Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11095 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11094-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

FERMAC S.R.L. A SOCIO UNICO – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 9,

presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MICHELE

CALANDRUCCIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2167/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Fermac s.r.l. dell’ avviso di accertamento relativo ad IRAP ed IRES relative agli anni di imposta 2004 e 2005, la Commissione Tributaria Regionale, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, dichiarava la nullità dell’atto impositivo perchè emesso in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso su unico motivo.

La contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato su unico motivo.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso principale -con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Commissione Regionale nell’avere ritenuto illegittimo l’accertamento perchè emesso in violazione del principio del contraddittorio – è fondato.

Premesso che, nel caso in esame, è pacifico, per darne atto la stessa sentenza impugnata, che l’avviso impugnato venne emesso a seguito di verifica cd. “a tavolino”, sulla questione controversa sono intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 24823/15) le quali – nell’affermare che, in tema di tributi non armonizzati, “non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” – hanno ribadito l’orientamento maggioritario già formatosi in materia secondo cui le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass. n. 15010/14; 9424/14, 5374/14, 20770/13, 10381/14), rilevando che nel senso indicato militano univocamente il dato testuale della rubrica (“Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) e, soprattutto, quello della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 1, (coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesamente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco) che, esplicitamente si riferisce agli “accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”. E ciò in considerazione anche delle peculiarità di dette verifiche, in quanto caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali (Cass. SS.UU. n. 24823/15 cit.). Con riferimento, invece, ai tributi non armonizzati (nella specie l’IVA) le stesse Sezioni Unite hanno, invece, affermato il principio per cui in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa”.

2. La sentenza impugnata si è discostata dai superiori principi, mentre non è neanche manifestamente fondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata in controricorso per le ragioni già svolte dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza sopra indicata.

3. E’, invece, inammissibile il ricorso incidentale per essere stata la parte totalmente vittoriosa nel giudizio di appello (Cfr. Cass. n. 4130/2014 ribadita di recente da Cass. n. 574/2016).

4. In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, in accoglimento del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, alla quale demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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