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11095 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11095
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 104/18/08 del 5/6/08.
udito L’avv. Filippo Scinto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha confermato la validità del condono effettuato della L. n. 289 del 2002, ex art. 12.
Il contribuente non si è costituito.
Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio alla stregua delle considerazioni che seguono:
E’ necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni e del concessionario SERIT S.p.A. che, per quanto risulta dallo stesso ricorso, hanno partecipato al giudizio di secondo grado”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che del tutto irrilevante è la circostanza che la Società Reale Mutua di Assicurazioni abbia depositato, in relazione al presente giudizio, una procura speciale in favore degli avv.ti Basile e Sciuto, considerato che la società, parte processualmente necessaria, non risulta evocata in giudizio dall’Agenzia ricorrente nè ha spiegato intervento volontario.
P.Q.M.
la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni e del concessionario SERIT S.p.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010